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L'idea della stesura di un Glossario nasce dalla convinzione che sia un preciso dovere
delle Amministrazioni pubbliche contribuire ad avvicinare i cittadini alle istituzioni che
li rappresentano, cercando di abbattere tutti quegli ostacoli, anche terminologici,
che vi si frappongono.
E' proprio in quest'ottica è stato redatto il presente Glossario che, senza alcuna pretesa
di completezza, contiene i termini più ricorrenti usati nel linguaggio delle Assemblee legislative,
con riferimento peculiare al Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia: si è cercato di fornire
delle definizioni semplificate per consentire anche ai "non addetti ai lavori" di comprendere
meglio istituti e procedimenti propri dell'attività consiliare.
Aiuti di Stato
Sono considerati aiuto di Stato tutti i finanziamenti a favore di imprese o produzioni,
sia provenienti direttamente dallo Stato, inteso in senso ampio (amministrazioni centrali,
regionali, locali, ecc), sia da altri soggetti quali le imprese pubbliche, tali da avere
un impatto sulla concorrenza tra Stati membri dell'Unione Europea e tali da incidere sui
reciproci scambi.
Questi sono, infatti, i presupposti stabiliti dall'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (Trattato FUE) ex articolo 87, già articolo 92, affinchè
l'intervento costituisca un aiuto di Stato nel senso comunitario del termine. Tale norma prevede,
inoltre, il principio dell'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, salve
alcune deroghe contenute ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo e negli articoli 73 e 86,
paragrafo 2 del Trattato CE.
Salvo disposizione contraria dei regolamenti adottati a norma dell'articolo 109 (ex art. 89)
del Trattato o di altre pertinenti disposizioni dello stesso, ogni progetto di concessione di
un nuovo aiuto deve essere notificato tempestivamente alla Commissione dallo Stato membro
interessato, il quale ha anche l'obbligo di fornire tutte le informazioni atte a consentire
alla Commissione di adottare una decisione. Ogni aiuto, soggetto all'obbligo di notifica,
è messo in atto soltanto se la Commissione ha preso o si ritiene che abbia preso una decisione
che l'autorizzi (clausola di sospensione). Alcune categorie di aiuti possono tuttavia essere
dispensate dall'obbligo di notifica in virtù del regolamento (CE) n. 994/98, sussistendo
particolari requisiti specificamente previsti.
Bilancio della Regione
Il bilancio annuale della Regione è un documento contabile finalizzato
ad individuare le entrate e le spese che saranno acquisite ed erogate dalla
regione in un determinato periodo di tempo: il cosiddetto anno finanziario.
Rappresenta, pertanto, il profilo finanziario dell'attività di governo regionale
relativa all'esercizio considerato. Esso costituisce uno degli strumenti di
programmazione finanziaria accanto alla relazione politico-programmatica
regionale e alla legge finanziaria regionale, così come previsto dalla
legge regionale 21/2007 (Norme in materia di programmazione finanziaria e
di contabilità regionale). Accanto ad esso la Regione predispone
anche un bilancio pluriennale, della durata di un triennio, che costituisce
il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare
in ciascuno dei relativi esercizi sia in base alla vigente legislazione
statale e regionale, sia in base ai previsti nuovi provvedimenti legislativi
e a tale fine indica analiticamente per ciascuna ripartizione dell'entrata e
della spesa le quote relative ai singoli esercizi. Il bilancio pluriennale
costituisce anche la sede di riscontro della copertura finanziaria di nuove
o maggiori spese autorizzate da ulteriori leggi a carico di esercizi futuri.
La legge regionale di riferimento è la 21/2007 che reca le norme
in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.
Per quanto riguarda la procedura di approvazione dei documenti contabili in
sede di Consiglio regionale occorre, invece, fare riferimento al regolamento
interno di tale organo che dedica un apposito Capo agli strumenti di
programmazione e controllo economico – finanziario (artt. 119 e ss.).
Bilancio interno del Consiglio regionale
E' il documento contabile che indica le entrate e le spese che saranno acquisite
ed erogate dal Consiglio regionale in un determinato periodo di tempo: il
cosiddetto anno finanziario. Costituisce l'espressione dell'autonomia contabile
e funzionale del Consiglio che lo gestisce in conformità alle norme stabilite
dal regolamento interno, così come previsto sia dall'articolo 5 della legge
regionale 17/2007 (legge statutaria) che dall'articolo 27 della legge regionale 21/2007
(Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).
Il bilancio interno viene predisposto dall'Ufficio di Presidenza e approvato dal
Consiglio secondo la disciplina del regolamento di contabilità dello stesso,
che deve essere redatto nel rispetto dei principi delle leggi di contabilità
della Regione. Le somme stanziate nel bilancio regionale per l'organizzazione e
il funzionamento del Consiglio regionale sono messe a disposizione del Consiglio
medesimo, su richiesta del suo Presidente, in una o più soluzioni.
Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia
E' l'equivalente regionale della "Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana".
Nel bollettino ufficiale della regione Friuli Venezia Giulia sono pubblicati le
leggi regionali, i regolamenti e gli atti e i provvedimenti amministrativi della
Regione, degli Enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni regionali.
Clausola valutativa
Con tale termine si viene ad indicare lo specifico articolo di legge con cui viene attribuito,
ai soggetti incaricati dell'attuazione della legge, il mandato esplicito di produrre,
elaborare e comunicare all'organo legislativo le informazioni necessarie a conoscere tempi
e modalità di attuazione e a valutare le conseguenze scaturite dalla realizzazione degli
interventi. La legge statutaria regionale (art. 7 legge regionale n. 17/2007) utilizza,
per designare la stessa clausola, il temine "clausole di valutazione" intendendo,
per l'appunto, le disposizioni che il consiglio regionale può inserire nei provvedimenti
di legge per disciplinare "le modalità e i tempi con cui si verificano gli effetti,
i risultati e i costi della sua applicazione". L'articolo 150 del Regolamento interno
del Consiglio regionale disciplina dettagliatamente lo svolgimento del controllo
sull'attuazione delle leggi e la valutazione delle politiche regionali.
Controllo sull'attuazione delle leggi regionali
Il controllo sull'attuazione delle leggi regionali è l'attività svolta dal Consiglio regionale
volta a verificare i risultati ottenuti con l'applicazione delle leggi regionali licenziate
dall'organo legislativo stesso. La legge statutaria regionale (art. 8, lett. k) legge
regionale n. 17/2007) ha codificato questa nuova forma di controllo e il Regolamento del
Consiglio regionale l'ha disciplinata prevedendo modalità e procedure per il suo
esercizio (cfr. art. 150 reg.). Controllare l'attuazione delle leggi comporta instaurare
nuove forme di dialogo con l'esecutivo ed attivare flussi che restituiscano all'Assemblea
informazioni su come le leggi siano attuate e quali effetti abbiano prodotto.
Delegificazione
Con il termine delegificazione si suole far riferimento all'istituto con cui il legislatore
dispone di affidare una determinata materia, già disciplinata alla legge, alla competenza
normativa del potere esecutivo, con conseguente abrogazione delle norme di legge e loro
sostituzione da parte di norme di rango secondario, vale a dire subordinate sotto il profilo
della gerarchia delle fonti del diritto. La delegificazione non può operare per le materie
coperte da riserva assoluta di legge.
Emendamento
Con tale termine si fa riferimento ad ogni proposta che intende
togliere (emendamento soppressivo) o sostituire (emendamento modificativo)
parti di un progetto di legge ovvero che intende aggiungere qualcosa ad un
progetto (emendamento aggiuntivo). Il regolamento interno del Consiglio
detta specifiche regole per quanto riguarda l'inammissibilità,
la decadenza e l'assorbimento degli emendamenti, i termini per la loro
presentazione, l'ordine della loro votazione sia per quanto riguarda l'esame
dei provvedimenti in Commissione che in Aula.
Per completezza si precisa che gli emendamenti possono essere modificati con
subemendamenti, intesi quali proposte che intendono "emendare" un
emendamento già presentato. Essi vanno votati prima dell'emendamento
a cui si riferiscono.
Elettorato
L'elettorato è l'insieme di tutti i cittadini (elettori) convocati
alle urne per le elezioni politiche o amministrative al fine di esercitare
il diritto di voto. L'elettorato si distingue in attivo e passivo. L'elettorato
attivo consiste nel diritto che ogni cittadino ha di votare i rappresentanti
politici dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni. L'età
richiesta per esercitare l'elettorato attivo è 18 anni e solo per l'elezione
del Senato della Repubblica di 25 anni. L'elettorato passivo, invece, consiste
nella possibilità di essere eletti ed è attribuito a chi, oltre
ad esser capace di intendere e di volere, non si trovi in condizioni di
ineleggibilità o di incompatibiltà.
Entrata in vigore
Si parla di entrata in vigore con riferimento ad una legge affinchè
ne sia obbligatorio il rispetto da parte di tutti i cittadini. Le leggi
entrano in vigore quando sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana o nel Bollettino ufficiale della Regione, se si tratta di legge
regionale, e che sia trascorso un certo periodo di tempo dalla sua pubblicazione,
che si solito è di quindici giorni (c. d. vacatio legis ovvero periodo
che intercorre tra la data di pubblicazione e quella di entrata in vigore
della legge). Il termine dei 15 giorni non è tassativo in quanto la
stessa legge può stabilire un termine diverso (più breve o più lungo)
per la sua entrata in vigore. Quando sono soddisfatte queste due condizioni,
la legge entra in vigore, acquista generalmente efficacia ed inizia a dover
essere rispettata da parte dei cittadini, fino a quando una legge successiva
non la abroghi o la sostituisca. I decreti legge acquistano efficacia il giorno
stesso della loro pubblicazione.
