La legge di assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026 impiega, tra avanzo di amministrazione e nuove entrate, complessivamente 3.058.036.652,17 euro e prevede sia il finanziamento di iniziative legislative di prossima adozione, sia l’incremento di investimenti pubblici e privati per favorire la ripresa economica affiancando a misure di ristoro di breve periodo delle iniziative di più ampia portata.
Dal punto di vista strutturale, la legge di assestamento è composta, come di consueto, da una parte redatta in articoli (15) che contengono interventi nuovi o modifiche di interventi esistenti che trovano nella legislazione vigente adeguato quadro normativo di riferimento e da una parte tabellare di rifinanziamenti e definanziamenti nei diversi settori di intervento.
In particolare:
l’articolo 1 contiene le disposizioni di carattere finanziario con l’evidenza della determinazione dell’avanzo complessivo di amministrazione pari a 3.058.036.652,17 euro di cui 698.550.668,57 euro quale quota di avanzo disponibile e 30.750,83 euro quale quota di avanzo destinato agli investimenti (comma 1), nonché le allegate tabelle A1 (relativa alle entrate regionali), A2 (relativa al ripristino di fondi vincolati) e A3 (relativa all’iscrizione di assegnazioni vincolate) (commi 2, 3 e 4);
gli articoli da 2 a 11 sono organizzati per macro aree di intervento e constano di una parte normativa relativa a nuove autorizzazioni o a modifiche di interventi esistenti che trovino, nella legislazione vigente, un adeguato quadro normativo di riferimento e di una parte tabellare comprensiva anche di rifinanziamenti e definanziamenti nei diversi settori di intervento al fine di migliorare l’utilizzo delle risorse a disposizione (con le relative tabelle B, C, D, E, F, G, H, I, J e K allegate ai rispettivi articoli);
l’articolo 12 autorizza il riconoscimento di posizioni debitorie non considerate precedentemente in bilancio ma legittime sotto il profilo sostanziale (con l’allegata tabella Q);
l’articolo 13 dispone la copertura finanziaria generale del provvedimento. mentre
l’articolo 14 contiene l’Allegato contabile previsto dall’articolo 50 del d.lgs. 118/2011 (allegato R).
L’articolo 15 dispone infine l’entrata in vigore del provvedimento il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La legge, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 2024 a maggioranza con modifiche, è stata trasmessa al Presidente della Regione per la promulgazione e la successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Approfondimenti
Legge regionale 7 agosto 2024, n. 7
Disegno di legge regionale n. 23
RegioneFVG
IV Supplemento Ordinario n. 29 del 9 agosto 2024 al Bur n. 32 del 7 agosto 2024
consiglio@vvisami per ricevere sulla tua casella di posta elettronica gli aggiornamenti del sito d'interesse