Glossario

L'idea della stesura di un Glossario nasce dalla convinzione che sia un preciso dovere delle Amministrazioni pubbliche contribuire ad avvicinare i cittadini alle istituzioni che li rappresentano, cercando di abbattere tutti quegli ostacoli, anche terminologici, che vi si frappongono.

E' proprio in quest'ottica è stato redatto il presente Glossario che, senza alcuna pretesa di completezza, contiene i termini più ricorrenti usati nel linguaggio delle Assemblee legislative, con riferimento peculiare al Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia: si è cercato di fornire delle definizioni semplificate per consentire anche ai "non addetti ai lavori" di comprendere meglio istituti e procedimenti propri dell'attività consiliare.

A

Aiuti di Stato

Sono considerati aiuto di Stato tutti i finanziamenti a favore di imprese o produzioni, sia provenienti direttamente dallo Stato, inteso in senso ampio (amministrazioni centrali, regionali, locali, ecc), sia da altri soggetti quali le imprese pubbliche, tali da avere un impatto sulla concorrenza tra Stati membri dell'Unione Europea e tali da incidere sui reciproci scambi.
Questi sono, infatti, i presupposti stabiliti dall'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Trattato FUE), affinchè l'intervento costituisca un aiuto di Stato nel senso comunitario del termine. Tale norma prevede, inoltre, il principio dell'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, salve alcune deroghe contenute ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo e negli articoli 93 e 106, paragrafo 2 del Trattato FUE.
Salvo disposizione contraria dei regolamenti adottati a norma dell'articolo 109 del Trattato FUE o di altre pertinenti disposizioni dello stesso, ogni progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere notificato tempestivamente alla Commissione dallo Stato membro interessato, il quale ha anche l'obbligo di fornire tutte le informazioni atte a consentire alla Commissione di adottare una decisione. Ogni aiuto, soggetto all'obbligo di notifica, è messo in atto soltanto se la Commissione ha preso o si ritiene che abbia preso una decisione che l'autorizzi (clausola di sospensione). Alcune categorie di aiuti possono tuttavia essere dispensate dall'obbligo di notifica in virtù del regolamento UE n. 1588/2015, sussistendo particolari requisiti specificamente previsti.

B

Bilancio della Regione

Il bilancio di previsione della Regione è il documento contabile che individua le entrate e le spese che saranno acquisite ed erogate dalla Regione nell’arco temporale di un triennio. Esso costituisce uno degli strumenti della programmazione finanziaria regionale in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Il bilancio della Regione viene predisposto secondo gli schemi previsti dallo stesso decreto legislativo 118/2011, cui la Regione si è adeguata attraverso la legge regionale 26/2015. La procedura di approvazione del bilancio da parte del Consiglio regionale è specificamente disciplinata dal Regolamento interno del Consiglio che dedica un apposito Capo agli “Strumenti di programmazione e controllo economico-finanziario”.

Bilancio interno del Consiglio regionale

E' il documento contabile che indica le entrate e le spese che saranno acquisite ed erogate dal Consiglio regionale nell’arco temporale di un triennio. Costituisce l'espressione dell'autonomia contabile e funzionale del Consiglio, che lo gestisce in conformità alle norme stabilite dal regolamento interno, così come previsto dall'articolo 5 della legge regionale 17/2007 (legge statutaria) e dall'articolo 27 della legge regionale 21/2007 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale). Il bilancio interno viene predisposto dall'Ufficio di Presidenza e approvato dal Consiglio secondo la disciplina del regolamento di contabilità dello stesso, che deve essere redatto nel rispetto dei principi delle leggi di contabilità della Regione. Le somme stanziate nel bilancio regionale per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio regionale sono messe a disposizione del Consiglio medesimo, su richiesta del suo Presidente, in una o più soluzioni.

Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia

E' l'equivalente regionale della "Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana".
Nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia sono pubblicati le leggi regionali, i regolamenti e gli atti e i provvedimenti amministrativi della Regione, degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni regionali.

C

Clausola valutativa

Con tale termine si viene a indicare lo specifico articolo di legge con cui viene attribuito, ai soggetti incaricati dell'attuazione della legge, il mandato esplicito di produrre, elaborare e comunicare all'organo legislativo le informazioni necessarie a conoscere tempi e modalità di attuazione e a valutare le conseguenze scaturite dalla realizzazione degli interventi. La legge statutaria regionale (art. 7 legge regionale 17/2007) utilizza, per designare la stessa clausola, il temine "clausole di valutazione" intendendo, per l'appunto, le disposizioni che il Consiglio regionale può inserire nei provvedimenti di legge per disciplinare le modalità e i tempi con cui si verificano gli effetti, i risultati e i costi di applicazione della legge stessa. L'articolo 138 quinquies del Regolamento interno del Consiglio regionale disciplina dettagliatamente lo svolgimento del controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione delle politiche regionali.

Collegata

La legge collegata alla manovra di bilancio è uno degli strumenti regionali di programmazione finanziaria, che la Regione ha adottato a partire dall’esercizio finanziario 2016, con la legge regionale 26/2015, adeguandosi alle previsioni del decreto legislativo 118/2011, sull’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali. Mentre la legge di stabilità fornisce il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione (ovvero per il triennio), la legge collegata alla manovra di bilancio dispone altre modifiche e integrazioni di disposizioni legislative regionali, non direttamente legate ad autorizzazioni di spesa ma, comunque, caratterizzate da riflessi sul bilancio regionale in ragione di effetti economici, finanziari e contabili.

Controllo sull'attuazione delle leggi regionali

Il controllo sull'attuazione delle leggi regionali è l'attività svolta dal Consiglio regionale diretta a verificare i risultati ottenuti con l'applicazione delle leggi regionali. La legge statutaria regionale (art. 8, comma 1, lett. k), legge regionale 17/2007) ha codificato questa nuova forma di controllo e il Regolamento interno del Consiglio regionale l'ha disciplinata prevedendo modalità e procedure per il suo esercizio (cfr. art. 138 quinquies). Controllare l'attuazione delle leggi comporta instaurare nuove forme di dialogo con l'esecutivo e attivare flussi che restituiscano all'Assemblea informazioni su come le leggi sono attuate e quali effetti hanno prodotto.

D

Delegificazione

Con il termine delegificazione si suole fare riferimento all'istituto con cui il legislatore dispone di affidare una determinata materia, già disciplinata dalla legge, alla competenza normativa del potere esecutivo, con conseguente abrogazione delle norme di legge e loro sostituzione da parte di norme di rango secondario, vale a dire subordinate sotto il profilo della gerarchia delle fonti del diritto. La delegificazione non può operare per le materie coperte da riserva assoluta di legge.