Finanziaria (legge finanziaria regionale)
La legge finanziaria regionale è uno degli strumenti regionali di
programmazione finanziaria che trova la sua disciplina nella legge
regionale 8 agosto 2007, n. 21. Coerentemente con le indicazioni della
Relazione politico-programmatica regionale (RPPR), la legge finanziaria
dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo
compreso nel bilancio pluriennale e, per il medesimo periodo, provvede
alle variazioni delle aliquote e alle altre misure che incidono sulla
determinazione dei tributi propri della Regione. Con la stessa si provvede
anche alla determinazione dell'ammontare delle previsioni di entrata,
all'autorizzazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario
mediante contrazione di mutui o emissione di buoni ordinari regionali, a
disporre modifiche e integrazioni a disposizioni legislative regionali
che devono avere riflessi sul bilancio ed effetti economici, finanziari e
contabili, a disporre gli opportuni rifinanziamenti o definanziamenti di
unità di bilancio in misura adeguata per garantire nella fase
gestionale lo svolgimento delle attività e l'attuazione degli
interventi, alla modulazione delle quote di spese pluriennali,
all'accantonamento ai fondi globali delle risorse necessarie per far
fronte alla copertura dei provvedimenti legislativi di cui si preveda
il perfezionamento dopo l'approvazione del bilancio, nonchè alla
determinazione degli stanziamenti degli altri fondi previsti
dalla medesima legge regionale.
All'esame di tale legge viene dedicata un'apposita sessione dei lavori
del Consiglio regionale – la c.d. sessione di bilancio – che viene
regolamentata dagli articoli 119 e seguenti del Regolamento
del Consiglio regionale.
Giunta delle elezioni
Trattasi di organo collegiale interno al Consiglio regionale che viene costituito
all'inizio della legislatura e presieduto dal Presidente del Consiglio regionale con lo scopo
di convalidare le elezioni dei Consiglieri, di accertare le cause di ineleggibilità sopravvenute
e le cause di incompatibilità a carico degli stessi e di provvedere ai casi di surroga e di
supplenza rispettivamente dei Consiglieri cessati o sospesi dalla carica ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 122, primo comma della Costituzione e dalla legge
regionale 29 luglio 2004, n. 21 "Determinazione dei casi di ineleggibilità e
incompatibilità relativi alla carica di Consigliere regionale e di membro della Giunta regionale,
ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto".
La Giunta delle elezioni è composta da otto Consiglieri scelti dallo stesso Presidente del
Consiglio i quali non possono rifiutare la nomina senza giustificato motivo.
La disciplina specifica di questo organo è contenuta negli articoli da 18 a 22 del Regolamento
del Consiglio regionale.
Giunta per il regolamento
Trattasi di organo collegiale interno al Consiglio regionale composto dal Presidente del
Consiglio regionale, che lo presiede, e da un Consigliere per ciascun gruppo consiliare,
il cui nominativo è comunicato dal Presidente del gruppo di appartenenza. La Giunta per il
regolamento si occupa di riferire all'Assemblea sulle proposte di modifica al regolamento
interno del Consiglio regionale o di proporne, a sua volta, essa stessa quelle che
l'esperienza dimostri necessarie, nonchè di esprimere, su richiesta del Presidente del Consiglio,
pareri in ordine all'interpretazione del regolamento interno del Consiglio regionale
ovvero in ordine alle questioni di competenza insorte fra le Commissioni
(cfr. art. 33 del Regolamento).
La disciplina specifica di questo organo è contenuta all'articolo 17 del Regolamento del
Consiglio regionale.
Giunta per le nomine
Trattasi di organo collegiale interno al Consiglio regionale composto dal Presidente
del Consiglio regionale, che lo presiede, e da un Consigliere per ciascun gruppo consiliare,
il cui nominativo è comunicato dal Presidente del gruppo di appartenenza. La Giunta per le
nomine esercita, secondo le norme di apposito regolamento adottato dalla Giunta stessa,
le funzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di nomine e designazioni di
competenza del Consiglio, della Giunta, del suo Presidente o di singoli Assessori, ai sensi
della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 "Disciplina delle nomine di competenza
regionale in enti ed istituti pubblici", e successive modifiche.
Alle sedute della Giunta per le nomine partecipa con voto consultivo la rappresentante della
Commissione pari opportunità.
La disciplina specifica di questo organo è contenuta agli articoli 23 e 24 del Regolamento
del Consiglio regionale.
Giunta regionale
Trattasi dell'organo esecutivo della Regione ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione.
Esso è un organo collegiale le cui deliberazioni sono prese a maggioranza dei componenti,
chiamati Assessori. Oltre alla competenza legislativa, alla Giunta regionale spettano,
in particolare, le funzioni di iniziativa legislativa, quelle relative alla predisposizione
dei documenti contabili, nonchè le proposte degli atti di programmazione. Rientra, inoltre,
tra le competenze di quest'organo la facoltà di impugnare, sentito il Consiglio regionale,
di fronte alla Corte Costituzionale leggi statali o leggi di altre Regioni ritenute invasive della
propria competenza (cfr. artt. 12 e 34 dello Statuto).
Gonfalone
Si tratta del simbolo ufficiale della Regione concesso per il Friuli Venezia Giulia
con decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1967 e richiamato dall'articolo 3
dello Statuto. Esso è costituito da un drappo azzurro, riccamente ornato di ricami d'oro e
caricato dello stemma della Regione – concesso con lo stesso decreto – con l'iscrizione
centrata in oro: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. L'asta verticale è ricoperta di
velluto dello stesso color del drappo con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia è
rappresentato lo stemma della Regione e sul gambo inciso il nome.
Gruppi consiliari
Si tratta di organi necessari del Consiglio regionale. Ciascun gruppo consiliare,
che assume una propria denominazione, è costituito da almeno tre Consiglieri regionali
aggregati sulla base dell'appartenenza politica. L'articolo 10 del Regolamento del
Consiglio regionale prevede l'obbligo per i singoli Consiglieri di costituirsi in gruppi,
con la conseguenza che un Consigliere non può esercitare le proprie attività istituzionali
senza appartenere ad un gruppo consiliare.
La previsione circa il numero minimo di componenti un gruppo consiliare risulterà, tuttavia,
applicabile appieno solamente dalla XI legislatura a seguito di una recente modifica del
Regolamento del Consiglio regionale – del marzo 2010 – che ha previsto una disciplina
transitoria in base alla quale, fino alla cessazione della X legislatura ciascun gruppo
consiliare può essere composto da due Consiglieri purchè unici eletti in uno stesso gruppo
di liste circoscrizionali o se assume la medesima denominazione della lista elettorale in
cui sono stati eletti i Consiglieri e purchè questa rappresenti una formazione politica
presente nel Parlamento nazionale. Inoltre, qualora uno o più Consiglieri di un gruppo
costituito all'inizio della legislatura dagli unici eletti in uno stesso gruppo di liste
circoscrizionali abbandoni il gruppo consiliare, lo stesso può continuare ad esistere
con i Consiglieri rimasti.
Ogni Gruppo consiliare procede alla costituzione del proprio Ufficio di Presidenza
ed all'indicazione del Presidente che lo rappresenta.
Al fine di consentire la piena partecipazione di tutte le forze politiche ai lavori
consiliari, l'articolo 26 del Regolamento del Consiglio regionale stabilisce che ogni
gruppo consiliare debba essere rappresentato in tutte le Commissioni consiliari
permanenti.
La disciplina specifica di questi organi è contenuta agli articoli 10, 11 e 12 del
Regolamento del Consiglio regionale.
Gruppo misto
Si tratta di gruppo consiliare all'interno del quale, ai sensi dell'articolo 10 del
Regolamento del Consiglio regionale, sono riuniti i Consiglieri regionali
che entro sette giorni dalla prima seduta della legislatura o, nel caso di surrogazione,
entro la successiva seduta consiliare, non comunichino per iscritto al Segretario
generale del Consiglio a quale gruppo intendano appartenere, nonchè i Consiglieri
regionali che non appartengano ad alcun gruppo consiliare o che non possano costituire
un gruppo consiliare in quanto meno di tre (salvo la disciplina transitoria valevole
per la X legislatura in corso, di cui alla voce Gruppi consiliari).
La peculiarità di questo gruppo consiliare risiede nel fatto che in esso, a differenza che
negli altri gruppi, possono essere riuniti Consiglieri appartenenti a diverse e, a volte,
contrapposte formazioni politiche. In ogni caso essi possono dichiarare la propria
appartenenza ad una forza politica presente nel gruppo misto stesso.
Incompatibilità
Situazione giuridica per cui una stessa persona non può ricoprire contemporaneamente
diversi uffici o diverse cariche. In tali casi la persona può, quindi, candidarsi
ad un'ulteriore carica rispetto a quella già ricoperta, ed essere eletta, ma non può
poi conservarle entrambe, dovendo optare per una delle due entro dei termini prestabiliti.
Si ha incompatibilità anche nel caso in cui l'eletto, rischia di trovarsi in particolari
controversie con l'ente, tali da dar luogo situazioni di conflitto tra eletto ed ente,
anche solo potenziale, o in ogni caso da pregiudicare il buon andamento e l'imparzialità
dell'amministrazione di cui fa parte il titolare della carica elettiva.
Le cause di incompatibilità non invalidano l'elezione, ma obbligano l'eletto a
optare tra una delle due funzioni, ovvero a cessare la controversia con l'ente.
Le cause di incompatibilità costituiscono un impedimento giuridico al cumulo di
cariche elettive e devono, pertanto, essere distinte dalle cause di ineleggibilità
che producono un impedimento giuridico ad assumere la carica elettiva.
Le cause di incompatibilità sono stabilite da tre tipi di fonti normative. In primo
luogo da fonti di rango costituzionale, quali gli articoli 84, secondo comma, 104,
ultimo comma, 122, secondo comma e 135, sesto comma della Costituzione e gli articoli 15,
terzo comma e 40, dello Statuto speciale, che stabiliscono cause di incompatibilità
tra titolari di organi costituzionali o di rilievo costituzionale (tra cui i
membri di Consigli regionali o Giunte regionali). In particolare l'articolo 15
prevede che l'ufficio di Consigliere regionale sia incompatibile con quello di
membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, di un Consiglio
provinciale, o di Sindaco di un Comune con popolazione superiore a 10mila abitanti,
ovvero membro del Parlamento europeo.
