Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

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Regolamento della Biblioteca

Approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 102 di data11 aprile 2000 e modificato con deliberazioni n. 237 del 27 giugno 2002, n. 190 del 20 gennaio 2006, n. 306 del 23 maggio 2007 e n. 41 del 10 luglio 2008.

CAPO I AMMINISTRAZIONE

Art. 1

  1. La Biblioteca del Consiglio regionale è disciplinata dal presente regolamento, approvato dall'Ufficio di Presidenza.
  2. Sovrintende alla biblioteca una Commissione di vigilanza composta da un Segretario dell'Ufficio di Presidenza, che la presiede, e da quattro consiglieri designati dal Presidente dell'Assemblea.
  3. Il Responsabile delegato della Posizione Organizzativa Biblioteca, documentazione e attività di comunicazione è il segretario della Commissione di vigilanza.
  4. Alle riunioni della Commissione può partecipare il Segretario generale del Consiglio.

Art. 2

  1. La Commissione di cui all'articolo precedente si riunisce di diritto due volte all'anno, una per semestre.
  2. Per le convocazioni e le deliberazioni si seguono, di norma e in quanto applicabili, le disposizioni regolamentari previste per il funzionamento delle Commissioni legislative.
  3. La Commissione esprime gli indirizzi politico-amministrativi per la biblioteca, delineando gli obiettivi e i programmi da attuare. Vigila sull'attuazione dei programmi ed esprime il parere sul piano di attività annuale che include gli acquisti di materiali e di documenti e gli abbonamenti ai periodici. Si esprime, altresì, sulle necessità delle risorse finanziarie da impiegare e solla congruità della loro utilizzazione.

Art. 3

  1. La biblioteca è al servizio dei Consiglieri in carica, di quelli delle passate legislature e dei funzionari degli uffici consiliari nonchè di altri dipendenti della Regione in attività di servizio che dimostrino tale loro qualità.
  2. Per particolari esigenze di studio riguardanti le materie elencate all'articolo 4, possono essere ammessi a frequentare la biblioteca, con permesso del Responsabile delegato della Posizione Organizzativa Biblioteca, documentazione e attività di comunicazione ed osservando un orario prestabilito, anche altre persone che ne facciano richiesta.

Art. 4

  1. La biblioteca è costituita dal materiale cartaceo, digitale ed audiovisivo in dotazione al Consiglio ed agli uffici da esso dipendenti.
  2. La biblioteca si compone di codici e raccolte di legislazione e giurisprudenza, banche dati in linea e su CD-Rom, opere generali e bibliografiche, letteratura grigia, giornali e periodici, nonchè pubblicazioni relative alle seguenti discipline o tematiche:
    1. diritto, con particolare riguardo al diritto costituzionale, regionale ed amministrativo;
    2. scienze sociali, politiche ed economiche;
    3. storia e geografia, con speciale riferimento al Friuli-Venezia Giulia;
    4. arte, architettura, archeologia e demologia della regione;
    5. materie in cui la Regione Friuli-Venezia Giulia ha potestà legislativa o amministrativa;
    6. statistiche e documentazioni nazionali, regionali ed europee;
    7. atti del Parlamento nazionale, delle Regioni e della Unione Europea.

Art. 5

  1. L'orario della biblioteca è stabilito, sentita la Commissione di vigilanza, dal Segretario generale del Consiglio.

Art. 6

  1. Il Responsabile delegato della Posizione Organizzativa Biblioteca, documentazione e attività di comunicazione assume anche l'incarico di direttore della biblioteca.
  2. Al direttore della biblioteca spetta, in particolare:
    1. redigere la relazione consuntiva sull'attività della biblioteca alla luce degli obiettivi prefissati;
    2. elaborare la proposta di piano di attività annuale da presentare alla Commissione di vigilanza, definendo altresì l'entità delle risorse finanziarie necessarie alla sua attuazione;
    3. attuare il relativo piano esecutivo;
    4. proporre la dotazione organica della biblioteca;
    5. individuare le necessità formative del personale, favorendone la promozione professionale;
    6. promuovere ogni altra iniziativa idonea ad accrescere l'efficienza e l'efficacia della struttura.
  3. Per la cura del regolare svolgimento delle operazioni inerenti alla biblioteca, nonchè per la conservazione del patrimonio documentario, egli si avvale di personale professionalmente idoneo a curare tutti gli adempimenti di carattere biblioteconomico.

Art. 7

  1. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il direttore della biblioteca presenta alla Commissione di vigilanza la relazione sull'attività della biblioteca.