E

Elettorato

L'elettorato è l'insieme di tutti i cittadini (elettori) convocati alle urne per le elezioni politiche o amministrative al fine di esercitare il diritto di voto. L'elettorato si distingue in attivo e passivo. L'elettorato attivo consiste nel diritto che ogni cittadino ha di votare i rappresentanti politici dello Stato, delle Regioni e dei Comuni. L'età richiesta per esercitare l'elettorato attivo è 18 anni e solo per l'elezione del Senato della Repubblica di 25 anni. L'elettorato passivo, invece, consiste nella possibilità di essere eletti ed è attribuito a chi, oltre a essere capace di intendere e di volere, non si trovi in condizioni di ineleggibilità.

Emendamento

Con tale termine si fa riferimento a ogni proposta che intende togliere (emendamento soppressivo) o sostituire (emendamento modificativo) parti di un progetto di legge, ovvero che intende aggiungere qualcosa a un progetto (emendamento aggiuntivo). Il Regolamento interno del Consiglio regionale detta specifiche regole per quanto riguarda l'ammissibilità, la decadenza e l'assorbimento degli emendamenti, i termini per la loro presentazione, l'ordine della loro votazione, sia per quanto riguarda l'esame dei provvedimenti in Commissione che in Aula.
Gli emendamenti possono essere modificati con subemendamenti, intesi quali proposte che intendono "emendare" un emendamento già presentato. Essi vanno votati prima dell'emendamento a cui si riferiscono.

Entrata in vigore

Si parla di entrata in vigore con riferimento a una legge affinchè ne sia obbligatorio il rispetto da parte di tutti i cittadini. Le leggi entrano in vigore quando sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino ufficiale della Regione, se si tratta di legge regionale, e sia trascorso un certo periodo di tempo dalla sua pubblicazione, che si solito è di quindici giorni (c. d. vacatio legis ovvero periodo che intercorre tra la data di pubblicazione e quella di entrata in vigore della legge). Il termine dei 15 giorni non è tassativo in quanto la stessa legge può stabilire un termine diverso (più breve o più lungo) per la sua entrata in vigore. Quando sono soddisfatte queste due condizioni, la legge entra in vigore, acquista generalmente efficacia e inizia a dover essere rispettata da parte dei cittadini, fino a quando una legge successiva non la abroghi o la sostituisca.

F

Fase ascendente
Partecipazione della Regione al processo di formazione degli atti dell'Unione europea

La legge n. 234 del 24 dicembre 2012 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" ha apportato importanti modifiche al previgente sistema. Ha infatti consentito di dare adeguata risposta nel nostro ordinamento alle innovazioni introdotte dal Trattato di Lisbona (2007), soprattutto per quanto riguarda il controllo da parte dei Parlamenti nazionali del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.
Secondo tali principi, introdotti nell'articolo 5 del Trattato CE dal Trattato di Maastricht, "nei settori che non sono di sua competenza esclusiva la Comunità interviene (...) soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario"; le Istituzioni dell'Unione europea devono inoltre motivare e dimostrare caso per caso che un obiettivo non può essere raggiunto in misura sufficiente a livello nazionale o regionale.
In particolare, i Parlamenti nazionali posso formulare pareri motivati di non conformità e, a seconda del quorum raggiunto: imporre alla Commissione di riesaminare la proposta e di motivarne l'eventuale conferma; costringere il Consiglio e il Parlamento della UE a un voto espresso sulla "pregiudiziale di sussidiarietà" sollevata dai Parlamenti nazionali.
Nell'esprimere i loro pareri motivati, ciascun Parlamento nazionale o ciascuna Camera può consultare all'occorrenza i Parlamenti regionali dotati di poteri legislativi.
Questo nuovo sistema vede quindi una maggiore partecipazione del Parlamento, del Governo, delle Regioni e delle autonomie locali al processo di "formazione" degli atti normativi dell'Unione europea nell'ambito, appunto, della cosiddetta “fase ascendente", introdotta nel Regolamento interno del Consiglio regionale all'articolo 170.
Lo stesso iter è previsto per il controllo di sussidiarietà e di proporzionalità nei progetti di atti legislativi europei che hanno a oggetto materie di competenza regionale (art. 170 bis del Regolamento interno del Consiglio).

Fase discendente
Esame del disegno di legge europea regionale e della relazione annuale sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto europeo

La legge n. 234 del 24 dicembre 2012, "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", ha apportato importanti modifiche al previgente sistema. Ha infatti consentito di dare adeguata risposta nel nostro ordinamento alle innovazioni introdotte dal Trattato di Lisbona (2007), soprattutto per quanto riguarda il controllo da parte dei Parlamenti nazionali del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.
Tale sistema vede un maggiore coinvolgimento del Parlamento, del Governo, delle Regioni e delle autonomie locali anche nell'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea - fase, appunto, discendente del diritto europeo - nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, legge che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. In particolare, in questa fase, la Regione adegua il proprio ordinamento a quello dell'UE attraverso il disegno di legge europea, che viene presentato annualmente dal Presidente della Regione ed è approvato dal Consiglio regionale nella Sessione europea.
I termini procedimentali per l'esame del disegno di legge europea regionale e della relazione annuale sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto europeo sono disciplinati dall'articolo 124 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

G

Giunta delle elezioni

Trattasi di organo collegiale interno al Consiglio regionale che viene costituito all'inizio della legislatura e presieduto dal Presidente del Consiglio regionale, con lo scopo di convalidare le elezioni dei Consiglieri, di accertare le cause di ineleggibilità sopravvenute e le cause di incompatibilità a carico degli stessi e di provvedere ai casi di surroga dei Consiglieri cessati dalla carica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 122, primo comma, della Costituzione e dalla legge regionale 29 luglio 2004, n. 21 "Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di Consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto".
La Giunta delle elezioni è composta da otto Consiglieri scelti dallo stesso Presidente del Consiglio, i quali non possono rifiutare la nomina senza giustificato motivo. Ogni componente dispone di un voto.
La disciplina specifica di questo organo è contenuta negli articoli da 17 a 21 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Giunta per il regolamento

Trattasi di organo collegiale interno al Consiglio regionale composto dal Presidente del Consiglio regionale, che lo presiede, e da un Consigliere per ciascun gruppo consiliare, il cui nominativo è comunicato dal Presidente del gruppo di appartenenza. Ogni componente diverso dal Presidente del Consiglio dispone di tanti voti quanti sono i componenti del gruppo di appartenenza. La Giunta per il regolamento si occupa di riferire all'Assemblea sulle proposte di modifica al Regolamento interno del Consiglio regionale presentate da singoli Consiglieri o dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio o di proporne, a sua volta, essa stessa, nonché di esprimere, su richiesta del Presidente del Consiglio, pareri in ordine all'interpretazione del Regolamento interno del Consiglio stesso ovvero in ordine alle questioni di competenza insorte fra le Commissioni.
La disciplina specifica di questo organo è contenuta all'articolo 16 del Regolamento interno del Consiglio.