Altre cause di incompatibilità sono poi individuate dalla legge regionale statutaria,
cui l'articolo 12 dello Statuto riserva la determinazione delle cause di
incompatibilità relative alle cariche di membro del Consiglio regionale o della
Giunta regionale. In tal senso l'elencazione delle cause di incompatibilità
riferite alla carica di Consigliere regionale e delle relative esclusioni sono contenuta
agli articoli 4 e 5 della legge regionale 21/2004 come modificata dalla legge
regionale 17/2007 - mentre i modi ed i termini per la tempestiva rimozione delle cause
stesse sono stabilite nel successivo articolo 7. Infine, alcune cause di incompatibilità
sono individuate da leggi che disciplinano lo status di talune cariche pubbliche,
mentre quella tra la carica di Consigliere regionale e dipendente di una pubblica
amministrazione sono previste dagli articoli 18 e 19 della legge regionale 38/1995.
In quest'ultimo caso vi è una peculiarità: la norma non consente all'eletto di optare tra
una delle due funzioni, ma prevede l'obbligo per l'amministrazione di appartenenza di
collocare in aspettativa senza assegni il dipendente eletto per tutta la durata del
mandato, fermo restando il diritto del Consigliere di optare tra l'indennità di
presenza spettante al Consigliere e il trattamento economico in godimento
nell'amministrazione di appartenenza (che resta, in tal caso, a carico di quest'ultima).
Indagini conoscitive
Le indagini conoscitive costituiscono uno strumento di cui le Commissioni consiliari
dispongono, nelle materie di rispettiva competenza, per acquisire elementi utili al
proprio lavoro e a quello del Consiglio regionale in generale. Esse si estrinsecano in
una pluralità di attività che variano a seconda dei casi (sopralluoghi, audizioni,
esibizione di atti e documenti, ecc.). L'ampiezza e la molteplicità delle attività che
l'indagine conoscitiva può richiedere ha reso, pertanto, necessaria – a differenza delle
altre attività – un articolata regolamentazione che è meglio dettagliata agli articoli 179
e seguenti del Regolamento del Consiglio regionale.
Indennità dei Consiglieri regionali
Si tratta dell'attribuzione di una determinata somma di denaro non costituente
retribuzione a favore di tutti i Consiglieri regionali, volta a garantire loro il decoro
e l'indipendenza economica a prescindere dalle rispettive condizioni di reddito.
L'indennità dei Consiglieri regionali, disciplinata dal combinato disposto della legge
regionale 9 settembre 1964, n. 2 e della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38, si
articola in indennità di presenza (art. 19, secondo comma, Statuto) stabilita
forfetariamente per i giorni di seduta dell'Assemblea e delle Commissioni, indennità di
funzione (art. 4, comma 2, della legge regionale 38/1995) corrisposta per particolari
funzioni svolte da alcuni Consiglieri regionali (Vicepresidenti del Consiglio, ai
Segretari dell'Ufficio di Presidenza e ai Presidenti di Commissione permanente o
speciale), indennità di trasferta (art. 1, comma 2, della legge regionale 38/1995)
per missioni effettuate per attività connesse al mandato ed il relativo rimborso delle
spese di vitto e di trasporto e indennità per fine mandato spettante ai Consiglieri
regionali che non vengano rieletti, a quelli che non si ripresentino candidati o a
quelli che cessino dalla carica nel corso della legislatura. Infine un assegno vitalizio
che consiste in un corrispettivo mensile erogato ai Consiglieri regionali cessati dal
mandato che abbiano compiuto sessanta anni di età e che abbiano corrisposto i
contributi relativi all'indennità di presenza per un periodo
di almeno cinque anni.
Al Presidente del Consiglio regionale spetta un'indennità di carica (art. 19, primo
comma statuto) commisurata secondo quanto disposto dalla legge
regionale 12 agosto 2003, n. 13.
Ineleggibilità
Situazione di impedimento giuridico ad essere eletto che, per definizione,
risulta insanabile. Le cause di ineleggibilità si presentano, pertanto, come figure che
producono un impedimento giuridico ad assumere la carica elettiva e non vanno confuse
con le cause di incompatibilità che rappresentano, invece, un impedimento
giuridico al cumulo della carica elettiva con un'altra carica.
Le cause di ineleggibilità, come previsto dall'articolo 2 della legge 165/2004, che reca
i principi generali in materia, riguardano quelle condizioni che "possono turbare
o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero
possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli
altri candidati". Esse non impediscono di candidarsi purchè siano rimosse prima
della candidatura, così da evitare che il candidato possa competere nella campagna
elettorale in una posizione di vantaggio rispetto agli altri candidati.
La determinazione delle cause di ineleggibilità alla carica di Consigliere regionale
e di Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia è riservata, dall'articolo 12
dello Statuto, alla legge regionale c.d. statutaria. L'articolo 2 della legge regionale
21/2004, come modificato dalla legge regionale 17/2007, dà attuazione a questa previsione,
determinando puntualmente le cause di ineleggibilità alla carica di Consigliere
regionale, mentre il successivo articolo 3 della stessa legge stabilisce modi e termini
per la loro rimozione tempestiva.
Iniziativa legislativa
Si tratta del diritto di presentare un progetto di legge. Ai sensi dell'articolo 71
della Costituzione, l'iniziativa legislativa per le leggi statali appartiene al Governo,
a ciascun membro delle Camere, agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge
costituzionale, nonchè al popolo mediante proposta di legge sottoscritta da almeno
cinquantamila elettori. Essa spetta, altresì, al Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro – CNEL (art. 99 Cost.) e a ciascun Consiglio regionale (art. 121 Cost. e
art. 26 dello Statuto).
Per le leggi regionali è lo Statuto di ciascuna Regione che regola l'esercizio del
diritto di iniziativa legislativa, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione.
L'articolo 27 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia stabilisce,
infatti, che l'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti in
articoli, appartiene alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio ed agli altri elettori,
in numero non inferiore a 15 mila.
Iniziativa legislativa popolare
Si tratta di uno strumento di democrazia e partecipazione diretta dei cittadini. Come già
visto alla voce "iniziativa legislativa" il progetto di legge nazionale deve essere
sottoscritto da almeno cinquantamila elettori, mentre il progetto di legge regionale deve
essere sottoscritto da un numero di elettori non inferiore a 15 mila (art. 27 Statuto).
La disciplina attuativa dell'iniziativa legislativa popolare nella Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia è disposta dalla legge regionale 2 maggio 1988, n. 22 e dalla legge regionale
7 marzo 2003, n. 5.
Interim
Periodo di tempo intercorrente dal momento in cui un soggetto, sia esso persona
fisica o giuridica, titolare di determinate funzioni cessa la sua attività (ad esempio
per decadenza, dimissioni, ecc.) fino al momento in cui il nuovo titolare assume tali
funzioni. L'espressione viene usata anche per indicare l'incarico assunto o affidato
provvisoriamente ad un soggetto, in attesa del titolare definitivo.
Interpellanza
E' un atto ispettivo che, ai sensi dell'articolo 166 del Regolamento del Consiglio
regionale, consiste nella domanda fatta da uno o più Consiglieri alla Giunta regionale
circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi, tesa a
provocare una presa di posizione da parte della Giunta stessa. L'interpellanza è
presentata in forma scritta al Presidente del Consiglio ed è
annunciata all'Assemblea.
Se l'interpellante non risulta soddisfatto della risposta ottenuta, può presentare una
mozione per promuovere una discussione in Consiglio sulle spiegazioni fornite
dalla Giunta regionale.
La specifica disciplina di quest'attività è contenuta negli articoli 166 e ss. del
Regolamento del Consiglio regionale.
Interrogazione
E' un atto ispettivo che, ai sensi dell'articolo 161 del Regolamento del Consiglio
regionale, consiste nella domanda presentata in forma scritta e senza motivazione
da uno o più Consiglieri alla Giunta per sapere se un fatto sia vero, se alcuna
informazione sia pervenuta alla Giunta o sia esatta, se la Giunta intenda comunicare
al Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione
su oggetti determinati o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni
sull'attività dell'Amministrazione regionale. L'interrogazione può essere a risposta
scritta, a risposta orale, a risposta in Commissione ed a risposta immediata e le
relative modalità di presentazione e risposta sono disciplinate dagli
articoli 161, 162, 163, 164 e 165 del Regolamento del Consiglio regionale.
Iter legislativo
Il termine iter legislativo è il corrispettivo di procedimento legislativo cioè il
procedimento formale che porta all'approvazione di una legge. Esso ha inizio con la
fase dell'iniziativa e, passando per la fase della discussione e della votazione
(prima nella Commissione consiliare competente e poi in Aula) termina con la fase
della promulgazione e della pubblicazione della legge.
Il procedimento legislativo ordinario, vale a dire quello seguito per la generalità dei
provvedimenti, deve essere distinto da quelli adottati in casi particolari, per esempio
per la legge finanziaria o per la legge comunitaria, che se ne discostano per modalità
e tempistiche differenziate.
Le specifiche disposizioni in materia di iter legislativo sono contenute nel Regolamento
del Consiglio regionale.
Legge comunitaria
Strumento normativo fondamentale per l'adeguamento annuale dell'ordinamento giuridico
nazionale alle direttive comunitarie approvate dagli organi dell'Unione europea.
A livello nazionale la procedura relativa a tale adeguamento è stata istituita dalla
legge n. 86/1989 (c.d. legge La Pergola), attualmente abrogata dalla legge 4 febbraio
2005, n. 11, recante la nuova disciplina del processo di formazione della posizione
italiana nella predisposizione degli atti comunitari, nonchè dell'adempimento degli
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
Tra le novità introdotte dalla legge 11/2005 vi è la previsione del coinvolgimento
delle Regioni nella procedura che porta all'approvazione del disegno di legge comunitaria
statale. Il Governo è, infatti, tenuto ad informare, oltre alle Camere, anche
le Regioni (Giunte e Consigli regionali) degli atti comunitari emanati
dall'Unione europea, affinchè queste possano formulare osservazioni al Governo in
ordine allo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario.