Art. 8

  1. La biblioteca si accresce mediante:
    1. l'acquisto;
    2. la donazione e il cambio;
    3. l'acquisizione delle pubblicazioni ufficiali predisposte dalle varie Direzioni regionali e dagli enti ed organismi regionali.

Art. 9

  1. I Consiglieri e i funzionari del Consiglio possono proporre al direttore della biblioteca l'acquisto di quei documenti che ritengano utili alla biblioteca e che siano conformi al suo carattere, come stabilito dall'art.4.

Art 10

  1. I documenti comunque pervenuti alla biblioteca devono essere tempestivamente descritti nell'apposito registro cronologico di entrata.

Art. 11

  1. Gli acquisti sono autorizzati dall'Ufficio di Presidenza e vengono effettuati a cura del Servizio di documentazione e della biblioteca, in collaborazione con il Servizio amministrativo del Consiglio, utilizzando i fondi all'uopo stanziati nello stato di previsione della spesa del bilancio del Consiglio regionale, in uno specifico capitolo, denominato, "Spese di biblioteca e documentazione".

Art. 12

  1. Dei documenti comunque entrati in biblioteca è redatto ogni semestre un elenco che viene diffuso presso le strutture del Consiglio.

CAPO II REGISTRAZIONE

Art. 13

  1. I documenti esistenti nella biblioteca devono avere impresso sul verso del frontespizio un apposito bollo che ne attesti la proprietà.
  2. Il bollo deve essere riportato sull'ultima pagina del volume accanto al numero di ingresso, nonchè sulle tavole, e può essere ripetuto sopra una determinata pagina dei volumi.
  3. Il numero di ingresso deve essere riportato, per i libri, sull'ultima pagina di testo numerata; per i periodici, sulla prima pagina del primo numero dell'annata; per i CD-Rom e altri materiali audiovisivi su apposita etichetta da applicare ai medesimi.

Art. 14

  1. Le unità di materiale documentario devono essere descritte nel registro cronologico di entrata di cui all'articolo 10.
  2. Le descrizioni devono contenere i seguenti elementi: numero di ingresso, data di ingresso, provenienza, descrizione del documento (autore, titolo, luogo, editore, anno), numero dei volumi o dei fascicoli, se trattasi di dono, acquisto, etc, valore del documento (prezzo di copertina o prezzo pagato o valore approssimativo), eventuali osservazioni.
  3. Per le opere in più volumi, anche se si effettua un'unica registrazione, si dà un numero a ciascun volume.

Art. 15

  1. La eliminazione o la cessione di qualsiasi documento o di parte del materiale documentario deve essere autorizzata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, su proposta del direttore della biblioteca, corredata del parere della Commissione di vigilanza. 2. I documenti che, per qualsiasi ragione, vengano eliminati o ceduti devono essere descritti in un apposito elenco di scarico.

CAPO III ORDINAMENTO E CLASSIFICAZIONE CATALOGHI

Art. 16

  1. Il materiale documentario della biblioteca è ordinato conformemente al sistema di Classificazione Decimale Dewey e deve avere una collocazione rappresentata da una segnatura posta nell'interno e soll'esterno di ciascun volume.

Art. 17

  1. I documenti dati in consegna agli Uffici del Consiglio e quelli comunque posti permanentemente fuori dei locali della biblioteca hanno come collocazione fissa i rispettivi uffici e locali.
  2. Tali documenti saranno conservati sotto la personale responsabilità del capo dell'ufficio presso il quale essi rimangono giacenti.

Art. 18

  1. Periodicamente si procede alla revisione di una o più sezioni della biblioteca.
  2. Di ciascuna revisione si redige verbale firmato dal direttore della biblioteca.
  3. Dei documenti che per qualsiasi ragione risoltassero mancanti viene redatto un apposito elenco.

Art. 19

  1. La biblioteca deve possedere quanto meno i seguenti cataloghi:
  2. un catalogo alfabetico per autori;
  3. un catalogo sistematico per materie;
  4. un catalogo per soggetti.

Art. 20

  1. Le schede del catalogo generale alfabetico per autori sono redatte secondo le vigenti regole nazionali e internazionali di catalogazione.

CAPO IV CONSULTAZIONE E PRESTITO DELLE OPERE E PUBBLICAZIONI IN GENERE

Art. 21

  1. Gli esterni autorizzati a frequentare la biblioteca possono consultare, all'interno degli spazi della biblioteca stessa, i documenti richiesti, restituendoli al termine della consultazione.
  2. Non si possono chiedere ed ottenere in consultazione più di tre documenti contemporaneamente.
  3. E' vietato fare qualsiasi segno o annotazione sui documenti avuti in lettura.

Art. 22

  1. Per i Consiglieri e funzionari della Regione è ammesso il prelievo ad uso domiciliare di un massimo di tre documenti per volta.

    1 bis. Per gli utenti esterni è ammesso il prestito bibliotecario di un massimo di due documenti per volta.
  2. Qualunque documento che esca temporaneamente dalla biblioteca, ad eccezione dei documenti dati a rilegare, deve essere registrato in prestito.
  3. Gli interessati al prestito devono rilasciare regolare ricevuta che ritireranno all'atto della restituzione del documento.
  4. bis. Al fine di accrescere le possibilità di accesso alle fonti di documentazione, mediante lo scambio di pubblicazioni con altre biblioteche, è consentito il prestito interbibliotecario.

Art. 23

  1. Per i Consiglieri ed i funzionari della Regione la durata del prestito non può superare un mese per ciascun documento;

    1bis. Per l'utenza esterna il prestito non può superare i quindici giorni.
  2. Sono esclusi dal prestito: le opere ed i libri rari; i manoscritti; i codici; le enciclopedie; i dizionari ed i vocabolari di ogni genere; le grandi raccolte e le opere di frequente consultazione; i periodici ed i quotidiani; le raccolte di dati ufficiali.
  3. Il direttore della biblioteca provvede a richiedere ai detentori i documenti non restituiti.
  4. All'utente che restituisca danneggiato o smarrisca un documento ricevuto in prestito è rivolto l'invito a provvedere al suo reintegro o alla sua sostituzione, che, a giudizio del direttore della biblioteca, può avvenire con altro esemplare di edizione diversa purchè della stessa completezza e di analoga veste tipografica, o, se ciò sia impossibile, al versamento di una somma da determinarsi dal medesimo direttore, comunque non inferiore al doppio del valore commerciale del documento stesso, con le modalità descritte nell'articolo 24, comma 4, indicando come causale "corrispettivo per documento danneggiato o smarrito".
  5. Le inadempienze alle norme concernenti la consultazione, il prestito e la conservazione dei documenti sono segnalate dal direttore della biblioteca alla Commissione di vigilanza, che potrà darne a sua volta comunicazione al Presidente del Consiglio.

Art. 24

  1. E' libera la fotocopiatura dei testi degli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, nonchè di documenti e periodici, fatta nell'ambito dei servizi della biblioteca resi a favore di Consiglieri ed ex Consiglieri per motivi istituzionali, di funzionari del Consiglio regionale e dipendenti dell'Amministrazione regionale limitatamente alle esigenze d'ufficio.
  2. I gruppi consiliari, ai fini della riproduzione in fotocopia dei materiali di cui al comma 1, sono tenuti ad operare in conformità all'articolo 3 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52.
  3. Agli utenti esterni che si rivolgono alla biblioteca il rilascio di fotocopie, di stampati prodotti da personal computer ovvero di elaborati ottenuti da ricerche in Internet è subordinato al rimborso del costo.
  4. L'utente esterno è tenuto ad effettuare il versamento dovuto direttamente al personale addetto della biblioteca. Per ogni somma incassata il personale della biblioteca dovrà rilasciare regolare quietanza di avvenuto pagamento e presentare semestralmente il rendiconto delle somme percepite all'esame e approvazione del Segretario generale per poi provvedere al loro versamento su apposito conto di tesoreria intestato al Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.
  5. Per le fotocopie, per gli stampati prodotti da personal computer, nonchè per le connessioni ad Internet sono applicate le tariffe che l'Ufficio di Presidenza, sentita la Commissione di vigilanza, fissa periodicamente, tenuto conto dei prezzi di mercato e di quelli praticati dalle biblioteche pubbliche. L'Ufficio di Presidenza determina, altresì, l'importo al di sotto del quale non è dovuto il rimborso del costo di produzione.
  6. L'eventuale esenzione dal rimborso del costo delle fotocopie o degli stampati, per soggetti esterni al Consiglio regionale, è autorizzata di volta in volta dal Presidente del Consiglio regionale.

Art. 25

  1. Laddove le operazioni biblioteconomiche siano in tutto o in parte automatizzate, i registri e i cataloghi menzionati nel presente regolamento si intendono formalmente sostituiti dalle registrazioni in memoria o dagli stampati prodotti dall'elaboratore.

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