Giunta per le nomine

Trattasi di organo collegiale interno al Consiglio regionale composto dal Presidente del Consiglio regionale, che lo presiede, e da un Consigliere per ciascun gruppo consiliare, il cui nominativo è comunicato dal Presidente del gruppo di appartenenza. Ogni componente diverso dal Presidente del Consiglio dispone di tanti voti quanti sono i componenti del gruppo di appartenenza. La Giunta per le nomine esercita, secondo le norme di apposito regolamento adottato dalla Giunta stessa, le funzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di nomine e designazioni di competenza del Consiglio, della Giunta, del suo Presidente o di singoli Assessori, ai sensi della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 "Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici".
Alle sedute della Giunta per le nomine partecipa con voto consultivo la rappresentante della Commissione pari opportunità.
La disciplina specifica di questo organo è contenuta agli articoli 22 e 23 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Giunta regionale

Trattasi dell'organo esecutivo della Regione ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione. Esso è un organo collegiale le cui deliberazioni sono prese a maggioranza dei componenti, chiamati Assessori. Alla Giunta regionale spettano, in particolare, le funzioni di iniziativa legislativa, quelle relative alla predisposizione dei documenti contabili, nonché le proposte degli atti di programmazione. Rientra, inoltre, tra le competenze di quest'organo la facoltà di impugnare di fronte alla Corte Costituzionale leggi statali o leggi di altre Regioni ritenute invasive della competenza regionale.

Gonfalone

Si tratta del simbolo ufficiale della Regione concesso per il Friuli Venezia Giulia con decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1967 e richiamato dall'articolo 2 dello Statuto. Esso è costituito da un drappo azzurro, riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dello stemma della Regione - concesso con lo stesso decreto - con l'iscrizione centrata in oro: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. L'asta verticale è ricoperta di velluto dello stesso color del drappo con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma della Regione e sul gambo inciso il nome.

Gruppi consiliari

Si tratta di organi necessari del Consiglio regionale. Ciascun gruppo consiliare, che assume una propria denominazione, è costituito da almeno tre Consiglieri regionali aggregati sulla base dell'appartenenza politica. L'articolo 10 del Regolamento interno del Consiglio regionale prevede l'obbligo per i singoli Consiglieri di costituirsi in gruppi, con la conseguenza che un Consigliere non può esercitare le proprie attività istituzionali senza appartenere a un gruppo consiliare.
Una modifica del Regolamento interno del Consiglio approvata a marzo 2018, applicabile a decorrere dalla XII legislatura, prevede che un gruppo consiliare possa essere composto anche da due Consiglieri, purché unici eletti in uno stesso gruppo di liste circoscrizionali. La stessa modifica prevede altresì che qualora uno o più Consiglieri di un gruppo costituito all’inizio della legislatura dagli unici eletti in uno stesso gruppo di liste circoscrizionali abbandoni il gruppo consiliare, lo stesso può continuare a esistere purché sia composto da almeno due Consiglieri.
Ogni gruppo consiliare procede alla costituzione del proprio Ufficio di Presidenza e all'indicazione del Presidente che lo rappresenta.
Al fine di consentire la piena partecipazione di tutte le forze politiche ai lavori consiliari, l'articolo 25 del Regolamento interno del Consiglio stabilisce che ogni gruppo consiliare debba essere rappresentato in tutte le Commissioni consiliari permanenti.
La disciplina specifica di questi organi è contenuta agli articoli 10, 11, 12 e 12 bis del Regolamento interno del Consiglio.

Gruppo misto

Si tratta di gruppo consiliare all'interno del quale, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento interno del Consiglio regionale, sono riuniti i Consiglieri regionali che entro sette giorni dalla prima seduta della legislatura o, nel caso di surroga, entro la successiva seduta consiliare, non comunicano per iscritto al Segretario generale del Consiglio a quale gruppo intendono appartenere, nonchè i Consiglieri regionali che non appartengono ad alcun gruppo consiliare o che non possano costituire un gruppo consiliare in quanto non raggiungono il numero minimo previsto.
La peculiarità di questo gruppo consiliare risiede nel fatto che in esso, a differenza che negli altri gruppi, possono essere riuniti Consiglieri appartenenti a diverse e, a volte, contrapposte formazioni politiche. In ogni caso essi possono dichiarare la propria appartenenza a una forza politica presente nel gruppo misto stesso.

I

Incompatibilità

Situazione giuridica per cui una stessa persona non può ricoprire contemporaneamente diversi uffici o diverse cariche. In tali casi la persona può, quindi, candidarsi a un'ulteriore carica rispetto a quella già ricoperta, ed essere eletta, ma non può poi conservarle entrambe, dovendo optare per una delle due entro dei termini prestabiliti. Si ha incompatibilità anche nel caso in cui l'eletto rischia di trovarsi in particolari controversie con l'ente, tali da dare luogo a situazioni di conflitto tra eletto ed ente, anche solo potenziale, o in ogni caso da pregiudicare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione di cui fa parte il titolare della carica elettiva.
Le cause di incompatibilità non invalidano l'elezione, ma obbligano l'eletto a optare tra una delle due funzioni, ovvero a cessare la controversia con l'ente.
Le cause di incompatibilità costituiscono un impedimento giuridico al cumulo di cariche elettive e devono, pertanto, essere distinte dalle cause di ineleggibilità, che producono un impedimento giuridico ad assumere la carica elettiva.
Le cause di incompatibilità sono stabilite da tre tipi di fonti normative. In primo luogo da fonti di rango costituzionale, quali gli articoli 84, secondo comma, 104, ultimo comma, 122, secondo comma e 135, sesto comma della Costituzione e gli articoli 15, terzo comma e 40, dello Statuto speciale, che stabiliscono cause di incompatibilità tra titolari di organi costituzionali o di rilievo costituzionale (tra cui i membri di Consigli regionali o Giunte regionali). In particolare l'articolo 15 prevede che l'ufficio di Consigliere regionale sia incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, di un Consiglio provinciale, o di Sindaco di un Comune con popolazione superiore a 10mila abitanti, ovvero membro del Parlamento europeo.
Altre cause di incompatibilità sono poi individuate dalla legge regionale statutaria, cui l'articolo 12 dello Statuto riserva la determinazione delle cause di incompatibilità relative alle cariche di membro del Consiglio regionale o della Giunta regionale. In tal senso l'elencazione delle cause di incompatibilità riferite alla carica di Consigliere regionale e delle relative esclusioni è contenuta agli articoli 4 e 5 della legge regionale 21/2004, come modificata dalla legge regionale 17/2007, mentre i modi e i termini per la tempestiva rimozione delle cause stesse sono stabilite nel successivo articolo 7.
Alcune cause di incompatibilità sono altresì individuate da leggi che disciplinano lo status di talune cariche pubbliche, mentre quella tra la carica di Consigliere regionale e dipendente di una pubblica amministrazione è prevista dagli articoli 18 e 19 della legge regionale 38/1995. In quest'ultimo caso vi è una peculiarità: la norma non consente all'eletto di optare tra una delle due funzioni, ma prevede l'obbligo per l'amministrazione di appartenenza di collocare in aspettativa senza assegni il dipendente eletto per tutta la durata del mandato, fermo restando il diritto del Consigliere di optare tra l'indennità di presenza spettante al Consigliere e il trattamento economico in godimento nell'amministrazione di appartenenza (che resta, in tal caso, a carico di quest'ultima).

