Il referendum abrogativo di legge regionale, disciplinato dalla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5
(come modificata dalla L.R. 14/2014),
è lo strumento attraverso il quale i cittadini si possono pronunciare direttamente sulla proposta di abrogazione
di una legge regionale o di una disposizione di legge regionale.
Si ricorda che ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 5/2003, continua a trovare applicazione, in via suppletiva e
in quanto compatibile con quanto previsto dalla legge da ultimo citata,
la legge regionale 2 maggio 1988, n. 22
(Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall'articolo 33 dello Statuto, del referendum
popolare di cui all'articolo 7 dello Statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare),
e successive modificazioni e integrazioni, che a sua volta rinvia, per tutto ciò che non è disciplinato, alla
legge 25 maggio 1970, n. 352,
e successive modifiche ed integrazioni.
In questa sezione sono riportate in forma esplicativa le modalità che disciplinano il referendum abrogativo di iniziativa
popolare, ossia richiesto da almeno quindicimila elettori.
Statuto regionale
Legge regionale 7 marzo 2003 n. 5
Legge regionale 2 maggio 1988 n. 22
Legge 25 maggio 1970, n. 352
I modelli per la raccolta delle firme sia per la proposta che per la richiesta di referendum abrogativo
sono resi qui disponibili, con la precisazione che essi vanno sottoposti a revisione in occasione di
ogni richiesta di consultazione referendaria (prima della raccolta delle firme), al fine di consentirne
un costante aggiornamento normativo.
Si riporta di seguito il fac-simile di proposta di referendum:
» fac-simile proposta di referendum (formato word)(formato pdf).
E si riporta altresì di seguito il modello di richiesta di referendum, approvato dal Segretario generale.
» modello richiesta di referendum (formato word)(formato pdf)
Si ricorda che soltanto i moduli relativi alla richiesta di referendum devono essere vidimati presso gli uffici
della Segreteria generale del Consiglio regionale.
Fase della proposta
Fase della Richiesta
Il referendum regionale abrogativo è indetto quando lo richiedano almeno 15.000 elettori iscritti nelle
liste elettorali di Comuni della Regione oppure due Consigli provinciali
(art. 2 L.R. 5/2003).
Possono essere sottoposte a referendum regionale abrogativo le leggi regionali ovvero singoli articoli di esse,
o commi completi, o parti di essi che siano formalmente e sostanzialmente qualificabili come precetti autonomi
(art. 3 L.R. 5/2003).
Se si propone l'abrogazione di disposizioni contenute in più atti legislativi, devono essere attinenti al medesimo oggetto
o ad oggetti strettamente affini
(art. 5, comma 7, L.R. 5/2003).
Non possono essere sottoposte a referendum regionale abrogativo (art. 4 L.R. 5/2003):
Sull'ammissibilità della proposta di referendum decide l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
che si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione della proposta stessa
(artt. 6 e 7, comma 1, L.R. 5/2003).
L'Ufficio di Presidenza delibera all'unanimità dei componenti. Se questa non viene raggiunta, l'argomento viene
iscritto all'ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale immediatamente successiva, e la proposta
viene dichiarata ammissibile se i voti negativi (le astensioni non si computano) non raggiungono la maggioranza
assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione (art. 7, commi 5 e 6, L.R. 5/2003).
L'Ufficio di Presidenza verifica i seguenti criteri (art. 7, comma 2, L.R. 5/2003):
Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza (o del Consiglio regionale) sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) entro dieci giorni dalla loro adozione. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per le eventuali impugnazioni (art. 7, comma 8, L.R. 5/2003)
La richiesta di referendum, corredata della prescritta documentazione, va presentata all'
Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale da parte di almeno cinque dei promotori
(designati ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5)
in orario d'ufficio, entro le ore dodici, di un giorno lavorativo per gli uffici regionali.
L'Ufficio di Presidenza ne dà notizia al Presidente della Regione
(art. 10, commi 1 e 2, L.R. 5/2003).
L'Ufficio di Presidenza, entro sessanta giorni dal deposito della richiesta, svolge
le operazioni di computo e controllo delle firme nonchè di verifica della regolarità della richiesta di referendum
(art. 11, comma 1, L.R. 5/2003).
Alla riunione dell'Ufficio di Presidenza può partecipare una delegazione dei promotori
(al massimo cinque delegati) che ha diritto di far inserire nel verbale della riunione le proprie osservazioni.
A tal fine, copia dell'avviso di convocazione della riunione è inviato ad almeno uno dei promotori
(art. 11, commi 2 e 3, L.R. 5/2003).
