L'iniziativa legislativa popolare prevede la presentazione di un progetto di legge regionale, da sottoporre
al Consiglio regionale, direttamente da parte degli elettori della Regione.
E' prevista dall'art. 27 dello Statuto della Regione ed è regolata dalla
legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (modificata dalla LR 14/2014) che, agli articoli 22 e 24,
disciplina le modalità di presentazione e lo svolgimento dell'iniziativa di legge popolare.
Statuto regionale
Legge regionale 7 marzo 2003 n. 5 (modificata dalla LR 14/2014)
Regolamento interno del Consiglio regionale
Il fac-simile
per la presentazione di una proposta di legge d'iniziativa popolare è reso qui disponibile con
la precisazione che esso va sottoposto a revisione in occasione di ogni proposta di legge
(prima della raccolta delle firme), al fine di un costante aggiornamento alla normativa.
La proposta di iniziativa popolare deve essere presentata da almeno 15.000 elettori iscritti
nelle liste elettorali di Comuni della Regione (art. 22, comma 1, L.R. 5/2003).
La proposta di iniziativa popolare deve contenere il progetto redatto in articoli, corredato di una
relazione che ne illustri le finalità e le norme, riportante in calce le firme degli elettori autenticate
e i certificati elettorali
(art. 24, commi 1 e 2, L.R. 5/2003).
La proposta di iniziativa popolare deve essere presentata al Presidente del Consiglio regionale,
corredata delle firme degli elettori proponenti autenticate
(art. 22, comma 1, L.R. 5/2003).
I fogli recanti le firme devono riprodurre a stampa il testo del progetto di legge e devono riportare
i nomi dei promotori dell'iniziativa popolare, in numero non superiore a dieci. Devono inoltre essere
vidimati secondo il disposto dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 5/2003, ovvero devono essere
presentati a cura dei promotori alla Segreteria generale del Consiglio regionale, che ne cura la
vidimazione e li restituisce entro quarantotto ore dalla presentazione
(articoli 22
e 24 L.R. 5/2003).
Si applicano per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare
alla proposta, le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 5/2003, che sono dettagliatamente
illustrate nella parte dedicata al referendum
(art. 24, comma 1, L.R. 5/2003).
La verifica e il computo delle firme dei richiedenti spetta alla Presidenza del Consiglio regionale,
che accerta anche la regolarità della richiesta stessa.
(art. 22, comma 2, L.R. 5/2003).
Alle operazioni di verifica possono assistere i promotori dell'iniziativa popolare, i cui nomi, in numero non
superiore a dieci, devono essere indicati sui fogli utilizzati per la raccolta delle firme (art. 22 L.R. 5/2003).
Inoltre, può assistere ciascun consigliere regionale
(art. 22 L.R. 5/2003).
Il Regolamento interno del Consiglio regionale
(art. 125)
stabilisce che una proposta di legge di
iniziativa popolare, qualora il suo esame non sia stato completato nel corso della legislatura in cui
è stata presentata, non decade e viene trasferita per l'esame nella legislatura successiva.