Indagini conoscitive

Le indagini conoscitive costituiscono uno strumento di cui le Commissioni consiliari dispongono, nelle materie di rispettiva competenza, per acquisire elementi utili al proprio lavoro e a quello del Consiglio regionale in generale. Esse si estrinsecano in una pluralità di attività che variano a seconda dei casi (sopralluoghi, audizioni, esibizione di atti e documenti, ecc.). L'ampiezza e la molteplicità delle attività che l'indagine conoscitiva può richiedere ha reso necessaria un’articolata regolamentazione, che è meglio dettagliata agli articoli 162 bis e seguenti del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Indennità dei Consiglieri regionali

Si tratta dell'attribuzione di una determinata somma di denaro non costituente retribuzione a favore di tutti i Consiglieri regionali, volta a garantire loro il decoro e l'indipendenza economica a prescindere dalle rispettive condizioni di reddito.
L'indennità dei Consiglieri regionali, disciplinata dal combinato disposto della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38, si articola in: indennità di presenza (art. 19, secondo comma, Statuto) stabilita forfetariamente per i giorni di seduta dell'Assemblea e delle Commissioni; indennità di carica che spetta al Presidente del Consiglio regionale (art. 19, primo comma, Statuto), commisurata secondo quanto disposto dalla legge regionale 12 agosto 2003, n. 13; indennità di funzione (art. 4, comma 2, della legge regionale 38/1995) corrisposta per particolari funzioni svolte da alcuni Consiglieri regionali (Vicepresidenti del Consiglio, Segretari dell'Ufficio di Presidenza, Presidenti di Commissione permanente o speciale); indennità per fine mandato spettante ai Consiglieri regionali che non vengano rieletti, a quelli che non si ripresentino candidati o a quelli che cessino dalla carica nel corso della legislatura (Legge regionale 38/1995). Ai consiglieri regionali rieletti nella XI legislatura e nelle legislature successive, per il periodo di mandato sino alla X legislatura, si applica la disciplina dell’indennità di fine mandato contenuta nella legge regionale 38/1995, mentre a decorrere dalla XI legislatura si applica la disciplinata contenuta nella legge regionale 9 agosto 2013, n. 10.

Ai Consiglieri regionali cessati dal mandato che abbiano compiuto sessanta anni di età e che abbiano corrisposto i contributi relativi all'indennità di presenza per un periodo di almeno cinque anni spetta un assegno vitalizio, che consiste in un corrispettivo mensile.
L’art. 17 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012) ha stabilito che dall’XI legislatura l'istituto dell'assegno vitalizio, di cui alla legge regionale 38/1995, e di cui alla legge regionale 12 agosto 2003, n. 13, è abrogato.
Ai consiglieri spetta anche il rimborso forfettario mensile delle spese di esercizio del mandato (art. 4, legge regionale 23 aprile 1981, n. 21) e il rimborso delle spese per le missioni compiute fuori del territorio regionale per l’espletamento delle funzioni o per ragioni connesse alla carica ricoperta (art. 5 legge regionale 21/1981).  

Ineleggibilità

Situazione di impedimento giuridico a essere eletto che, per definizione, risulta insanabile. Le cause di ineleggibilità si presentano, pertanto, come figure che producono un impedimento giuridico ad assumere la carica elettiva e non vanno confuse con le cause di incompatibilità che rappresentano, invece, un impedimento giuridico al cumulo della carica elettiva con un'altra carica.
Le cause di ineleggibilità, come previsto dall'articolo 2 della legge 165/2004, che reca i principi generali in materia, riguardano quelle condizioni che "possono turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati". Esse non impediscono di candidarsi purché siano rimosse prima della candidatura, così da evitare che il candidato possa competere nella campagna elettorale in una posizione di vantaggio rispetto agli altri candidati.
La determinazione delle cause di ineleggibilità alla carica di Consigliere regionale e di Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia è riservata, dall'articolo 12 dello Statuto, alla legge regionale c.d. statutaria. L'articolo 2 della legge regionale 21/2004, come modificato dalla legge regionale 17/2007, dà attuazione a questa previsione, determinando puntualmente le cause di ineleggibilità alla carica di Consigliere regionale, mentre il successivo articolo 3 della stessa legge stabilisce modi e termini per la loro rimozione tempestiva.

Iniziativa legislativa

Si tratta del diritto di presentare un progetto di legge. Ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione, l'iniziativa legislativa per le leggi statali appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere, agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale, nonchè al popolo mediante proposta di legge sottoscritta da almeno cinquantamila elettori. Essa spetta, altresì, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL (art. 99 Cost.) e a ciascun Consiglio regionale (art. 121 Cost. e art. 26 dello Statuto).
Per le leggi regionali è lo Statuto di ciascuna Regione che regola l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione. L'articolo 27 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia stabilisce, infatti, che l'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti in articoli, appartiene alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio ed agli altri elettori, in numero non inferiore a 5 mila.

Iniziativa legislativa popolare

Si tratta di uno strumento di democrazia e partecipazione diretta dei cittadini. Come già visto alla voce "Iniziativa legislativa" il progetto di legge nazionale deve essere sottoscritto da almeno cinquantamila elettori, mentre il progetto di legge regionale deve essere sottoscritto da un numero di elettori non inferiore a 5 mila (art. 27 Statuto). La disciplina attuativa dell'iniziativa legislativa popolare nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è disposta dalla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5.

