Referendum abrogativo di legge regionale
Il referendum abrogativo di legge regionale, disciplinato dalla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5,
è lo strumento attraverso il quale i cittadini si possono pronunciare direttamente sulla proposta di abrogazione
di una legge o di una disposizione di legge regionale.
In questa sezione sono riportate in forma esplicativa le modalità che disciplinano il referendum abrogativo di
iniziativa popolare, ossia richiesto da almeno trentamila elettori.
Normativa
Statuto regionale
Legge regionale 7 marzo 2003 n. 5
Modulistica
Il fac-simile per la richiesta di referendum abrogativo è reso qui disponibile con la precisazione
che esso va sottoposto a revisione in occasione di ogni richiesta di consultazione referendaria (prima della
raccolta delle firme), al fine di un costante aggiornamento normativo.
Domande Frequenti (FAQ)
- 1. Chi puo' richiedere il referendum abrogativo?
- 2. Quali leggi o disposizioni possono essere sottoposte a referendum abrogativo?
- 3. Quali leggi o disposizioni non possono essere sottoposte a referendum abrogativo?
Fase della proposta
- 4. Che requisiti deve avere la proposta di referendum e come avviene la sua presentazione?
- 5. Che requisiti devono avere i promotori?
- 6. Chi decide sull'ammissibilita' della proposta di referendum?
Fase della Richiesta
- 7. Una volta dichiarata ammissibile la proposta di referendum, quali sono le modalita' di raccolta delle firme?
- 8. Una volta raccolte le sottoscrizioni, dove si presenta la richiesta di referendum?
- 9. Quando e' approvata la proposta sottoposta a referendum?
- 10. E' possibile riproporre il medesimo quesito referendario?
- 11. Le operazioni referendarie possono essere interrotte?
1. Chi puo' richiedere il referendum abrogativo?
Il referendum regionale abrogativo è indetto quando lo richiedano almeno 30.000 elettori iscritti
nelle liste elettorali di Comuni della Regione oppure due Consigli provinciali
(art. 2 L.R. 5/2003).
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2. Quali leggi o disposizioni possono essere sottoposte a referendum abrogativo?
Possono essere sottoposte a referendum regionale abrogativo le leggi regionali ovvero singoli articoli
di esse, o commi completi, o parti di essi che siano formalmente e sostanzialmente qualificabili come
precetti autonomi
(art. 3 L.R. 5/2003).
Se si propone l'abrogazione di disposizioni contenute in più atti legislativi, devono essere attinenti
al medesimo oggetto o ad oggetti strettamente affini
(art. 5, comma 7, L.R. 5/2003).
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3. Quali leggi o disposizioni non possono essere sottoposte a referendum abrogativo?
Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo (art. 4 L.R. 5/2003):
- le leggi che istituiscono tributi ai sensi dell'art. 51 dello Statuto;
- le leggi di bilancio e di variazione al bilancio e le leggi che influiscono sulla determinazione del bilancio del Consiglio regionale;
- le leggi o disposizioni il cui contenuto è reso obbligatorio da fonti superiori (Statuto, leggi costituzionali,
norme statali vincolanti);
- le leggi che istituiscono nuovi Comuni o Province, o che modificano le loro circoscrizioni o denominazioni;
- le leggi approvate ai sensi dell'art. 12 dello Statuto regionale (ossia la legge regionale che determina la forma di governo
della Regione, che disciplina le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori,
i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del
Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonchè
l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo,
propositivo e consultivo);
- le leggi connesse al funzionamento degli organi regionali statutari (cioè gli organi previsti dallo Statuto:
ad esempio, il Consiglio regionale).
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4. Che requisiti deve avere la proposta di referendum e come avviene la sua presentazione?
- La proposta di referendum, sottoscritta dai promotori, deve essere presentata per iscritto all'Ufficio di Presidenza
del Consiglio regionale dai promotori della raccolta delle firme (art. 5, comma 1, L.R. 5/2003).
- La proposta deve essere conforme ai seguenti criteri (art. 5, commi 5 e 6, L.R. 5/2003):
- deve indicare la legge o le disposizioni di legge di cui si intende proporre l'abrogazione. La legge va indicata
con la data, il numero e il titolo. Nel caso di abrogazione parziale devono essere indicati esplicitamente gli articoli
e i commi di cui si propone l'abrogazione;
- deve contenere i termini del quesito che si intende sottoporre a referendum, completando la formula
»volete che sia abrogato...« con l'indicazione dell'oggetto del quesito, formulato in termini
sintetici e chiari e in modo tale che la risposta (positiva o negativa) corrisponda, rispettivamente,
all'abrogazione (in caso di risposta "SI") o al mantenimento delle disposizioni indicate
(in caso di risposta "NO").
- La sottoscrizione dei promotori deve essere apposta e autenticata con le modalità previste dall'articolo 9
della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (art. 5, comma 1, L.R., 5/2003). Sono soggetti competenti per l'autenticazione
i Consiglieri regionali del Friuli Venezia Giulia ed i soggetti indicati nell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
Sono in sintesi legittimati:
- notai
- giudici di pace
- cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali e delle preture
- segretari delle procure della Repubblica
- presidenti delle province
- sindaci
- assessori comunali e provinciali
- presidenti dei consigli comunali e provinciali
- presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali
- segretari comunali e provinciali
- funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia,
- consiglieri provinciali e comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità, rispettivamente,
al presidente della provincia e al sindaco (legge 120/1999)
- consiglieri regionali del Friuli Venezia Giulia .
- La proposta deve essere presentata unitamente ai certificati elettorali dei promotori
(art. 5, comma 8, L.R. 5/2003).
- Devono, altresì, essere indicate le generalità dei promotori designati
ad esercitare le specifiche funzioni e adempimenti previsti dalla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5
(art. 5, comma 8,L.R. 5/2003).
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5. Che requisiti devono avere i promotori?
- I promotori devono essere almeno 500 e devono essere iscritti nelle liste elettorali
di un Comune della Regione (art. 5, comma 2, L.R. 5/2003).
- I promotori devono essere iscritti nelle liste elettorali di Comuni appartenenti ad almeno tre circoscrizioni elettorali,
e per ciascuna di queste il numero dei promotori non deve essere inferiore a cinquanta (art. 5, comma 3, L.R. 5/2003).
- Se la legge o le disposizioni oggetto della proposta di referendum si applicano solo ad una parte del territorio regionale,
almeno la metà dei promotori deve risiedere in Comuni che rientrano in quella parte di regione, fermo restando il limite
minimo di almeno cinquanta elettori per circoscrizione (art. 5, comma 4, L.R. 5/2003).
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6. Chi decide sull'ammissibilita' della proposta di referendum?
Sull'ammissibilità della proposta di referendum decide l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
che si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione (artt. 6 e 7, comma 1, L.R. 5/2003).
L'Ufficio di Presidenza delibera all'unanimità. Se questa non viene raggiunta, l'argomento è iscritto
all'ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale immediatamente successiva, e la proposta viene dichiarata ammissibile
se i voti negativi (le astensioni non si computano) non raggiungono la maggioranza assoluta (art. 7, commi 5 e 6, L.R. 5/2003).
L'Ufficio di Presidenza verifica (art. 7, comma 2, L.R. 5/2003):
- che il referendum sia ammissibile (cioè che non abbia ad oggetto una disposizione o una legge non sottoponibile
a referendum, oppure a contenuto vincolato);
- che la proposta abbia i requisiti di cui all'art. 5 della L.R. 5/2003 (v. quesito 4);
- che il quesito sia formulato in modo chiaro e univoco.
Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza (o del Consiglio regionale) sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della
Regione (BUR) entro dieci giorni dalla loro adozione. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per le eventuali
impugnazioni (art. 7, comma 8, L.R. 5/2003)
- Se il referendum si riferisce a leggi o disposizioni che hanno contenuto solo in parte vincolato, la pronuncia
sull'ammissibilità può riferirsi solo alle disposizioni a contenuto vincolato o che ne costituiscano
uno svolgimento strettamente necessario
(art. 7, comma 3, L.R. 5/2003).
- Se l'oggetto del quesito viene ritenuto poco chiaro o non conforme ai criteri, l'Ufficio di Presidenza sospende la
procedura ed invita i promotori a riformulare la proposta. Su questa, esprime poi parere definitivo, sentendo una
delegazione dei promotori, i quali possono presentare memorie e pareri
(art. 7, comma 4, L.R. 5/2003).
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7. Una volta dichiarata ammissibile la proposta di referendum, quali sono le modalita' di raccolta delle firme?
- Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati fogli forniti dalla Segreteria generale del Consiglio regionale
sui quali deve essere indicato, a cura dei promotori, il quesito da sottoporre alla votazione popolare (con la formula
indicata all'
articolo 5, comma 6, L.R. 5/2003
) seguita dall'indicazione della data, del numero e del titolo della legge
oggetto di referendum
(art. 8, comma 1, L.R. 5/2003).
- I fogli devono essere presentati, a cura dei promotori, alla Segreteria generale del Consiglio regionale che ne cura la
vidimazione e li restituisce entro quarantotto ore dalla presentazione. I fogli devono essere utilizzati
entro cinque mesi
(art. 8, commi 3 e 4, L.R. 5/2003).
- L'elettore appone la propria firma sui moduli predisposti come sopra. Accanto alla firma devono essere
indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto
(art. 9, comma 1, L.R. 5/2003).
- La sottoscrizione degli elettori deve essere apposta e autenticata con le modalità previste
dall'articolo 9 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (art. 5, comma 1, L.R. 5/2003).
Sono soggetti competenti
per l'autenticazione i Consiglieri regionali del Friuli Venezia Giulia ed i soggetti indicati nell'art. 14 della
legge 21 marzo 1990, n. 53.
Sono in sintesi legittimati:
- notai
- giudici di pace
- cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali e delle preture
- segretari delle procure della Repubblica
- presidenti delle province
- sindaci
- assessori comunali e provinciali
- presidenti dei consigli comunali e provinciali
- presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali
- segretari comunali e provinciali
- funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia,
- consiglieri provinciali e comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente
della provincia e al sindaco (legge 120 del 1999)
- consiglieri regionali del Friuli Venezia Giulia .