La verifica regionale ha ad oggetto gli atti comunitari che incidono nelle materie
di competenza regionale e consiste in un accertamento i cui risultati vengono
comunicati al Governo.
Al contempo, con la riforma del Titolo V della Costituzione (2001), alle Regioni
è stato attribuito un ulteriore ruolo nell'attuazione del diritto comunitario.
La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "Modifiche al
titolo V della parte seconda della Costituzione" ha, infatti, introdotto
una specifica disciplina dei rapporti tra Regioni e Unione europea nei nuovi
articoli 117 e 120 della Costituzione, riconoscendo espressamente in capo agli
enti regionali la prerogativa di dare corso all'attuazione e all'esecuzione
degli atti dell'Unione europea.
In conseguenza dell'espansione della sfera di attribuzioni regionali operata
dalla legge costituzionale 3/2001 importanti materie attribuite all'Unione europea
sono al contempo materie di competenza legislativa e amministrativa delle
Regioni. La Regione Friuli Venezia Giulia ha disciplinato la propria
partecipazione ai processi normativi dell'Unione Europea, nonchè le procedure
di esecuzione degli obblighi comunitari con l'emanazione della legge regionale
2 aprile 2004, n. 10, la quale ha introdotto la legge comunitaria regionale
annuale, quale strumento specifico per l'adeguamento dell'ordinamento regionale
a quello comunitario.
Tale strumento legislativo consente di adeguare periodicamente l'ordinamento
regionale agli obblighi derivanti dall'approvazione di regolamenti o
direttive comunitarie, alle sentenze della Corte di Giustizia ed in generale
attuare altri provvedimenti o decisioni, anche di rango amministrativo, che comportino
l'obbligo di adeguamento o ai quali la Regione intenda comunque asseverarsi.
Lo stato di conformità agli obblighi comunitari dell'ordinamento regionale
va verificato in relazione a:
Legge finanziaria regionale
(vedi finanziaria).
Legislatura
Con questo termine viene indicato il periodo di durata effettiva del mandato
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (5 anni), salvi i casi
di scioglimento anticipato (art. 88 Cost.), o di proroga in caso di guerra (art. 60 Cost.).
Il termine viene, altresì, utilizzato per indicare la durata del Consiglio regionale che,
salvo il caso di scioglimento anticipato, è anch'esso di cinque anni (art. 14 Statuto).
Maggioranza
E' lo schieramento politico che ha promosso l'elezione del Presidente della Regione
e che sostiene l'azione dello stesso e della Giunta regionale.
Maggioranze nelle deliberazioni
E' il maggior numero di voti ottenuti in una votazione di un organo collegiale.
La maggioranza può essere relativa, nei casi in cui la proposta in discussione riceve
il maggior numero di voti dei votanti, assoluta, se è richiesta la votazione da parte
della metà più uno dei componenti l'organo deliberante, a prescindere dal numero dei
votanti e dei presenti, o semplice, quando si richiede un numero di voti pari alla metà
più uno dei votanti, senza contare gli astenuti. La maggioranza può anche essere
qualificata, nei casi in cui si richiede un numero di voti superiori alla maggioranza
degli aventi diritto al voto (e non dei votanti). Tra le maggioranze qualificate
si può distinguere tra una maggioranza minima, costituita dalla metà più uno degli
aventi diritto, e delle maggioranze speciali costituite da 2/3, 3/5, ecc., dei presenti
o degli aventi diritto al voto. Nel calcolo della maggioranza occorre tenere presente
il numero legale o quorum strutturale richiesto
per la validità delle votazioni.
Minoranza
E' lo schieramento politico a cui appartengono i Consiglieri regionali aderenti
ai partiti o ai gruppi che non hanno sostenuto l'elezione del Presidente della
Regione e che, di norma, si oppongono alla sua azione e a quella della Giunta
regionale. Il termine, infatti, coincide con quello di "opposizione".
Il Regolamento del Consiglio detta particolari norme al fine di garantire
determinati diritti alla minoranza, come il fatto che la Presidenza di determinati
organi di garanzia, quali il Comitato per la legislazione, il controllo e
la valutazione e le Commissioni speciali, sia riservata
esclusivamente ai Consiglieri dell'opposizione (cfr. gli articoli 42 e 43 del
Regolamento del Consiglio).
Missione valutativa
Accanto alla clausola valutativa, la missione valutativa costituisce l'altro strumento
innovativo per esercitare il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione
degli effetti delle politiche. Essa è prevista dall'articolo 150, comma 2, lettera d), del
regolamento interno del Consiglio regionale. Essa viene, infatti, definita quale attività
conoscitiva di approfondimento che il Comitato per la legislazione, il controllo e la
valutazione può deliberare di svolgere per analizzare l'attuazione di una legge o per
valutare gli effetti di una politica regionale. L'incarico di presiedere lo svolgimento
di una missione valutativa è affidato a due consiglieri, uno di maggioranza e l'altro di
opposizione, in ossequio allo spirito non partisan che contraddistingue l'attività di
controllo e valutazione. La proposta di missione valutativa può anche essere avanzata
dalle Commissioni permanenti o da un decimo dei consiglieri assegnati alla Regione.
A missione conclusa, i consiglieri incaricati ne riferiscono gli esiti al Comitato
che, successivamente, presenta alla Commissione competente per materia una relazione
conclusiva della missione svolta. La Commissione è tenuta a riferirne all'Assemblea.
Mozione
La mozione è uno strumento di indirizzo politico che è inteso a promuovere
una discussione da parte del Consiglio regionale. La disciplina di tale atto
consiliare è prevista espressamente agli articoli 152 e ss. del Regolamento del
Consiglio regionale, i quali ne disciplinano le modalità di presentazione, di
discussione e di approvazione. In particolare, le mozioni possono essere presentate
da ogni Consigliere regionale. Una volta approvata dall'Aula, la mozione vincola
la Giunta regionale ad un determinato indirizzo o a compiere determinati comportamenti.
Il Regolamento prevede anche una fase di controllo sull'attuazione delle mozioni
prevista nel dettaglio dall'articolo 151.
Un particolare tipo di mozione è la mozione di sfiducia che è intesa a manifestare
la sfiducia del Consiglio regionale nei confronti del Presidente della Regione.
L'articolo 158 del Regolamento del Consiglio regionale prevede che tale mozione
debba essere motivata, sottoscritta da almeno un quarto dei componenti del Consiglio
regionale e approvata con appello nominale con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei componenti stessi. Il Presidente del Consiglio
regionale, a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia,
comunica all'Assemblea e al Presidente della Regione
lo scioglimento del Consiglio stesso.
Notifica
(vedi aiuti di Stato)
Novellazione
Nel linguaggio giuridico l'espressione "novellazione" indica una modifica
totale o parziale di una precedente normativa, con la conseguenza che per "novella"
deve intendersi ogni disposizione che interviene in qualsiasi modo su un testo normativo
previgente o che comunque viene ad incidere sul contenuto normativo di disposizioni
previdenti. Nel procedere alla novellazione di una norma di legge occorre
necessariamente tenere conto della gerarchia delle fonti prevista nel nostro
diritto. Per quanto riguarda le modalità specifiche da seguire al fine di operare
una corretta novellazione occorre tenere in considerazione il manuale
recante "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi"
nella sua ultima edizione (attualmente quello adottato con delibera della
Giunta regionale 1575/2008).
Numero legale
Con tale espressione si intende il numero di Consiglieri regionali che debbono
essere presenti ai fini della regolare costituzione del Consiglio regionale o
delle Commissioni consiliari in cui lo stesso si articola ed in genere di tutti
gli organi o organismi collegiali. Coincide con il c.d. quorum strutturale.
Con riferimento al Consiglio regionale l'articolo 58 del Regolamento del Consiglio
regionale prevede che tale organo sia in numero legale quando è presente la
maggioranza dei suoi componenti. E' importante sottolineare come il numero
legale in Aula sia sempre presunto: ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento,
infatti, i lavori del Consiglio si svolgono con qualsiasi numero di Consiglieri
presenti. La Presidenza, infatti, non è tenuta a verificare se l'Assemblea sia,
oppure, no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto
da cinque Consiglieri e l'Assemblea stia per procedere a qualche votazione.
In tale caso i Consiglieri che sono in congedo, entro il limite massimo di un
quinto dei componenti del Consiglio, ovvero sono assenti per incarico avuto
dal Consiglio, non vengono computati per fissare il numero legale.
Con riferimento alle Commissioni consiliari, invece, l'articolo 37 del
Regolamento, prevede la necessità di avere il quorum costitutivo per
iniziare la seduta. Tale organo è in numero legale e può pertanto validamente
iniziare i lavori, se vi è la presenza di tanti commissari il cui voto
rappresenti la metà più uno dei componenti del Consiglio. Nel corso della
seduta, poi, la Presidenza non è tenuta a verificare se la Commissione sia,
oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia
richiesto da tanti commissari che esprimano almeno cinque voti e si
stia per procedere a qualche votazione.
Ordine del giorno
Con la parola ordine del giorno si intendono indicare due tipi di atti tra loro
assai diversi. La stessa espressione viene, infatti, da un lato utilizzata per
indicare l'elenco degli argomenti sottoposti all'esame del Consiglio regionale,
della Giunta regionale, delle Commissioni consiliari
ed in genere di tutti gli organi o organismi collegiali, dall'altro per
manifestare la volontà del Consiglio regionale nella fase di approvazione di una legge.