Interim

Periodo di tempo intercorrente dal momento in cui un soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, titolare di determinate funzioni cessa la sua attività (ad esempio per decadenza, dimissioni, ecc.) fino al momento in cui il nuovo titolare assume tali funzioni. L'espressione viene usata anche per indicare l'incarico assunto o affidato provvisoriamente a un soggetto, in attesa del titolare definitivo.

Interpellanza

E' un atto ispettivo che, ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento interno del Consiglio regionale, consiste nella domanda fatta da uno o più Consiglieri alla Giunta regionale circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi, tesa a provocare una presa di posizione da parte della Giunta stessa. L'interpellanza è presentata in forma scritta al Presidente del Consiglio ed è annunciata all'Assemblea. Se l'interpellante non risulta soddisfatto della risposta ottenuta, può presentare una mozione per promuovere una discussione in Consiglio sulle spiegazioni fornite dalla Giunta regionale.

Interrogazione

E' un atto ispettivo che, ai sensi dell'articolo 146 del Regolamento interno del Consiglio regionale, consiste nella domanda presentata in forma scritta e senza motivazione da uno o più Consiglieri alla Giunta per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla Giunta o sia esatta, se la Giunta intenda comunicare al Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'Amministrazione regionale. L'interrogazione può essere a risposta scritta, a risposta orale, a risposta in Commissione e a risposta immediata.

Iter legislativo

Il termine iter legislativo è il corrispettivo di procedimento legislativo cioè il procedimento formale che porta all'approvazione di una legge. Esso ha inizio con la fase dell'iniziativa e, passando per la fase della discussione e della votazione (prima nella Commissione consiliare competente e poi in Aula) termina con la fase della promulgazione e della pubblicazione della legge.
Il procedimento legislativo ordinario, vale a dire quello seguito per la generalità dei provvedimenti, deve essere distinto da quelli adottati in casi particolari, per esempio per le leggi esaminate durante la Sessione di bilancio o per la legge europea, che se ne discostano per modalità e tempistiche differenziate.
Le specifiche disposizioni in materia di iter legislativo sono contenute nel Regolamento interno del Consiglio regionale.

L

Legge collegata alla manovra di bilancio regionale

(vedi Collegata)

Legge europea

La legge europea, con la legge di delegazione europea, è lo strumento previsto dall’articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”, per garantire l’adeguamento tempestivo dell’ordinamento italiano a quello dell'Unione europea.
La legge europea reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea, disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti finalizzate a porre rimedio al non corretto recepimento della normativa europea nell'ordinamento nazionale, nei casi in cui il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea, nell'ambito di procedure di infrazione o di procedure di pre-infrazione, avviate tramite il sistema di comunicazione cd. "EU Pilot", utilizzato dalla Commissione europea per prevenire possibili procedure d'infrazione.
Con la riforma del Titolo V della Costituzione, alle Regioni è stato attribuito un ulteriore ruolo nell'attuazione della normativa europea. La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" ha, infatti, introdotto una specifica disciplina dei rapporti tra Regioni e Unione europea nei nuovi articoli 117 e 120 della Costituzione, riconoscendo espressamente in capo agli enti regionali la prerogativa di dare corso all'attuazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione europea.
In conseguenza dell'espansione della sfera di attribuzioni regionali operata dalla legge costituzionale 3/2001 importanti materie attribuite all'Unione europea sono al contempo materie di competenza legislativa e amministrativa delle Regioni. La Regione Friuli Venezia Giulia ha disciplinato la propria partecipazione alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea con la legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 che ha introdotto la legge europea regionale. Tale strumento legislativo consente di adeguare periodicamente l'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'approvazione di regolamenti o direttive europee, alle sentenze della Corte di Giustizia e in generale attuare altri provvedimenti o decisioni, anche di rango amministrativo, che comportino l'obbligo di adeguamento o ai quali la Regione intenda comunque adeguarsi.

Legge di stabilità regionale

(vedi Stabilità)

Legislatura

Con questo termine viene indicato il periodo di durata effettiva del mandato della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (5 anni), salvi i casi di scioglimento anticipato (art. 88 Cost.) o di proroga in caso di guerra (art. 60 Cost.).
Il termine viene, altresì, utilizzato per indicare la durata del Consiglio regionale che, salvo il caso di scioglimento anticipato, è anch'essa di cinque anni (art. 14 Statuto).

M

Maggioranza

E' lo schieramento politico che ha promosso l'elezione del Presidente della Regione e che sostiene l'azione dello stesso e della Giunta regionale.

Maggioranze nelle deliberazioni

E' il maggior numero di voti ottenuti in una votazione di un organo collegiale. La maggioranza può essere relativa, nei casi in cui la proposta in discussione riceve il maggior numero di voti dei votanti, assoluta, se è richiesta la votazione da parte della metà più uno dei componenti l'organo deliberante, a prescindere dal numero dei votanti e dei presenti, o semplice, quando si richiede un numero di voti pari alla metà più uno dei votanti, senza contare gli astenuti. La maggioranza può anche essere qualificata, nei casi in cui si richiede un numero di voti superiori alla maggioranza degli aventi diritto al voto (e non dei votanti). Tra le maggioranze qualificate si può distinguere tra una maggioranza minima, costituita dalla metà più uno degli aventi diritto, e delle maggioranze speciali costituite da 2/3, 3/5, ecc., dei presenti o degli aventi diritto al voto. Nel calcolo della maggioranza occorre tenere presente il numero legale o quorum strutturale richiesto per la validità delle votazioni.

Minoranza

E' lo schieramento politico a cui appartengono i Consiglieri regionali aderenti ai partiti o ai gruppi che non hanno sostenuto l'elezione del Presidente della Regione e che, di norma, si oppongono alla sua azione e a quella della Giunta regionale. Il termine, infatti, coincide con quello di "opposizione". Il Regolamento interno del Consiglio regionale detta particolari norme al fine di garantire determinati diritti alla minoranza, come il fatto che la Presidenza di determinati organi di garanzia, quali il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione e le Commissioni speciali con funzioni di garanzia e di controllo, sia riservata esclusivamente ai Consiglieri dell'opposizione (cfr. gli articoli 41 e 42 del Regolamento interno del Consiglio).

Missione valutativa

Accanto alla clausola valutativa, la missione valutativa costituisce l'altro strumento innovativo per esercitare il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche. Essa è prevista dall'articolo 138 quinquies, comma 2, lettera e), del Regolamento interno del Consiglio regionale. Viene definita quale attività conoscitiva di approfondimento che il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione può deliberare di svolgere per analizzare l'attuazione di una legge o per valutare gli effetti di una politica regionale. L'incarico di presiedere lo svolgimento di una missione valutativa è affidato a due consiglieri, uno di maggioranza e l'altro di opposizione, in ossequio allo spirito non partisan che contraddistingue l'attività di controllo e valutazione. La proposta di missione valutativa può anche essere avanzata dalle Commissioni permanenti o da un decimo dei consiglieri assegnati alla Regione. A missione conclusa, i consiglieri incaricati ne riferiscono gli esiti al Comitato. Alla seduta di presentazione dei risultati della missione valutativa sono invitati a partecipare, con diritto di parola, i componenti della Commissione competente per materia; possono inoltre assistere, con diritto di parola, gli altri consiglieri interessati. Il Comitato riferisce poi all’Assemblea sugli esiti della missione valutativa.

Mozione

La mozione è uno strumento di indirizzo politico che è inteso a promuovere una discussione da parte del Consiglio regionale. La disciplina di tale atto consiliare è prevista espressamente agli articoli 139 e seguenti del Regolamento interno del Consiglio regionale, i quali ne disciplinano le modalità di presentazione, di discussione e di approvazione. Le mozioni possono essere presentate da ogni Consigliere regionale. Una volta approvata dall'Aula, la mozione vincola la Giunta regionale a un determinato indirizzo o a determinati comportamenti. Il Regolamento interno del Consiglio prevede anche una fase di controllo sull'attuazione delle mozioni prevista nel dettaglio dall'articolo 138 sexies.
Un particolare tipo di mozione è la mozione di sfiducia che è intesa a manifestare la sfiducia del Consiglio regionale nei confronti del Presidente della Regione. L'articolo 145 del Regolamento interno del Consiglio prevede che tale mozione debba essere motivata, sottoscritta da almeno un quarto dei componenti del Consiglio regionale e approvata per appello nominale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti stessi. Il Presidente del Consiglio regionale, a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia, comunica all'Assemblea e al Presidente della Regione lo scioglimento del Consiglio stesso.

N

Notifica

(vedi aiuti di Stato)

Novellazione

Nel linguaggio giuridico l'espressione "novellazione" indica una modifica totale o parziale di una precedente normativa, con la conseguenza che per "novella" deve intendersi ogni disposizione che interviene in qualsiasi modo su un testo normativo previgente o che comunque viene a incidere sul contenuto normativo di disposizioni previgenti. Nel procedere alla novellazione di una norma di legge occorre necessariamente tenere conto della gerarchia delle fonti prevista nel nostro diritto. Per quanto riguarda le modalità specifiche da seguire al fine di operare una corretta novellazione è doveroso avvalersi del manuale di tecnica legislativa recante "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi", promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, nella sua ultima edizione (attualmente quello adottato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio con delibera n. 11 del 20 maggio 2008).

Numero legale

Con tale espressione si intende il numero di Consiglieri regionali che debbono essere presenti ai fini della regolare costituzione del Consiglio regionale o delle Commissioni consiliari in cui lo stesso si articola e in genere di tutti gli organi o organismi collegiali. Coincide con il c.d. quorum strutturale.
Con riferimento al Consiglio regionale, l'articolo 57 del Regolamento interno prevede che tale organo sia in numero legale quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. E' importante sottolineare come il numero legale in Aula sia sempre presunto. Ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento, infatti, la Presidenza non è tenuta a verificare se l'Assemblea sia, oppure, no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto da cinque Consiglieri e l'Assemblea stia per procedere a qualche votazione. In tale caso i Consiglieri che sono in congedo, entro il limite massimo di un quinto dei componenti del Consiglio, ovvero sono assenti per incarico avuto dal Consiglio, non vengono computati per fissare il numero legale.
Con riferimento alle Commissioni consiliari, invece, l'articolo 36 del Regolamento interno, prevede la necessità di avere il quorum costitutivo per iniziare la seduta. Tale organo è in numero legale e può pertanto validamente iniziare i lavori, se vi è la presenza di tanti commissari il cui voto rappresenti la metà più uno dei componenti del Consiglio. Se la Commissione non è in numero legale per iniziare la seduta, il Presidente della Commissione, decorsi 30 minuti dall’orario d’inizio fissato nella convocazione, dichiara deserta la seduta stessa, salva la facoltà di prorogare tale termine per ulteriori 15 minuti. Nel corso della seduta, poi, la Presidenza non è tenuta a verificare se la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto da tanti commissari che esprimano almeno cinque voti e si stia per procedere a qualche votazione.

O

Ordine del giorno

Con la parola ordine del giorno si intendono indicare due tipi di atti tra loro assai diversi. La stessa espressione viene, infatti, da un lato utilizzata per indicare l'elenco degli argomenti sottoposti all'esame del Consiglio regionale, della Giunta regionale, delle Commissioni consiliari e in genere di tutti gli organi o organismi collegiali, dall'altro per manifestare la volontà del Consiglio regionale nella fase di approvazione di una legge.
Con riferimento alla prima accezione, l’articolo 52 del Regolamento interno del Consiglio regionale prevede che l'ordine del giorno delle sedute dell’Assemblea sia pubblicato nell'albo del Consiglio regionale e diramato a ogni Consigliere, di regola, almeno cinque giorni prima della seduta, salvo la facoltà del Presidente del Consiglio di abbreviare il suddetto termine per motivi di particolare urgenza. L'Assemblea e le Commissioni consiliari possono discutere e deliberare soltanto sugli argomenti che siano iscritti all'ordine del giorno.
Nella seconda accezione, il termine ordine del giorno si riferisce a uno strumento di indirizzo o di manifestazione di volontà del Consiglio regionale su di un progetto di legge e consiste in un atto formalmente presentato in Aula dai Consiglieri regionali durante la discussione generale del provvedimento o dei singoli articoli. L'articolo 113 del Regolamento interno del Consiglio prevede che tali atti esplicitino il significato della legge o contengano direttive alla Giunta per la sua applicazione e siano posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale. Non si procede a votazione se la Giunta dichiara di accogliere l'ordine del giorno, salvo che la votazione sia richiesta da almeno tre Consiglieri. Il Regolamento prevede anche una fase di controllo sull'attuazione degli ordini del giorno disciplinata nel dettaglio dall'articolo 138 sexies.
Gli ordini del giorno possono essere, altresì, presentati in riferimento alla materia oggetto di una mozione (art. 144 del Regolamento).

Organi della Regione

Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, sono organi della Regione il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione.

Organi del Consiglio regionale

Lo Statuto di autonomia speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ha riservato al Consiglio regionale una rilevante posizione di autonomia che si estrinseca soprattutto attraverso l'adozione di un Regolamento interno con il quale si stabiliscono, fra l'altro, quali sono gli organi del Consiglio stesso (art. 21 dello Statuto).
Gli organi interni del Consiglio regionale oggi previsti sono: il Presidente del Consiglio, l'Ufficio di Presidenza, i Gruppi consiliari, la Conferenza di Presidenti dei gruppi consiliari, la Giunta per il regolamento, la Giunta delle elezioni, la Giunta per le nomine, le Commissioni permanenti, il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni e del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, le Commissioni speciali, le Commissioni di inchiesta.

P

Pareri

L'espressione di pareri riguarda, nello specifico, l'attività delle Commissioni consiliari ed, in particolare, l'attività consultiva delle stesse. La definizione di tale attività deve desumersi soprattutto dalle leggi regionali che hanno previsto il concorso di tali organi nello svolgimento dell'attività amministrativa regionale attraverso la previa ed esplicita previsione di pareri nel procedimento di formazione di atti amministrativi di competenza della Giunta regionale.
Nell'ambito dell'attività in sede consultiva è possibile distinguere: un'attività obbligatoria in quanto la consultazione della Commissione consiliare è prevista da una specifica legge regionale in relazione all'attività amministrativa della Giunta e un'attività eventuale subordinata all'iniziativa del Presidente del Consiglio e dell'esecutivo regionale su questioni di rispettiva competenza, indipendentemente da qualsiasi prescrizione di legge regionale.
I pareri emessi dalle Commissioni consiliari possono essere, secondo i principi di diritto amministrativo, facoltativi o obbligatori. Il parere obbligatorio è, a sua volta, vincolante o meno a seconda che il soggetto richiedente sia tenuto o meno ad uniformarsi ad esso.

Petizioni

Le petizioni sono delle proposte circostanziate e dirette con cui ogni cittadino italiano, nato o residente nella regione, può chiedere al Consiglio regionale l'adozione di provvedimenti legislativi o amministrativi nelle materie di interesse della Regione e concernenti comuni necessità ovvero per richiedere l'intervento di organi regionali nelle sedi competenti per la soluzione di problemi di interesse della collettività regionale.
All’atto della presentazione della petizione, uno o più Consiglieri possono dichiarare per iscritto al Presidente del Consiglio di appoggiare le ragioni della petizione stessa.
Gli articoli 134 e 135 del Regolamento interno del Consiglio ne prevedono l'iter d’esame.

Potestà legislativa regionale

Con tale espressione si fa riferimento al potere di approvare leggi regionali, quindi con efficacia limitata al proprio territorio, attribuito a ciascuna Regione dall'articolo 117 della Costituzione come modificato a seguito della riforma costituzionale del 2001. Per quanto riguarda la Regione Friuli Venezia Giulia, Regione a Statuto speciale, i poteri legislativi sono disciplinati principalmente dallo Statuto di autonomia, costituente per la nostra Regione l'equivalente delle disposizioni del Titolo V della Costituzione (articolo 117 e seguenti) per le Regioni ordinarie, tenendo però conto della c.d. "clausola del miglior trattamento", introdotta anch'essa dalla riforma costituzionale del 2001. Tale clausola consente di operare un adeguamento automatico degli elenchi di materie contenuti nello Statuto di autonomia in modo da prevedere un rapporto di preferenza in favore delle nuove disposizioni di rango costituzionale, di cui all'articolo 117 della Costituzione, che vengono a prevedere forme di autonomia più ampie di quelle risultanti dalle disposizioni statutarie. Ciò allo scopo di evitare che dopo la riforma del Titolo V le Regioni speciali (i cui Statuti sono rimasti immutati per quanto riguarda le competenze legislative) si trovino in situazione di minor autonomia rispetto al passato. Considerato che lo Statuto del Friuli Venezia Giulia segue il criterio dell'enumerazione delle materie regionali, ad esse si applica la disciplina più favorevole tra quella dello strumento di autonomia, letto assieme alle norme di attuazione statutaria, e quella del nuovo testo costituzionale. Tenendo conto di tale avvertenza si continua comunque a distinguere tra competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2 della Costituzione), competenza legislativa concorrente e residuale delle Regioni. Nelle materie rientranti nella legislazione concorrente delle Regioni, lo Stato determina i principi fondamentali valevoli per tutto il territorio nazionale che le Regioni debbono rispettare nell'approvazione delle leggi. Nel legiferare, le Regioni non possono prevedere l'istituzione di dazi d'importazione o esportazione o transito, nè adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone e delle cose, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale (art. 120 della Costituzione).

Presidente del Consiglio regionale

Il Presidente del Consiglio regionale rappresenta il Consiglio stesso, ne è l'oratore ufficiale e sovrintende allo svolgimento della relativa attività stabilendo l'ordine del giorno delle sedute e dirigendo e dando impulso ai lavori consiliari. Fa osservare il Regolamento del Consiglio e tutela con imparzialità le prerogative e i diritti dei Consiglieri assicurando il rispetto dei diritti dell'opposizione. Egli, inoltre, cura i rapporti esterni con gli organi e le istituzioni regionali, statali, sovranazionali e determina, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari, il numero dei componenti delle Commissioni consiliari e la ripartizione dei seggi tra i singoli gruppi.
L'elezione del Presidente del Consiglio avviene, a norma dell'articolo 18 dello Statuto di autonomia della Regione, fra i componenti del Consiglio nella sua prima riunione mediante scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei voti validi espressi.

Presidente della Regione

Organo della Regione previsto dall'articolo 121 della Costituzione e dall'articolo 34 dello Statuto di autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia, viene eletto a suffragio universale e diretto. Rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta regionale, sovrintende agli uffici e servizi regionali, promulga le leggi, emana i regolamenti, nomina e revoca i componenti della Giunta regionale (Assessori) ed esercita le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi e dallo Statuto (cfr. art. 42 Statuto). Nel caso in cui il Consiglio regionale approvi una mozione di sfiducia nei suoi confronti, si procede all'indizione di nuove elezioni. Allo stesso modo si procede nel caso di sua rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni.

Privacy

Con il termine privacy si intende la vita privata di una persona di cui va tutelata e rispettata la riservatezza. Tale materia è attualmente disciplinata dal Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation), approvato il 14 aprile 2016 dal Parlamento Europeo. Il Regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati; protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. Esso individua i principi applicabili al trattamento dei dati personali; disciplina i diritti dell’interessato; individua il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento dei dati, nonché i relativi obblighi e responsabilità; disciplina il trasferimento di dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali; individua competenze, compiti e poteri delle autorità di controllo; disciplina i mezzi di ricorso, le responsabilità e le sanzioni conseguenti alla violazione della disciplina prevista. Dal 25 maggio 2018, il Regolamento è direttamente applicabile e vincolante in tutti gli Stati membri dell’Unione europea.
Con il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, si è provveduto ad adeguare la vigente disciplina statale in materia di privacy, ovvero il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 196/2003, al nuovo GDPR. 

