Informazioni ed eventi

Legge di stabilità 2023, Legge collegata e Bilancio di previsione per gli anni 2023-2025

Il Bilancio di previsione 2023-2025, la legge di Stabilità 2023 e la legge collegata, approvati dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 16 dicembre 2022, entrano in vigore il giorno della pubblicazione sul BUR con effetto dal 1° gennaio 2023.
30.12.2022
Posizione organizzativa supporto al processo legislativo negli ambiti della I Commissione permanente del Servizio giuridico-legislativo

Bilancio di previsione per gli anni 2023-2025

Il bilancio di previsione per gli anni 2023-2025 è il documento contabile che espone in maniera sistematica il reperimento e l’impiego delle risorse pubbliche, come definiti dalle norme vigenti, rappresentando perciò il principale riferimento per l’allocazione, la gestione e il monitoraggio delle entrate e delle spese della Regione.

Il bilancio, secondo quanto stabilito dalle norme sull’armonizzazione e dalle leggi di contabilità e di finanza pubblica, viene redatto annualmente, con orizzonte triennale (sebbene gli stanziamenti costituiscano limiti all’autorizzazione di spesa solo per il primo esercizio), e approvato con legge dal Consiglio regionale.

Ogni anno, infatti, la legge di bilancio deve recepire le variazioni di entrate e di spese imputabili all’introduzione di nuove norme e all’abrogazione di altre, al rifinanziamento e al definanziamento di norme preesistenti, alla rimodulazione delle risorse tra diversi capitoli di spesa (entro i limiti stabiliti dalla normativa in materia), alla variazione di parametri esogeni fondamentali per la determinazione effettiva di rilevanti voci di spesa.

Tale provvedimento ha una funzione autorizzatoria e contiene: le previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio; le previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi; i relativi riepiloghi e i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri.

Risorse

Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 23

Disegno di legge regionale n. 184

RegioneFVG

IV Supplemento Ordinario n. 50 del 30 dicembre 2022 al Bur n. 52 del 28 dicembre 2022

 

Legge di stabilità 2023

Nell’ambito degli strumenti finanziari previsti dalla normativa nazionale sull’armonizzazione, che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha applicato spontaneamente nelle more dell’adozione delle norme statutarie di attuazione, la legge di stabilità dispone il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione e provvede: alle variazioni delle aliquote sui tributi regionali; alla determinazione delle previsioni di entrata; all’autorizzazione del limite massimo di ricorso al mercato finanziario; al rifinanziamento di leggi di spesa regionali e alla previsione o alla riduzione di autorizzazioni di spesa; alla modulazione delle quote di spese pluriennali e all’accantonamento delle risorse necessarie per far fronte alla copertura di futuri provvedimenti legislativi.

La legge di stabilità 2022 è, in particolare, così strutturata:

- l’articolo 1 contiene disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate;

- l’articolo 2 investimenti per le attività produttive;

- l’articolo 3 disposizioni relative a risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna;

- l’articolo 4 è dedicato alla tutela dell’ambiente, all’energia e allo sviluppo sostenibile;

- l’articolo 5 contiene disposizioni relative al territorio, edilizia, trasporti e al diritto alla mobilità;

- l’articolo 6 disposizioni su beni e attività culturali, sport e tempo libero;

- l’articolo 7 attiene al lavoro, alla formazione, all’istruzione, alle politiche giovanili e alla famiglia;

- l’articolo 8 contiene disposizioni su salute e politiche sociali;

- l’articolo 9 norme dedicate alle autonomie locali e al coordinamento della finanza locale, alla funzione pubblica, alla sicurezza e alle politiche dell’immigrazione;

- l’articolo 10 riguarda disposizioni in materia di corregionali all’estero, lingue minoritarie e personale della Regione;

- l’articolo 11 contiene norme attinenti il patrimonio, il demanio, i servizi generali e i sistemi informativi;

- l’articolo 12 contiene delle norme sui servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili;

- l’articolo 13 contiene il riconoscimento della legittimità di alcuni debiti fuori bilancio;

- l’articolo 14 è dedicato alla copertura finanziaria della manovra di bilancio nel suo complesso;

- l’articolo 15 disciplina l’entrata in vigore del provvedimento.

Risorse

Disegno di legge regionale n. 183

Legge regionale 28 dicembre 2022, n 22

RegioneFVG

III Supplemento Ordinario n. 49 del 30 dicembre 2022 al BUR n. 52 del 28 dicembre 2022

 

Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025

Uno degli strumenti più importanti della manovra di bilancio armonizzata è la legge collegata che dispone le modifiche e le integrazioni a disposizioni legislative regionali non direttamente legate ad autorizzazioni di spesa ma comunque caratterizzate da riflessi sul bilancio regionale in ragione di effetti economici, finanziari e contabili.

La legge collegata alla manovra di bilancio 2023 è, in particolare, così composta:

- l’articolo 1 contiene norme su servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili;

- l’articolo 2 disposizioni relative alle attività produttive;

- l’articolo 3 è dedicato alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna;

- l’articolo 4 contiene disposizioni relative alla difesa dell’ambiente, all’energia e allo sviluppo sostenibile;

- l’articolo 5 riguarda l’assetto del territorio, l’edilizia, i trasporti e il diritto alla mobilità;

- l’articolo 6 attiene a beni e attività culturali, sport e tempo libero;

- l’articolo 7 contiene disposizioni su lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia;

- l’articolo 8 norme dedicate alla salute e alle politiche sociali;

- l’articolo 9 riguarda le autonomie locali e il coordinamento della finanza locale, la funzione pubblica, la sicurezza e le politiche dell’immigrazione;

- l’articolo 10 contiene norme attinenti i corregionali all’estero, le lingue minoritarie e il personale della Regione;

- l’articolo 11 riguarda il patrimonio, il demanio, i servizi generali e i sistemi informativi;

- l’articolo 12 riguarda l’entrata in vigore del provvedimento.

Risorse

Disegno di legge regionale n. 182

Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21

RegioneFVG

II Supplemento Ordinario n. 48 del 30 dicembre 2022 al BUR n. 52 del 28 dicembre 2022

 

Legge di stabilità 2023, Legge collegata e Bilancio di previsione per gli anni 2023-2025
Legge di stabilità 2023, Legge collegata e Bilancio di previsione per gli anni 2023-2025