Nella prima ipotesi si fa riferimento all'ordine del giorno della seduta inteso
quale elenco degli argomenti che devono essere discussi nel corso della seduta
ed il loro ordine di discussione. Per quanto riguarda i lavori del Consiglio regionale,
l'ordine del giorno deve essere pubblicato nell'albo del Consiglio regionale e diramato
ad ogni Consigliere, di regola, almeno cinque giorni prima della seduta, salvo la facoltà
del Presidente del Consiglio di abbreviare il suddetto termine per motivi di
particolare urgenza. L'Assemblea e le Commissioni consiliari possono discutere e
deliberare soltanto sugli argomenti che siano iscritti all'ordine del giorno. Gli
articoli del Regolamento interno del Consiglio regionale di riferimento sono gli
articoli 53 e 35 rispettivamente riguardanti i lavori d'Aula e quelli di Commissione.
Tale istituto si differenzia dal programma e dal calendario dei lavori dell'Aula e
delle Commissioni consiliari.
Nel secondo significato, il termine ordine del giorno si riferisce ad uno strumento
di indirizzo o di manifestazione di volontà del Consiglio regionale su di un
progetto di legge e consiste in un atto formalmente presentato in Aula dai
Consiglieri regionali durante la discussione generale del provvedimento o
dei singoli articoli. L'articolo 114 del Regolamento prevede che tali atti
esplicitino il significato della legge o contengano direttive alla Giunta
per la sua applicazione per essere posti in votazione dopo l'approvazione
dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale. Non si procede a votazione
se la Giunta dichiara di accogliere l'ordine del giorno, salvo che la votazione
sia richiesta da almeno tre Consiglieri. Il Regolamento prevede anche una fase
di controllo sull'attuazione degli ordini del giorno prevista nel dettaglio
dall'articolo 151.
Gli ordini del giorno possono essere, altresì, presentati in riferimento alla
materia oggetto di una mozione (art. 157 del Regolamento) e delle petizioni
(art. 139, comma 5, del Regolamento).
Organi della Regione
Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia,
adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono organi della Regione
il Consiglio regionale, la Giunta regionale e
il Presidente della Regione.
Organi del Consiglio regionale
Lo Statuto di autonomia speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, adottato
con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ha riservato al Consiglio
regionale una rilevante posizione di autonomia che si estrinseca soprattutto
attraverso l'adozione di un Regolamento interno con il quale si stabiliscono,
fra l'altro, quali sono gli organi del Consiglio stesso. (art. 21 dello Statuto).
Gli organi interni del Consiglio regionale oggi previsti sono
l'Ufficio di Presidenza, Il Presidente del Consiglio,
le Commissioni consiliari, il Comitato per la legislazione,
il controllo e la valutazione, le Commissioni speciali,
le Commissioni di inchiesta,la Conferenza dei Presidenti
delle Commissioni, i Gruppi consiliari,
la Conferenza di Presidenti dei gruppi consiliari,
la Giunta delle elezioni, la Giunta per il regolamento e
la Giunta per le nomine.
Pareri
L'espressione di pareri riguarda, nello specifico, l'attività delle Commissioni
consiliari ed, in particolare, l'attività consultiva delle stesse. La definizione
di tale attività deve desumersi soprattutto dalle leggi regionali che hanno previsto
il concorso di tali organi nello svolgimento dell'attività amministrativa regionale
attraverso la previa ed esplicita previsione di pareri nel procedimento di formazione
di atti amministrativi o di disegni di legge di iniziativa Giuntale.
Nell'ambito dell'attività in sede consultiva è possibile distinguere due tipi di
attività: un'attività obbligatoria in quanto la consultazione della Commissione
consiliare è prevista da una specifica legge regionale in relazione all'attività
amministrativa della Giunta ed un'attività eventuale subordinata all'iniziativa
del Presidente del Consiglio e dell'esecutivo regionale su questioni di rispettiva
competenza, indipendentemente da qualsiasi prescrizione di legge regionale.
I pareri emessi dalle Commissioni consiliari possono essere, secondo i principi
di diritto amministrativo, facoltativi o obbligatori. Il parere obbligatorio è,
a sua volta, vincolante o meno a seconda che il soggetto richiedente sia tenuto o meno
ad uniformarsi ad esso.
Petizioni
Le petizioni sono delle proposte circostanziate e dirette con cui ogni
cittadino italiano, nato o residente nella regione, può chiedere al Consiglio
l'adozione di provvedimenti legislativi o amministrativi nelle materie di
interesse della Regione e concernenti comuni necessità ovvero per richiedere
l'intervento di organi regionali nelle sedi competenti per la soluzione di
problemi di interesse della collettività regionale.
Le petizioni devono essere accompagnate dai certificati di nascita o di residenza
e di cittadinanza italiana dei richiedenti, salvo che la petizione sia presentata
da un Consigliere regionale che si rende, in tal modo, garante dell'esistenza
dei requisiti richiesti. L'articolo 139 del Regolamento interno del
Consiglio ne prevede l'iter di approvazione.
Potestà legislativa regionale
Con tale espressione si fa riferimento al potere di approvare leggi
regionali, quindi con efficacia limitata al proprio territorio, attribuito
a ciascuna Regione dall'articolo 117 della Costituzione come modificato
a seguito della riforma costituzionale del 2001. Per quanto riguarda la Regione
Friuli Venezia Giulia, Regione a Statuto speciale, i poteri legislativi sono
disciplinati principalmente dallo Statuto di autonomia, costituente per la nostra
Regione l'equivalente delle disposizioni del Titolo V della Costituzione
(articolo 117 e seguenti) per le Regioni ordinarie, tenendo però conto della c.d.
"clausola del miglior trattamento", introdotta anch'essa dalla riforma
costituzionale del 2001. Tale clausola consente di operare un adeguamento automatico
degli elenchi di materie contenuti nello Statuto di autonomia in modo da prevedere
un rapporto di preferenza in favore delle nuove disposizioni di rango costituzionale,
di cui all'articolo 117 della Costituzione, che vengono a prevedere forme di
autonomia più ampie di quelle risultanti dalle disposizioni statutarie. Ciò allo
scopo di evitare che dopo la riforma del Titolo V le Regioni speciali (i cui Statuti
sono rimasti immutati per quanto riguarda le competenze legislative) si trovino in
situazione di minor autonomia rispetto al passato. Considerato che lo Statuto
del Friuli Venezia Giulia segue il criterio dell'enumerazione delle materie
regionali, ad esse si applica la disciplina più favorevole tra quella dello strumento
di autonomia, letto assieme alle norme di attuazione statutaria e quella del
nuovo testo costituzionale. Tenendo conto di tale avvertenza si continua comunque
a distinguere tra competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117,
comma 2 della Costituzione), competenza legislativa concorrente e residuale
delle Regioni. Nelle materie rientranti nella legislazione concorrente delle
Regioni, lo Stato determina i principi fondamentali valevoli per tutto il
territorio nazionale che le Regioni debbono rispettare nell'approvazione delle leggi.
Nel legiferare, le Regioni non possono prevedere l'istituzione di dazi d'importazione
o esportazione o transito, nè adottare provvedimenti che ostacolino la libera
circolazione delle persone e delle cose, nè limitare l'esercizio del
diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale (art. 120 della Costituzione).
Presidente del Consiglio regionale
Il Presidente del Consiglio regionale rappresenta il Consiglio stesso, ne è
l'oratore ufficiale e sovrintende allo svolgimento della relativa attività stabilendo
l'ordine del giorno delle sedute e dirigendo e dando impulso ai lavori consiliari.
Fa osservare il Regolamento del Consiglio e tutela con
imparzialità le prerogative ed i diritti dei Consiglieri assicurando il
rispetto dai diritti dell'opposizione.
Egli, inoltre, cura i rapporti esterni con gli organi e le istituzioni regionali,
statali, sopranazionali e determina, sentiti i Presidenti dei
Gruppi consiliari,
il numero dei componenti delle Commissioni consiliari e la ripartizione dei seggi
ai singoli gruppi.
L'elezione del Presidente del Consiglio avviene, a norma dell'articolo 20 dello
Statuto di autonomia della Regione, fra i componenti del Consiglio nella sua
prima riunione mediante scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti
del Consiglio. Dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza
relativa dei voti validi espressi.
Presidente della Regione
Organo della Regione previsto dall'articolo 121 della Costituzione e
dall'articolo 34 dello Statuto di autonomia della
Regione Friuli Venezia Giulia,
viene eletto a suffragio universale e diretto. Rappresenta la Regione, dirige
la politica della Giunta regionale, sovrintende agli uffici e servizi regionali,
promulga le leggi, emana i regolamenti e nomina, revoca i componenti della
Giunta regionale (Assessori) ed esercita le atre attribuzioni che gli sono
conferite dalle leggi e dallo Statuto (cfr. art. 42 Statuto). Nel caso in cui
il Consiglio regionale approvi una mozione di sfiducia nei suoi confronti,
si procede all'indizione di nuove elezioni. Allo stesso modo si procede nel caso
di sua rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni.
Programma di Governo
Il Programma di governo è la rotta tracciata per i cinque anni di legislatura.
I partiti, le coalizioni e i candidati Presidenti di Regione già presentano un
programma ai cittadini durante la campagna elettorale. Non è comunque quello
il programma "ufficiale" di governo, anche se di fatto vi coincide.
Il programma di governo è quello che il Presidente, una volta eletto, espone
in Consiglio regionale nel momento in cui presenta la propria "squadra".
L'articolo 147 del Regolamento interno del Consiglio prevede, infatti, che
l'Assemblea si riunisca, entro dieci giorni dalla elezione dell'Ufficio di
Presidenza del Consiglio per l'illustrazione da parte del Presidente della
Regione del programma di Governo che specifica i contenuti del programma
elettorale. Nella stessa riunione il Presidente della Regione presenta
all'Assemblea i componenti della Giunta regionale, con l'indicazione
degli incarichi ad essi conferiti. Tale articolo individua anche l'iter
di esame del programma di Governo che comunque viene votato a scrutinio
palese con rilevazione dei nomi.