Entro sette giorni l'Ufficio di Presidenza comunica la propria deliberazione al Presidente della Regione.
La deliberazione viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR)
(art. 11, comma 1, L.R. 5/2003).
Qualora la documentazione di cui all'articolo 9 (fogli/moduli per la raccolta delle firme) risulti irregolare,
l'Ufficio di Presidenza stabilisce un termine per la sanatoria e ne dà immediata comunicazione
ai promotori; tale termine non può essere superiore a trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione. In questo caso il termine di sessanta giorni per la deliberazione definitiva dell'
Ufficio di Presidenza decorre dal giorno successivo a quello della ripresentazione della documentazione
(art. 11, commi 4 e 5, L.R. 5/2003).
Il referendum abrogativo viene effettuato una volta all' anno, in una domenica tra aprile e giugno,
ed è indetto dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Commissario del Governo ai fini della
determinazione della data della consultazione, con decreto da emanarsi entro il 28 febbraio.
Il referendum si effettua su tutte le richieste ammesse dall'Ufficio di Presidenza e pervenute al
Presidente della Giunta regionale fino al 31 dicembre dell'anno precedente.
Non è ammesso, in un'unica tornata, lo svolgimento di più di cinque referendum.
Se sono state presentate più richieste si tiene conto dell'ordine di presentazione delle stesse da parte
dei promotori, e i referendum eccedenti i primi cinque vengono differiti all'anno successivo.
(art. 12, commi 1, 4, 5 e 6, L.R. 22/1988)
Ogni attività od operazione relativa al referendum deve essere interrotta al 31 dicembre dell'anno antecedente
a quello di scadenza della legislatura regionale; i termini sono sospesi e riprendono a decorrere dopo
trenta giorni dalla data di elezione del Consiglio regionale; qualora le relative richieste siano state
definitivamente ammesse in tempo utile, il referendum si tiene in sessione straordinaria autunnale,
in una domenica del mese di novembre, ed è indetto con le modalità di cui all' articolo 12, comma 1,
con decreto da emanare entro il 1 settembre.
In caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale il referendum già indetto è automaticamente
sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione
del nuovo Consiglio regionale.
Il referendum sospeso ai sensi del comma 2 ha luogo nell' ultima domenica del mese di aprile immediatamente
successiva all'insediamento del nuovo Consiglio, purchè tra l'insediamento stesso e detta domenica intercorra
un periodo libero di almeno quarantacinque giorni; in caso contrario il referendum si svolge nel corso
dell'anno successivo, ed è nuovamente indetto con le modalità di cui all'
articolo 12, comma 1, (art. 13, commi 1, 2 e 3, L.R. 22/1988).
La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza
degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi
(art. 13, comma 1, L.R. 5/2003).
Il Presidente della Regione dichiara con proprio decreto l'esito del referendum. Il decreto è
pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR)
(art. 14, comma 1, L.R. 5/2013).
Qualora il risultato delle votazioni sia favorevole all'abrogazione della legge regionale o
delle singole disposizioni sottoposte a referendum, il Presidente dichiara, altresì, con il
medesimo decreto, l'abrogazione delle stesse. L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione. Il Presidente della Regione, sentita la Giunta, può
ritardare, nel decreto stesso, indicandone espressamente i motivi, l'efficacia dell'abrogazione
per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione
(art. 14, comma 1, L.R. 5/2003).
Qualora i risultati della consultazione siano stati contrari all'abrogazione, è possibile ripresentare
una proposta di referendum abrogativo delle stesse norme purchè siano trascorsi almeno cinque anni
dalla pubblicazione dell'esito del referendum nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR)
(art. 15, comma 1, L.R. 5/2003).
Se il referendum ha avuto ad oggetto singole disposizioni di una legge, è possibile presentare una
proposta di referendum che abbia ad oggetto altre disposizioni della medesima legge senza dover
osservare il termine di cui sopra
(art. 15, comma 2, L.R. 5/2003).
Il Presidente della Regione, qualora sia intervenuta l'abrogazione
della legge regionale o delle singole disposizioni di legge sottoposte a referendum,
prima dello svolgimento dello stesso, dichiara con proprio decreto che le operazioni
referendarie non hanno più corso
(art. 16, comma 1, L.R. 5/2003).
Nel caso in cui l'abrogazione intervenuta in corso di referendum sia parziale, oppure nel caso
avvenga contestualmente all'emanazione di una nuova disciplina della stessa materia, si osserva
la seguente procedura: