Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

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Petizione

La petizione è un'istanza che ogni cittadino italiano nato o residente in regione può rivolgere al Consiglio regionale per chiedere, con proposte circostanziate e dirette, provvedimenti legislativi o amministrativi nelle materie di interesse della Regione e concernenti comuni necessità ovvero per richiedere l'intervento degli organi regionali nelle sedi competenti per la soluzione di problemi di interesse della collettività regionale.

Le petizioni sono disciplinate dagli articoli 138 e 139 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Normativa

Regolamento interno del Consiglio regionale

Modulistica

Modello per la raccolta firme per presentare una petizione.

Dichiarazione sostitutiva (fac simile).

Domande Frequenti (FAQ)

 

  1. 1. Chi può presentare una petizione?
  2. 2. A chi va indirizzata la petizione?
  3. 3. Quali sono i documenti che devono accompagnare la petizione?
  4. 4. Quali sono le modalità di presentazione delle petizioni?
  5. 5. Chi può procedere all'autenticazione della firma di almeno uno dei sottoscrittori?
  6. 6. Come deve essere formulata una petizione?
  7. 7. Quale seguito viene dato all'arrivo di una petizione?
  8. 8. Cosa avviene decorso il termine dei novanta giorni per riferire all'assemblea legislativa?
  9. 9. Come procede l'assemblea legislativa?

 

1. Chi può presentare una petizione?

Ogni cittadino italiano, nato o residente nella Regione, può presentare petizioni al Consiglio regionale.
Chi intende promuovere una petizione ha l'onere di raccogliere le eventuali firme a corredo della stessa. (art. 138, comma 1, Regolamento interno)

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2. A chi va indirizzata la petizione?

La petizione va indirizzata al Presidente del Consiglio regionale.

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3. Quali sono i documenti che devono accompagnare la petizione?

L'art. 138, comma 2, Regolamento interno prevede che la petizione debba essere accompagnata dal certificato di nascita o di residenza e di cittadinanza italiana di ciascun sottoscrittore.

A seguito dell'entrata in vigore, il 1 gennaio 2012, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e con i Gestori di Pubblici Servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, prevista dall'articolo 46 del D.P.R. 445/2000.

Pertanto, i certificati di nascita o di residenza e di cittadinanza italiana dei sottoscrittori della petizione sono sostituiti dalle corrispondenti autocertificazioni.

Qualora la petizione sia presentata da un Consigliere regionale, non sarà necessario allegare i documenti che certificano i requisiti di cittadinanza o di nascita dei sottoscrittori (vedi quesito 4, punto 2).

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4. Quali sono le modalità di presentazione delle petizioni?

1. La petizione è presentata al Presidente del Consiglio presso il Consiglio regionale in piazza Oberdan, 6 a Trieste. Almeno una delle firme dei sottoscrittori deve essere autenticata da un pubblico ufficiale competente.

2. Può essere presentata alla Segretaria generale del Consiglio da un Consigliere regionale che si rende garante dell'esistenza dei requisiti richiesti. In tal caso non sarà necessario allegare i documenti che certificano i requisiti di cittadinanza o di nascita dei sottoscrittori.


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5. Chi puo' procedere all'autenticazione della firma di almeno uno dei sottoscrittori?

Possono autenticare le firme i soggetti indicati dalle vigenti norme (art. 14 della legge 53/1990).
La firma di uno dei presentatori può essere inoltre autenticata presso gli Uffici del Consiglio regionale dal Segretario generale o da altro funzionario incaricato.

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6. Come deve essere formulata una petizione?

Premesso che la petizione deve includere tutti i fatti attinenti alla questione su cui verte e va redatta in maniera chiara e leggibile, non vi sono formulari da compilare nè modelli standard per la sua redazione, deve tuttavia recare in calce (in forma leggibile): Cognome e nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e la firma dei presentatori.

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7. Quale seguito viene dato all'arrivo di una petizione?

Dopo un esame preliminare, la petizione, contrassegnata da un numero identificativo progressivo, viene assegnata dal Presidente del Consiglio alla Commissione consiliare competente per materia.
La Commissione, ove abbia all'esame progetti di legge sullo stesso argomento, ne discute congiuntamente. Sulle altre petizioni, la Commissione è tenuta a riferire all'Assemblea legislativa entro novanta giorni dalla data di assegnazione.

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8. Cosa avviene decorso il termine dei novanta giorni per riferire all'assemblea legislativa?

Decorso il termine senza che sia stata presentata la relazione, su richiesta di almeno dieci Consiglieri, la petizione viene iscritta di diritto all'ordine del giorno della Commissione competente. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di richiesta di iscrizione, senza che sia stata presentata la relazione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi si esprime sull'eventuale iscrizione all'ordine del giorno dei lavori d'Aula.

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9. Come procede l'assemblea legislativa?

La petizione, iscritta all'ordine del giorno dei lavori consiliari, accompagnata eventualmente da una o più relazioni, viene esaminata e votata dai Consiglieri.
In ogni caso il primo firmatario della petizione viene informato delle decisioni prese sia dalla Commissione competente che dall'Aula consiliare.

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