Privacy
Con il termine privacy si intende la vita privata di una persona di cui va
tutelata e rispettata la riservatezza. Tale materia è regolamentata, a livello
nazionale, dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) che garantisce che il trattamento dei dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti di libertà fondamentali, nonchè
della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza,
all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Il Consiglio regionale ha provveduto a dotarsi di un regolamento sulla tutela
e riservatezza dei dati personali, approvato con delibera dell'Ufficio di
Presidenza n. 199/2006, che disciplina il trattamento dal parte di tale organo
dei dati personali, anche raccolti in banche dati, così come definito dall'articolo
4 del decreto legislativo 196/2003 e di un regolamento per il trattamento dei
dati personali sensibili e giudiziari, approvato con delibera dell'Ufficio di
Presidenza n. 265/2007. Con tale ultimo regolamento si vengono ad individuare
le categorie di dati e le relative operazioni eseguibili, strettamente pertinenti
e necessarie, da parte delle strutture organizzative del Consiglio regionale
e da parte del Consiglio stesso, degli Organi consiliari e loro membri,
limitatamente allo svolgimento delle loro funzioni e attività istituzionali
in materia di dati sensibili e giudiziari. Il regolamento individua poi,
nelle otto schede ad esso allegate, i dati sensibili e giudiziari oggetti
di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite,
nonchè le operazioni eseguibili.
Procedimento legislativo
(vedi iter legislativo)
Processo verbale
Il processo verbale, o semplicemente verbale, è quel documento che viene
redatto al termine di una seduta di un organo collegiale e che contiene
la descrizione di ciò che è avvenuto nel corso riunione. Ovviamente si tratta
di una sintesi delle cose di maggior rilevo. La verbalizzazione delle
sedute viene fatta per tutti gli organi collegiali dell'Amministrazione
regionale ed, in particolare, alcuni vengono anche pubblicati sul sito
internet della Regione o del Consiglio regionale. Per ciò che riguarda i
lavori delle Commissioni consiliari e del
Consiglio regionale, il Regolamento del Consiglio
prevede che a inizio seduta siano annunciati e resi disponibili i processi
verbali di una o più sedute precedenti per
la verifica. Se entro il termine della seduta non vi sono osservazioni
essi s'intendono approvati senza votazione. Sul processo verbale non è
concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica ovvero
chiarire o correggere il proprio pensiero espresso, oppure per fatto
personale (cfr. artt. 37 e 55 del Regolamento).
Progetto di legge
E' l'atto che dà inizio al procedimento legislativo ed è redatto in
articoli corredati da una relazione che ne illustra il contenuto e le finalità.
A seconda del soggetto titolare dell'iniziativa legislativa si distingue tra
disegno di legge, se presentato dalla Giunta regionale, e
proposta di legge in tutte le atre ipotesi.
Per la relativa disciplina si fa riferimento agli
articoli 87 e seguenti del Regolamento interno del Consiglio regionale.
Programma dei lavori
Il Consiglio regionale organizza i propri lavori secondo il metodo della
programmazione. A tal fine la Conferenza dei gruppi consiliari
(c.d. Capigruppo) stabilisce il programma ed il calendario dei lavori.
Il programma dei lavori, in particolare, riguarda un periodo di almeno
tre mesi e contiene l'elenco degli argomenti che
il Consiglio intende esaminare nel periodo considerato,
con l'indicazione delle priorità e la ripartizione dei tempi di lavoro tra
l'Assemblea e le Commissioni per il periodo considerato. La stessa tipologia
di programmazione è prevista per i lavori delle Commissioni da parte
dell'Ufficio di Presidenza di ciascuna di esse. Naturalmente in tale caso
il programma e il calendario di ciascuna Commissione sono predisposti in modo
da assicurare l'esame in via prioritaria dei progetti di legge e degli altri
argomenti compresi nel programma dei lavori del Consiglio e nel calendario
dei lavori dell'Assemblea, nel rispetto dei termini in essi previsti.
La disciplina specifica relativa alla programmazione dei lavori è contenuta,
rispettivamente, negli articoli 46 e ss. del Regolamento interno del
Consiglio per i lavori d'Aula e negli articoli 35 e ss. per quelli di
Commissione. Vedi anche la diversa nozione di ordine del giorno.
Programmazione finanziaria
La programmazione finanziaria regionale è tesa a consentire alla
politica finanziaria della Regione di concorrere con la finanza statale e
locale al perseguimento degli obiettivi derivanti dalla appartenenza
dell'Italia alla Unione europea, a conferire chiarezza e trasparenza ai
documenti contabili al fine di offrire la massima comprensione dei fatti
contabili ed economici riguardanti l'attività della Regione, a porre in essere
gli strumenti per riscontrare il grado di efficacia ed efficienza dei
processi di acquisizione e di impiego delle risorse, a rispettare la
distinzione tra il ruolo di direzione politica e quello di gestione
amministrativa, affidato alla responsabilità della dirigenza, nonchè ad
applicare le forme di delegificazione, semplificazione e
accelerazione delle procedure.
A seguito della riforma della legge di contabilità regionale del 2008,
la programmazione finanziaria della nostra Regione si esplica attraverso
l'adozione dei seguenti documenti: la relazione politico-programmatica
regionale (RPPR), la legge finanziaria ed il bilancio
pluriennale e il bilancio annuale.
A tali strumenti va affiancato anche il Programma operativo di
gestione (POG) che svolge la funzione di documento per la definizione
delle linee operative per la gestione degli interventi e
l'attribuzione di ogni capitolo ad un unico centro di responsabilità
amministrativa ai fini delle fasi di gestione dell'entrata
e della spesa. Esso è disciplinato dal regolamento di organizzazione,
in coerenza con l'assetto organizzativo e con l'articolazione delle
responsabilità degli organi amministrativi ivi disciplinati.
Promulgazione delle leggi regionali
E' l'atto con il quale il Presidente Regione ordina la pubblicazione
e l'esecuzione della legge, facendo obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione e costituisce
uno dei momenti della cosiddetta fase integrativa dell'efficacia della
legge regionale. Con la promulgazione si determinano, quindi, le condizioni
per dare corso alla pubblicazione della legge (cfr. art. 42 Statuto).
Proposta di legge
E' l'atto con cui si esercita l'iniziativa legislativa quando essa
non provenga ad opera della Giunta regionale, nel qual caso si parla
di disegno di legge. La proposta di legge deve essere redatta in articoli
corredati da una relazione che ne illustra il contenuto e le finalità. Per
la relativa disciplina si fa riferimento agli articoli 87 e seguenti del
Regolamento interno del Consiglio regionale.
Provvedimento amministrativo
Si considera provvedimento amministrativo l'atto amministrativo che
produce effetti nella sfera giuridica di altri soggetti in modo unilaterale.
Le forme tipiche di provvedimento amministrativo sono quelle del decreto o
della deliberazione (o delibera).
Pubblicazione delle leggi regionali
Ogni legge regionale del Friuli Venezia Giulia viene pubblicata
sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia (BUR).
Dal giorno della sua pubblicazione decorre il termine per la sua
entrata in vigore. Secondo quanto previsto dall'articolo 32 dello
Statuto, la legge regionale, se non diversamente stabilito nella
stessa, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
sua pubblicazione sul BUR. La legge regionale può, tuttavia,
prevedere termini diversi per la sua entrata in vigore.
Pubblicità delle sedute
Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche secondo quanto
previsto dall'articolo 54 del Regolamento del Consiglio regionale.
(In precedenza il regolamento disciplinava i casi in cui potevano
tenersi sedute segrete avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 20,
quarto comma, dello Statuto) per cui l'Assemblea attualmente non può
riunirsi in seduta segreta.
Il pubblico può assistere alle sedute, dopo aver ottenuto regolare permesso,
dai settori appositamente riservati, vestite correttamente e a capo scoperto,
mantenendo il silenzio ed astenendosi da ogni segno di approvazione o
disapprovazione. La disciplina specifica è contenuta nel Regolamento
per l'accesso alla sede del Consiglio approvato dall'Ufficio di Presidenza
nella seduta del 18 ottobre 1989 e modificato nella seduta dell'11 gennaio 1991.
Le sedute delle Commissioni permanenti sono, di norma, pubbliche.
Alla pubblicità provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio disponendo
che stampa e pubblico possano seguire i lavori in separati locali attraverso
impianti audiovisivi. Tuttavia l'articolo 40 del Regolamento del Consiglio
regionale prevede che le Commissioni possano anche decidere, con la maggioranza
dei due terzi dei Consiglieri presenti, l'interruzione della pubblicità o
la segretezza dei lavori nell'interesse della Regione e dello Stato.
Question time
Il Question time è un termine invalso nell'uso corrente per indicare la fase
dei lavori del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia dedicata allo
svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata previste dall'articolo 163
del Regolamento interno del Consiglio. Tale norma prevede, infatti, che
nell'ambito della programmazione dei lavori del Consiglio, almeno una volta al
mese, l'inizio di una seduta sia riservato, per non più di novanta minuti,
allo svolgimento di tale tipo di interrogazioni. Queste devono consistere in
una sola domanda, semplice e concisa, senza commenti, su argomenti di
particolare rilievo politico e istituzionale, che presentino carattere di
urgenza o di attualità. Ciascun Consigliere può presentare
una sola interrogazione per ogni seduta.
Questione di Governo
Si tratta della questione che il Presidente della Regione può proporre,
a norma dell'articolo 159 del Regolamento del Consiglio, su qualunque
oggetto in discussione all'Assemblea sul quale si debba svolgere
una votazione ritenuta decisiva ai fini dell'attuazione del programma
di governo. La questione di governo viene posta in votazione palese e
per appello nominale non prima di tre e non oltre venti giorni dalla
sua presentazione: le dimissioni del Presidente della Regione
conseguono al voto contrario, espresso dalla maggioranza dei
componenti del Consiglio, rispetto all'indicazione di voto
del Presidente stesso.
Questioni pregiudiziali e sospensive
Sono strumenti finalizzati ad inibire la discussione di una questione
principale presso un organo collegiale o a troncarla se già iniziata
(questione pregiudiziale) oppure a rinviarla ad altro
momento (questione sospensiva).
