Trasparenza della politica
La trasparenza quale principio cardine dei rapporti tra l'Istituzione ed il cittadino.
In quest'ottica, al pari della trasparenza dovuta per la "macchina" di supporto all'attività
dell'Assemblea legislativa, il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia completa la sezione con le voci e
gli importi che costituiscono il trattamento economico percepito dai Consiglieri regionali per l'espletamento
del mandato.
Trattamento economico dei Consiglieri
- Indennità di presenza
Prevista dallo Statuto speciale della Regione (art. 19, comma 2), l'indennità di presenza, spetta ai Consiglieri indipendentemente
dalle altre cariche o funzioni rivestite. Corrisponde attualmente al 70% delle competenze mensili lorde dei componenti della
Camera dei Deputati (1), ed è pari a euro 10.291,93 mensili lordi.
Per ogni giornata di assenza ingiustificata dalle sedute di Consiglio o delle Commissioni in cui il Consigliere ha un obbligo
di presenza obbligatoria, è operata la trattenuta di un trentesimo dell'indennità mensile.
- Indennità di carica
L'indennità di carica spetta, ai sensi dell'art. 19, comma 1, dello Statuto, al Presidente del Consiglio regionale ed
è pari al 50% dell'indennità di presenza. Attualmente ammonta ad euro 5.145,96 mensili lordi.
- Indennità di funzione
Tale indennità spetta, ai sensi della l.r. n. 21/1981, art. 3, ai due Vicepresidenti del Consiglio regionale, ai quattro
Segretari dell'Ufficio di presidenza, ai Presidenti delle Commissioni permanenti e del Comitato per la legislazione e
(ai sensi della LR n. 35/96, art. 13), ai Presidenti dei Gruppi consiliari. Ai Vicepresidenti compete il 18% dell'indennità
di presenza (euro 1.852,55 mensili lordi), agli altri il 12% (euro 1.235,03 mensili lordi).
- Spese di vitto
Ai Consiglieri regionali è corrisposto un rimborso forfetario per le spese di vitto ai sensi dell'art. 4 della l.r. 21/1981
di euro 735,00 mensili. Per ogni giornata di assenza dalle sedute di Consiglio o di Commissione con presenza obbligatoria,
ed indipendentemente dalla causa, viene trattenuto un ventunesimo del rimborso.
- Spese di esercizio automezzo
Ai Consiglieri regionali è riconosciuto un rimborso forfetario per le spese di esercizio automezzo, ai sensi dell'art. 4
della l.r. n. 21/1981. L'importo mensile è calcolato sulla base di 21 giorni di accesso alle sedi in cui operano i vari organi,
enti ed uffici regionali, con riferimento alle tabelle ACI relative ai costi di esercizio auto per chilometro e varia in base alla
circoscrizione di elezione (Trieste: euro 549,15, Gorizia: euro 1.537,62, Udine: euro 2.196,60, Tolmezzo: euro 3.294,90,
Pordenone: euro 3.294,90). Il rimborso non spetta al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e ai Consiglieri
che rivestono la carica di Assessore in quanto dispongono di un'autovettura di rappresentanza per lo svolgimento del loro mandato.
Per ogni giornata di assenza dalle sedute di Consiglio o di Commissione con presenza obbligatoria, ed indipendentemente dalla causa,
viene trattenuto un ventunesimo del rimborso.
- Spese per l'attività di aggiornamento
Per finalità di studio e di aggiornamento, i Consiglieri possono partecipare a convegni, seminari e altre iniziative
d'approfondimento su tematiche di propria competenza, nonchè frequentare corsi di informatica e di lingue dell'Unione europea
o della comunità Alpe Adria, secondo modalità e limiti stabiliti dall'Ufficio di Presidenza (art. 5 l.r. 21/1981).
Per tali attività, preventivamente autorizzate dall'Ufficio di Presidenza, ciascun Consigliere può chiedere il rimborso
fino al limite di € 4.000,00, per legislatura.
- Telepass/viacard
Ciascun Consigliere è dotato di telepass/viacard per il libero transito sulle autostrade della regione (art. 6 l.r. 21/1981).
- Indennità di fine mandato
Ai Consiglieri regionali viene operata una trattenuta del 5% dell'indennità di presenza per l'indennità di fine mandato,
corrisposta al termine del mandato consiliare (art. 6 l.r. 38/1995).
L'importo è pari alla media delle mensilità dell'indennità di presenza lorda percepite nell'ultima legislatura
dal Consigliere regionale cessato, moltiplicata per ogni anno di esercizio del mandato.
- Assegno vitalizio (3)
I Consiglieri versano mensilmente contribuiti obbligatori (17% + 2 dell'indennità di presenza), per la corresponsione
dell'assegno vitalizio o di quota dello stesso agli aventi causa (art. 3 l.r. 38/1995). Tale assegno spetta ai Consiglieri regionali
cessati dal mandato che abbiano compiuto sessanta anni d'età. L'ammontare mensile del vitalizio è determinato in misura
percentuale sull'importo lordo dell'indennità parlamentare di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, (2) e varia
in relazione agli anni di contribuzione: da un minimo del 17,50%, per 5 anni di contribuzione, ad un massimo del 55% per 20 o più
anni di contribuzione. L'assegno vitalizio è sospeso nel caso in cui il titolare rientri a far parte del Consiglio regionale o
venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale. Dopo la morte del Consigliere, il coniuge o
il convivente more uxorio, ovvero i figli nei casi e limiti previsti dalla legge, hanno diritto a conseguire una quota
dell'assegno vitalizio.
Note.
(1) L'ammontare dell'indennità di presenza è calcolata percentualmente sulle competenze mensili lorde dei componenti
della Camera dei Deputati di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 31 ottobre 1965, n. 1261 riferite al 1 gennaio 2011
(Modifica introdotta dal comma 7 dell'articolo. 17 della Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18).
(2) L'ammontare dell'assegno del vitalizio è calcolato percentualmente sull'indennità parlamentare di cui all'art. 1
della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 riferita al 1 gennaio 2011 (Modifica introdotta dal comma 10 dell'articolo 17 della legge regionale
29 dicembre 2011, n. 18).
(3) Trattamento in vigore fino alla fine della X legislatura. Per approfondimenti vedasi la sezione relativa alla riduzione dei costi
della politica.
Dichiarazioni dei redditi dei Consiglieri regionali
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