- L'autenticazione deve essere datata e può essere unica: in questo caso deve indicare il numero di firme
contenute nel modulo (art. 9, comma 3, L.R. 5/2003).
- Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione delle firme dà atto della eventuale manifestazione
di volontà di elettori analfabeti o impossibilitati ad apporre la firma (art. 9, comma 4, L.R. 5/2003).
- Alla richiesta di referendum devono essere allegati i certificati elettorali dei sottoscrittori, anche collettivi,
che attestino la loro iscrizione nelle liste elettorali dei rispettivi comuni. I sindaci devono rilasciare tali certificati
entro quarantotto ore dalla richiesta (art. 9, commi 4 e 5, L.R. 5/2003).
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8. Una volta raccolte le sottoscrizioni, dove si presenta la richiesta di referendum?
La richiesta di referendum, corredata della prescritta documentazione, va presentata all'Ufficio di Presidenza
del Consiglio regionale da parte di almeno cinque dei promotori (designati ai sensi dell'articolo 5, comma 8,
della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5) in orario d'ufficio, entro le ore dodici, di un giorno lavorativo per
gli uffici regionali. L'Ufficio di Presidenza ne dà notizia al Presidente della Regione
(art. 10, commi 1 e 2, L.R. 5/2003).
L'Ufficio di Presidenza, entro sessanta giorni dal deposito della richiesta, svolge le operazioni di computo e
controllo delle firme e di verifica della regolarità della richiesta di referendum
(art. 11, comma 1, L.R. 5/2003).
Alla riunione dell'Ufficio di Presidenza ha diritto di partecipare una delegazione dei promotori
(al massimo cinque delegati) che possono far inserire nel verbale della riunione le proprie osservazioni. A tal fine,
l'avviso di convocazione della riunione è inviato ad almeno uno dei promotori
(art. 11, commi 2 e 3, L.R. 5/2003).
Entro sette giorni l'Ufficio di Presidenza comunica la sua deliberazione al Presidente della Regione. La deliberazione
viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR)
(art. 11, comma, 1 L.R. 5/2003).
Qualora la documentazione di cui all'articolo 9 risulti irregolare, l'Ufficio di Presidenza stabilisce un termine per
la sanatoria e ne dà immediata comunicazione ai promotori; tale termine non può essere superiore a trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione. In questo caso il termine di sessanta giorni per la deliberazione definitiva
dell'Ufficio di Presidenza decorre dal giorno successivo a quello della ripresentazione della documentazione
(art. 11, commi 4 e 5, L.R. 5/2003).
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9. Quando e' approvata la proposta sottoposta a referendum?
La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza
degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi
(art. 13, comma 1, L.R. 5/2003).
Il Presidente della Regione dichiara con proprio decreto l'esito del referendum.
Il decreto è pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).
Qualora il risultato delle votazioni sia favorevole all'abrogazione della legge regionale o
delle singole disposizioni sottoposte a referendum, il Presidente dichiara, altresì, con il medesimo decreto,
l'abrogazione delle stesse. L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.
Il Presidente della Regione, sentita la Giunta, può ritardare, nel decreto stesso, indicandone espressamente
i motivi, l'efficacia dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione
(art. 14, comma 1, L.R. 5/2003).
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10. E' possibile riproporre il medesimo quesito referendario?
Qualora i risultati della consultazione siano stati contrari all'abrogazione, è possibile presentare una proposta
di referendum abrogativo delle stesse norme purchè siano trascorsi almeno cinque anni dalla pubblicazione
dell'esito del referendum nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR)
(art. 15, comma 1, L.R. 5/2003).
Se il referendum ha avuto ad oggetto singole disposizioni di una legge, è possibile presentare una proposta di
referendum che abbia ad oggetto altre disposizioni della medesima legge senza dover osservare il termine di cui sopra
(art. 15, comma 2, L.R. 5/2003).
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11. Le operazioni referendarie possono essere interrotte?
Il Presidente della Regione, qualora sia intervenuta l'abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni
di legge sottoposte a referendum, dichiara con proprio decreto che le operazioni referendarie non hanno più corso
(art. 16, comma 1, L.R. 5/2003).
Nel caso in cui l'abrogazione intervenuta in corso di referendum sia parziale,
oppure nel caso avvenga contestualmente all'emanazione di una nuova disciplina della stessa materia,
si osserva la seguente procedura:
- il Presidente della Regione, sentito il parere del comitato dei promotori e su deliberazione unanime
dell'Ufficio di Presidenza (o del Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi membri se
l'Ufficio di Presidenza non delibera all'unanimità), dichiara con decreto se la consultazione popolare debba comunque
aver luogo, e quali siano le disposizioni oggetto del referendum;
- se la nuova normativa non ha modificato i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente, nè
i contenuti essenziali delle singole disposizioni di legge, o se comunque non ha recepito gli obiettivi sostanziali
della richiesta di referendum, il referendum si effettua anche sulle nuove disposizioni, da indicarsi in modo
specifico nel decreto del Presidente della Regione
(art. 16, comma 2, L.R. 5/2003)
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