Il Regolamento del Consiglio prevede che esse possano essere proposte
da un singolo Consigliere prima che si entri nella discussione ma,
quando questa sia già iniziata e purchè non dichiarata chiusa,
devono essere sottoscritte da almeno tre Consiglieri. Esse sono poi
discusse prima che si entri o si continui nella discussione. La
specifica procedura è indicata all'articolo 75.
L'articolo 113 del Regolamento del Consiglio non ammette questioni
pregiudiziali o sospensive contro uno o più emendamenti.
Quorum
E' il numero legale stabilito per la validità di una votazione
effettuata da un organismo collegiale. Esso può essere un
"quorum costitutivo" (o strutturale) quando indica il numero
delle persone che è necessario partecipino alla votazione al fine
della validità della stessa (vedi numero legale) o "quorum funzionale"
(o deliberativo) quando indica il numero dei voti favorevoli necessari
affinchè una deliberazione possa dirsi approvata. Il Regolamento del Consiglio,
per ciò che riguarda il quorum funzionale, prevede generalmente lo
stesso tipo di maggioranza, salvo casi particolari in cui ne viene
chiesta una di tipo "qualificata", che interessa le votazioni
di maggior peso e importanza. (Cfr. maggioranza nelle votazioni).
Rapporto sulla legislazione
Trattasi di una raccolta, redatta di anno in anno, di dati afferenti
all'attività normativa, di indirizzo e controllo portata avanti dal Consiglio regionale
della nostra Regione. Nella sua impostazione di fondo e nei suoi contenuti, esso
viene a sviluppare l'analisi dei principali dati relativi alla produzione
legislativa annuale, anche con rappresentazione grafica degli stessi. In esso viene
dato, altresì, conto dell'attività istituzionale del Consiglio regionale e, per
ragioni di connessione con l'attività legislativa, del contenzioso sulle leggi
regionali ed i regolamenti dell'esecutivo che sono una porzione rilevante della
produzione normativa della Regione.
Referendum
E' il più importante istituto di democrazia diretta in quanto prevede
l'intervento diretto del popolo nell'esercizio dell'indirizzo politico senza
il tramite dei suoi rappresentanti eletti. Si estrinseca nella richiesta fatta
al corpo elettorale di pronunziarsi su una norma giuridica già emanata o da emanarsi.
Nella nostra Regione esso può essere di diverse tipologie.
Il referendum regionale abrogativo è indetto dal Presidente della Regione
per deliberare l'abrogazione di leggi regionali o parti di esse che siano
formalmente e sostanzialmente qualificabili come precetti autonomi, quando lo
richiedono un numero di almeno 30.000 elettori iscritti nelle liste elettorali.
La disciplina specifica di questo tipo di referendum è contenuta nel combinato
disposto della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22 e della legge regionale
7 marzo 2003, n. 5, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12
dello Statuto.
Il referendum regionale consultivo è invece sottoposto alle popolazioni
interessate della regione per i disegni ed i progetti di legge concernenti
l'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di più Comuni contigui,
nonchè la modificazione delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali.
La disciplina completa di questo tipo di referendum è contenuta nella legge
regionale 7 marzo 2003, n. 5, ai sensi dell'articolo 7, primo comma,
n. 3) dello Statuto.
Il referendum regionale consultivo facoltativo, sempre disciplinato dalla legge
regionale 5/2003 costituisce ipotesi residuale per i casi in cui il Consiglio
regionale, prima di procedere all'emanazione di provvedimenti di sua competenza,
ovvero, su proposta della Giunta regionale, prima dell'emanazione di provvedimenti
di competenza della stessa, decida di indire un referendum consultivo delle popolazioni
interessate ai provvedimenti stessi.
Il referendum confermativo è previsto dall'articolo 12, quarto e quinto comma dello
Statuto della Regione e dettagliato ulteriormente dalla legge regionale
27 novembre 2001, n. 29. Si tratta di una particolare forma di referendum che
è attivabile solo per le leggi c.d. statutarie vale a dire quelle leggi regionali
che determinano la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità
di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli Assessori,
i rapporti fra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della
mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi
di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonchè
l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la
disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo.
Tale legge regionale, dopo essere stata approvata dal Consiglio regionale con
la maggioranza assoluta dei suoi componenti, è sottoposta a referendum regionale
confermativo qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta
un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del
Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se
non è approvata a maggioranza dei voti validi. Se la legge è stata invece approvata
a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa
luogo a referendum solo se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la
richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per
l'elezione del Consiglio regionale.
I soggetti titolari dell'iniziativa per i referendum abrogativi possono, con le
modalità ed i limiti riferiti a tali tipi di referendum, presentare al
Consiglio regionale una proposta di legge da sottoporre a referendum popolare.
Svoltosi il referendum ed entro sessanta giorni dalla proclamazione del
risultato favorevole del referendum propositivo, il Consiglio regionale è
tenuto ad esaminare la proposta di legge sottoposta a referendum. Anche
in questo caso la normativa di riferimento è la legge regionale 5/2003.
Regione
Ente territoriale con autonomia statutaria, legislativa, amministrativa e finanziaria.
Lo Stato italiano si compone di 20 Regioni di cui quindici a Statuto ordinario e
cinque a Statuto speciale (Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta,
Sicilia e Sardegna). Queste ultime godono di particolari forme e condizioni di
autonomia derivanti da quanto disposto dall'articolo 116 della Costituzione.
Regolamento del Consiglio regionale
E' l'atto che il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati alla Regione, a norma dell'articolo 21 dello Statuto per
regolare la sua organizzazione, nonchè per disciplinare l'attività del Consiglio
stesso e dei suoi organi.
Il Regolamento mira a garantire lo svolgimento ordinato e spedito
dell'attività consiliare (legislativa, di controllo, ecc.), e a salvaguardare
la diversità di opinioni dei singoli e dei gruppi di opposizione, assicurando
loro la possibilità - in Aula e nelle Commissioni - di incidere in ogni
fase del dibattito.
Lo specifico iter di approvazione o modifica è indicato all'articolo 197
dello stesso Regolamento del Consiglio regionale.
Regolamento regionale
E' una fonte secondaria del diritto, emanata dal potere esecutivo. Esso,
in particolare, non può derogare alla Costituzione, alle leggi ordinarie,
nè può regolare materie riservate espressamente alla legge.
Quanto al contenuto il regolamento può essere di esecuzione, quando contiene
una disciplina di dettaglio o marginale rispetto alle previsioni di legge,
di attuazione o d'integrazione, quando svolge i principi fissati dalla
legislazione di principio, indipendente, quando interviene in materie prive
di una disciplina legislativa, di organizzazione, quando disciplina
l'organizzazione e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni in materia
coperta da riserva relativa di legge, per cui assume la veste di
regolamento d'esecuzione o d'attuazione o delegato, quando è espressamente
delegato o autorizzato.
Relatore
E' il Consigliere regionale nominato, all'esito dell'esame di un progetto di
legge o di una proposta di legge da parte della Commissione consiliare
competente, ai fini della discussione in Consiglio regionale del
progetto stesso.
Infatti, per la discussione in Assemblea di ogni singolo progetto di legge o
di qualunque altro argomento sul quale la Commissione debba o intenda
riferire all'Assemblea, ciascuna Commissione nomina uno o più relatori e gli
eventuali sostituti e stabilisce il termine, non superiore a sette giorni, entro
il quale la relazione deve essere trasmessa all'Assemblea. In caso di assenza
di relatori nominati dalla Commissione e degli eventuali sostituti, le funzioni
di relatore vengono assunte, per l'intero corso della seduta, dal Presidente
della Commissione.
Il Regolamento del Consiglio prevede anche, all'articolo 41, che è sempre
facoltà delle minoranze determinatesi nella votazione di presentare proprie
relazioni, nel numero massimo di una per gruppo consiliare. Tali relazioni
debbono essere preannunciate in Commissione con l'indicazione del relatore e
degli eventuali sostituti.
L'articolo 104 del Regolamento prevede comunque un'eccezione alla necessità di
avere un relatore per l'Aula. Tale evenienza si verifica quando un progetto di
legge sia approvato integralmente senza modifiche da una Commissione all'unanimità.
In tal caso la stessa Commissione può proporre che si discuta sul teso del
proponente senza una relazione della Commissione.
Rendiconto generale della Regione
L'approvazione con legge del rendiconto generale della Regione è un
adempimento previsto dallo Statuto (art. 7, n. 1).
Quanto ai contenuti, lo Statuto si limita a disporre che il
rendiconto debba essere strutturato nello stesso modo del bilancio di
previsione al fine di garantire la confrontabilità tra le previsioni
e i risultati della gestione. I contenuti del rendiconto sono invece
dettagliatamente disciplinati dalla legge regionale 21/2007 "Norme
in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale".
Le norme di attuazione statutaria (art. 33 del DPR 902/1975, come modificato
nel 2003) hanno attribuito alla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo,
un ruolo ausiliario nei confronti dell'Assemblea legislativa regionale, che si
estrinseca in delle specifiche funzioni relative al rendiconto: la presentazione
al Consiglio regionale una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità del
conto e la legittimità e regolarità delle relative operazioni, esplicitando
le modalità di verifica e l'assunzione delle decisioni in materia di parificazione
del rendiconto generale della Regione, secondo le procedure previste per il
bilancio statale.
Il disegno di legge del rendiconto 2009 è composto dal conto del bilancio, dal
conto generale del patrimonio, da una relazione di verifica e da allegati relativi
all'esposizione riassuntiva delle spese degli enti funzionali della Regione e
all'ultimo bilancio approvato dalle società partecipate dalla Regione.
Quanto agli aspetti procedurali, l'articolo 63 della legge regionale 21/2007
prevede che la Giunta deliberi il rendiconto entro il 31 maggio dell'anno successivo
a quello di riferimento e lo trasmetta alla Corte dei conti per la parificazione.
