LE CONVENZIONI DI GINEVRA ED IL DIRITTO INTERNAZZIONALE UMANITARIO


Il Diritto umanitario è il corpo di norme internazionali che governano le situazioni di conflitto armato, sia di carattere nazionale che internazionale. Fanno parte del diritto umanitario quei diritti umani che sono comunque e sempre inderogabili, anche nelle situazioni più estreme: ad esempio il divieto della tortura e della schiavitù, la libertà di pensiero e di religione, il principio di non discriminazione. Il diritto alla vita, ovviamente violato dalla stessa natura della guerra, è comunque ribadito nella misura del possibile, ad esempio attraverso il divieto di esecuzioni arbitrarie; mentre sono riconosciute legittime dal diritto internazionale alcune deroghe ai diritti civili e politici (specificamente indicate dall’art.4 dell’ICCPR) nelle situazioni di pubblica emergenza che minacciano la vita della nazione.
I diritti e doveri specificamente legati alla situazione che si crea in caso di conflitti armati, relativi a questioni come il trattamento dei feriti e dei prigionieri, i diritti delle popolazioni civili ecc.
I principali strumenti del diritto umanitario sono le quattro convenzioni di Ginevra del 1949 e i due protocolli aggiuntivi, del 1977. Tali convenzioni sono state sottoscritte da quasi tutti i paesi, ed è forte anche la tendenza ad un’adesione universale ai due protocolli.
La prima e la seconda convenzione di Ginevra riguardano la protezione dei feriti e dei malati nelle forze armate di terra, dell’aereonautica e della Marina. La terza convenzione contiene le norme relative alla tutela dei prigionieri di guerra. Le donne rientrano nei termini di queste tre convenzioni in quanto membri delle forze armate, per quei paesi dove il servizio militare è consentito alla popolazione femminile (quindi anche l’Italia, dall’anno 2000). La quarta convenzione è la Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra del 12 agosto 1949 diversi articoli della quale hanno rilevanza diretta per le donne, perché tesi a prevenire comportamenti che spesso vengono usati come armi di guerra, quali lo stupro e le violenze sessuali.
Le quattro convenzioni di Ginevra contengono un articolo comune, l’articolo 3, che riguarda i conflitti armati a carattere non internazionale, che si verificano nel territorio di uno degli stati contraenti. Tale articolo contiene un insieme di divieti inderogabili, in qualsiasi luogo e in qualsiasi circostanza. Esso vieta: la violenza contro la vita e le persone, la cattura di ostaggi,l’oltraggio alla dignità personale, e in particolare i trattamenti umilianti e degradanti, l’emissione di sentenze di condanna e le esecuzioni effettuate senza regolare processo.
Le gravi violazioni ("grave breaches") delle convenzioni di Ginevra rientrano nei crimini di cui si occuperà la Corte penale internazionale, unitamente ai crimini di genocidio, ai crimini contro l’umanità e a tutti i crimini di guerra, siano essi trattati o meno dalle convenzioni di Ginevra. L’esigenza di un punto di vista di genere su tutti questi temi è stata più volte sottolineata all’interno della comunità internazionale, sia dai movimenti delle donne cha da altri soggetti, sia non governativi che istituzionali, ed ha trovato risposta sia nello Statuto della Corte penale internazionale che in molte delle più recenti interpretazioni del diritto umanitario.
Il Diritto Internazionale umanitario nasce dall’evidenza delle difficoltà frapposte dai governi al soccorso dei feriti durante le guerre, ostacoli che possono essere superati solo attraverso l'assunzione di un serio impegno da parte degli Stati circa la protezione da assicurare al personale ed alle strutture destinate alla cura dei feriti.
Il riconoscimento ufficiale dell'attività delle Società di soccorso deve quindi avvenire mediante la conclusione di un trattato internazionale.
Il governo svizzero offre il proprio appoggio all'iniziativa convocando, l'8 agosto 1864, una Conferenza diplomatica alla quale partecipano i rappresentanti di 12 governi, compresi gli Stati Uniti, unica Potenza non europea rappresentata.
La Conferenza si conclude, il 22 agosto 1864, con l'adozione della prima "Convenzione di Ginevra per il miglioramento della sorte dei feriti in campagna".
Il documento, composto da dieci articoli, garantisce neutralità e protezione alle ambulanze e agli ospedali militari, al personale delle equipes sanitarie e al materiale utilizzato.
La protezione viene estesa anche alla popolazione civile che si adoperi per i soccorsi ai feriti.
La croce rossa su sfondo bianco viene adottata quale simbolo di protezione e neutralità riconosciuto a livello internazionale.
L'emblema, privo di significato religioso, è scelto invertendo i colori federali della bandiera svizzera, in omaggio al paese ospitante.
Viene stabilita, inoltre, la regola fondamentale secondo la quale "i militari feriti o malati saranno raccolti e curati, a qualunque nazione appartengano".
La prima Convenzione di Ginevra del 1864, dettando norme atte, per quanto possibile, a rendere meno crudele la guerra e riconoscendo la dignità della persona umana e la neutralità del ferito di guerra, costituisce un passo decisivo nella storia del Diritto Internazionale Umanitario.
Nel periodo successivo all'adozione della Convenzione del 1864 e man mano che gli Stati ne ratificano il testo, vengono create numerose Società Nazionali della Croce Rossa, anche in Stati non appartenenti all'area culturale europea. La collaborazione fra le diverse Società Nazionali viene agevolata dall'organizzazione di Conferenze periodiche non istituzionalizzate alle quali prendono parte, insieme ai delegati delle Società Nazionali e del Comitato, i rappresentanti delle potenze parti alla Convenzione di Ginevra.
La prima Conferenza si tiene a Parigi nel 1867, e ad essa ne seguono altre, ma ad intervalli non regolari a causa delle ricorrenti crisi belliche. Il conflitto fra Austria e Prussia del 1866 ed ancor più la guerra del 1870 tra Francia e Prussia, mostrano i primi risultati entra in funzione un organismo internazionale che si occupa di comunicare con le famiglie dei soldati feriti o caduti in battaglia; il Comitato Internazionale può inviare nei campi di prigionia, s ebbene questa attività non sia ancora ufficialmente fra le sue prerogative, suoi Delegati.
Sarà, infatti, in occasione della IX Conferenza Internazionale di Washington del 1912, che il Comitato Internazionale viene incaricato di assicurare i soccorsi ai prigionieri di guerra mediante l'intermediazione di delegati neutrali accreditati presso i governi interessati.




Collegamento convenzione di Ginevra sullo statuto dei riffugiati

Collegamento prima convenzione di Ginevra