Intervenuta la decisione di quest'ultima, la Giunta presenta al Consiglio regionale
il disegno di legge di approvazione del rendiconto. Tale disegno di legge viene,
poi, esaminato dal Consiglio in una sessione diversa da quella del bilancio.
Il Regolamento del Consiglio, all'articolo 127, specifica,
infine, l'iter di approvazione di tali documenti contabili.
Resoconto
Si tratta, nel linguaggio comune, della relazione particolareggiata di un
avvenimento, di una situazione o dello stato dei lavori di un organo pubblico
o privato. L'articolo 56 del Regolamento del Consiglio prevede che di tutte le
sedute del Consiglio regionale venga redatto il resoconto integrale.
Nel resoconto integrale vanno anche inserite le risposte scritte alle interrogazioni
per cui i Consiglieri abbiano chiesto di avere una risposta scritta, secondo
quanto previsto dall'articolo 165 del Regolamento interno.
Risoluzione
Con la parola risoluzione si intendono indicare tre tipi di atti
tra loro assai diversi.
La risoluzione consiste innanzitutto in un atto che viene votato in seno ad una
Commissione consiliare, su proposta di un suo componente
e su materie afferenti alla competenza della Commissione stessa,
diretto a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti.
Si deve comunque trattare di argomenti per i quali non si debba riferire all'Assemblea.
La disciplina relativa è prevista all'articolo 187 del
Regolamento interno del Consiglio.
Ma con lo stesso termine si può fare anche riferimento, a norma
dell'articolo 192 del Regolamento consiliare, a quel documento adottato
dalla Commissione consiliare competente in merito alla necessità di sostituire
delle disposizioni legislative dichiarate costituzionalmente illegittime a
norma dell'articolo 136 della Costituzione. Con la risoluzione la Commissione
indica anche i criteri informatori della nuova disciplina. La stessa procedura
viene utilizzata anche nel caso di abrogazione, anche parziale, di una norma di
legge regionale a seguito di referendum.
Nella sua terza accezione il termine risoluzione viene ad indicare l'atto con
cui l'Assemblea delibera di aderire o meno al progetto di accordo con lo Stato
o con altre Regioni trasmessole dalla Giunta regionale, ovvero di aderirvi
parzialmente, deliberando in tal caso le modifiche ed integrazioni ritenute
necessarie. La disciplina specifica di questo istituto è contenuta
nell'articolo 178 del Regolamento interno del Consiglio regionale.
Sessione di bilancio
Con il termine "sessione di bilancio" si viene ad individuare
il periodo di tempo destinato all'esame del disegno di legge di
approvazione del bilancio e di legge finanziaria. Per quanto
riguarda la sessione di bilancio della nostra Regione, la legge
di contabilità regionale (legge regionale 17/2007) prevede che la
Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenti al
Consiglio regionale la relazione politico-programmatica regionale (RPPR),
il disegno di legge finanziaria e il disegno di legge di approvazione del
bilancio pluriennale e del bilancio annuale. Il Consiglio regionale esamina
ed approva tali documenti secondo la procedura disciplinata nel
proprio regolamento interno.
Durante questo periodo le Commissioni non possono esaminare nessun altro progetto
di legge che comporti variazioni di spesa o di entrata, salvo che la
Conferenza dei Capigruppo non disponga altrimenti. La sessione di bilancio
deve essere programmata in modo da pervenire alla votazione finale in
Aula entro il 31 dicembre in modo da evitare, così,
l'esercizio provvisorio.
Statuto
Ciascuna Regione è dotata di uno Statuto che risulta essere
la fonte dell'ordinamento regionale.
Per le Regioni ordinarie l'articolo 123 della Costituzione prevede che le
stesse si dotino, con legge regionale, di Statuti che si pongano in armonia
con la Costituzione e che determinino la forma di governo e i principi fondamentali
di organizzazione e funzionamento di ciascuna Regione.
Gli Statuti delle Regioni speciali, fra cui proprio la Regione Friuli Venezia Giulia,
sono invece adottati con legge costituzionale e costituiscono la carta fondamentale
della Regione venendone ad individuare i principi, le competenze legislative e
amministrative, le norme fondamentali di organizzazione nonchè i rapporti con
gli Enti locali e lo Stato.
La differenza rispetto agli Statuti "ordinari" si computa, pertanto,
in base alle funzioni: lo Statuto speciale definisce le forme e le condizioni di
autonomia, mentre per quanto concerne le Regioni ordinarie tali forme e condizioni
sono dettate dalla Costituzione.
L'articolo 63 dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia prevede che per
le modifiche allo Statuto si debba applicare la procedura prevista dalla Costituzione
per le leggi costituzionali e che l'iniziativa per tali modifiche spetti anche al
Consiglio regionale oltre che al Governo e dal parlamento. Le modifiche approvate
non sono sottoposte a referendum nazionale. Le sole disposizioni contenute nel titolo IV
possono essere modificate con leggi ordinarie su proposta di ciascun membro delle Camere,
del Governo e della Regione e, in ogni caso, sentita la Regione.
L'articolo 136 del Regolamento del Consiglio prevede uno specifico iter di
approvazione dei progetti di legge di modificazione dello Statuto di iniziativa
dei Consiglieri regionali.
Stemma
Segno distintivo ed identificativo adottato da ciascuna Regione per
rappresentare in forma emblematica le origini e le tradizioni storiche,
politiche, sociali e culturali della medesima. Il decreto del Presidente della
Repubblica 8 dicembre 1967 ha concesso alla Regione Friuli Venezia Giulia
uno stemma "d'azzurro all'aquila d'oro al volo spiegato, afferrante con
gli artigli una corona turrita d'argento".
Surrogazione del Consigliere regionale
Per surrogazione si intende l'atto con cui il Consiglio regionale, a seguito
di cessazione o di sospensione dalla carica di un Consigliere regionale, provvede
ad attribuire il seggio che si è reso vacante. La proposta di surroga è avanzata
all'Assemblea ad opera della Giunta delle elezioni ai sensi dell'articolo 22
del Regolamento interno.
Tumulto
L'articolo 65 del Regolamento del Consiglio prevede che qualora sorga
tumulto in Aula, il Presidente del Consiglio si debba alzare in modo da
sospendere ogni discussione. Se il tumulto persiste, egli deve sospendere la seduta
per un dato tempo o, nei casi più gravi, deve scioglierla. In quest'ultimo caso,
l'Assemblea si intende convocata senz'altro per il prossimo giorno non festivo,
alla stessa ora del giorno precedente, salvo diversa disposizione del Presidente stesso.
Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
Si tratta di uno degli organi interni del Consiglio
regionale. Esso è composto dal Presidente del Consiglio regionale,
da due VicePresidenti e da quattro Segretari.
Alle sue riunioni partecipa il Segretario generale del Consiglio
con funzione consultiva. Esso dura in carica per l'intera legislatura e
quando viene rinnovato il Consiglio esso rimane in carica fino alla costituzione
dell'Ufficio di Presidenza provvisorio (art. 9 Regolamento). Rientrano fra
le sue competenze la vigilanza sull'amministrazione del bilancio interno e
sull'andamento della gestione, la redazione annuale del progetto di bilancio
di previsione e del conto consuntivo e dell'anno precedente, la deliberazione
dei contratti del Consiglio regionale, l'adozione del regolamento di organizzazione
del Consiglio regionale e l'affidamento di incarichi di prestazione d'opera
intellettuale per l'approfondimento di particolari tematiche relative a
funzioni istituzionali o aventi natura tecnico specialistica. Naturalmente
coordina l'attività del Consiglio regionale.
Vacatio legis
Con tale espressione si viene ad indicare il tempo che decorre dalla
data di pubblicazione della legge (sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana nel caso di leggi nazionali e sul Bollettino ufficiale
della Regione per le leggi regionali) alla sua entrata in vigore.
Tale periodo è di norma di 15 giorni, se non diversamente stabilito
dalla legge stessa. Questo periodo di tempo è stato concepito dal legislatore
come tempo necessario a far sì che i destinatari del provvedimento
possano averne conoscenza. Decorso il periodo di "vacatio legis" scatta,
infatti, la presunzione di conoscenza da parte di tutti.
La legge diviene obbligatoria e diventa valido il principio generale per cui
"ignorantia legis non excusat" per cui non ci si può esimere
dall'applicazione di una legge sostenendo di non averla conosciuta.
Valutazione degli effetti delle politiche regionali
Si tratta di una attività di ricerca empirica molto ambiziosa che ha lo scopo
di verificare il successo o l'insuccesso dell'intervento pubblico per capire
cosa veramente funziona, in modo da poter riorientare il disegno delle future
politiche verso quelle forme che siano risultate più efficaci. Si tratta,
quindi, di capire quali strumenti di intervento pubblico siano efficaci nel
determinare i cambiamenti desiderati nei fenomeni collettivi ritenuti
problematici. Si tratta di attività esercitata dal Comitato per
la legislazione, il controllo e la valutazione ai sensi
dell'articolo 150 del Regolamento interno del Consiglio regionale.
Verbale
(vedi processo verbale)
Verifica dei poteri
(vedi Giunta delle elezioni)
Votazione
Con riferimento al Consiglio regionale con tale espressione si intende
la manifestazione di volontà dei Consiglieri regionali finalizzata a deliberare
su specifici argomenti.
Le votazioni possono essere a scrutinio palese quando è possibile conoscere come
hanno votato i singoli Consiglieri ovvero a scrutinio segreto quando non è dato
sapere come ciascun Consigliere ha espresso la propria volontà. Generalmente è
prevista la votazione a scrutinio segreto per le votazioni concernenti persone.
Nelle votazioni a scrutinio palese si ha anche la possibilità di avere delle
votazioni per appello nominale (art. 81 Regolamento del Consiglio) quando ne
faccia richiesta un numero determinato di Consiglieri regionali. Nelle
Commissioni consiliari la votazione palese è l'unica ammessa, salvo il caso
delle votazioni relative all'elezione dell'Ufficio di Presidenza che sono segrete.
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Centralino tel. 040 3771111 fax 040 3773190
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