Procedimento legislativo
(vedi iter legislativo)

Processo verbale

Il processo verbale, o semplicemente verbale, è quel documento che viene redatto al termine di una seduta di un organo collegiale e che contiene la descrizione di ciò che è avvenuto nel corso riunione. Ovviamente si tratta di una sintesi delle cose di maggior rilievo. La verbalizzazione delle sedute viene fatta per tutti gli organi collegiali dell'Amministrazione regionale e, in particolare, alcuni vengono anche pubblicati sul sito internet della Regione o del Consiglio regionale. Per ciò che riguarda i lavori delle Commissioni consiliari e del Consiglio regionale, il Regolamento interno del Consiglio prevede che a inizio seduta siano annunciati e resi disponibili i processi verbali di una o più sedute precedenti per la verifica. Se entro il termine della seduta non vi sono osservazioni essi s'intendono approvati senza votazione. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica ovvero chiarire o correggere il proprio pensiero espresso, oppure per fatto personale (cfr. artt. 36 e 54 del Regolamento).

Progetto di legge

E' l'atto che dà inizio al procedimento legislativo ed è redatto in articoli corredati da una relazione che ne illustra il contenuto e le finalità. A seconda del soggetto titolare dell'iniziativa legislativa si distingue tra disegno di legge, se presentato dalla Giunta regionale, e proposta di legge in tutte le atre ipotesi. Per la relativa disciplina si fa riferimento agli articoli 86 e seguenti del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Programma dei lavori

Il Consiglio regionale organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione. A tal fine la Conferenza dei gruppi consiliari (c.d. Capigruppo) stabilisce il programma ed il calendario dei lavori. Il programma dei lavori, in particolare, riguarda un periodo di almeno tre mesi e contiene l'elenco degli argomenti che il Consiglio intende esaminare nel periodo considerato, con l'indicazione delle priorità e la ripartizione dei tempi di lavoro tra l'Assemblea e le Commissioni per il periodo considerato. La stessa tipologia di programmazione è prevista per i lavori delle Commissioni da parte dell'Ufficio di Presidenza di ciascuna di esse. Naturalmente in tale caso il programma e il calendario di ciascuna Commissione sono predisposti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei progetti di legge e degli altri argomenti compresi nel programma dei lavori del Consiglio e nel calendario dei lavori dell'Assemblea, nel rispetto dei termini in essi previsti. La disciplina specifica relativa alla programmazione dei lavori è contenuta, rispettivamente, negli articoli 45 e seguenti del Regolamento interno del Consiglio per i lavori dell'Assemblea e nell’articolo 34 per quelli di Commissione.

Programma di Governo

Il Programma di governo è la rotta tracciata per i cinque anni di legislatura. I partiti, le coalizioni e i candidati Presidenti di Regione già presentano un programma ai cittadini durante la campagna elettorale. Non è comunque quello il programma "ufficiale" di governo, anche se di fatto vi coincide. Il programma di governo è quello che il Presidente, una volta eletto, espone in Consiglio regionale nel momento in cui presenta la propria "squadra". L'articolo 138 bis del Regolamento interno del Consiglio prevede, infatti, che l'Assemblea si riunisca, entro dieci giorni dalla elezione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio per l'illustrazione da parte del Presidente della Regione del programma di Governo che specifica i contenuti del programma elettorale. Nella stessa riunione il Presidente della Regione presenta all'Assemblea i componenti della Giunta regionale, con l'indicazione degli incarichi ad essi conferiti. Tale articolo individua anche l'iter di esame del programma di Governo che comunque viene votato a scrutinio palese con rilevazione dei nomi.

Programmazione finanziaria

La programmazione finanziaria regionale è tesa a consentire alla politica finanziaria della Regione di concorrere con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi derivanti dall’appartenenza dell'Italia all’Unione europea, a conferire chiarezza e trasparenza ai documenti contabili al fine di offrire la massima comprensione dei fatti contabili ed economici riguardanti l'attività della Regione, a porre in essere gli strumenti per riscontrare il grado di efficacia ed efficienza dei processi di acquisizione e di impiego delle risorse, a rispettare la distinzione tra il ruolo di direzione politica e quello di gestione amministrativa, affidato alla responsabilità della dirigenza, nonchè ad applicare le forme di delegificazione, semplificazione e accelerazione delle procedure.
A seguito dell’adeguamento da parte della Regione alle disposizioni del decreto legislativo 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la programmazione finanziaria regionale si esplica attraverso i seguenti strumenti: il Documento di economia e finanza regionale (DEFR), la legge di stabilità, la legge collegata alla manovra di bilancio, la legge di bilancio.

Promulgazione delle leggi regionali

E' l'atto con il quale il Presidente Regione ordina la pubblicazione e l'esecuzione della legge, facendo obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione e costituisce uno dei momenti della cosiddetta fase integrativa dell'efficacia della legge regionale. Con la promulgazione si determinano, quindi, le condizioni per dare corso alla pubblicazione della legge (cfr. art. 42 Statuto).

Proposta di legge

E' l'atto con cui si esercita l'iniziativa legislativa quando essa non provenga ad opera della Giunta regionale, nel qual caso si parla di disegno di legge. La proposta di legge deve essere redatta in articoli corredati da una relazione che ne illustra il contenuto e le finalità. Per la relativa disciplina si fa riferimento agli articoli 86 e seguenti del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Pubblicazione delle leggi regionali

Ogni legge regionale del Friuli Venezia Giulia viene pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia (BUR). Dal giorno della sua pubblicazione decorre il termine per la sua entrata in vigore. Secondo quanto previsto dall'articolo 32 dello Statuto, la legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul BUR, salvo che la legge stessa preveda termini diversi.

Pubblicità delle sedute

Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche secondo quanto previsto dall'articolo 53 del Regolamento interno del Consiglio regionale. In precedenza il Regolamento disciplinava i casi in cui potevano tenersi sedute segrete avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 20, quarto comma, dello Statuto, per cui l'Assemblea attualmente non può riunirsi in seduta segreta.
Il pubblico può assistere alle sedute, dopo aver ottenuto regolare permesso, dai settori appositamente riservati, mantenendo il silenzio e astenendosi da ogni segno di approvazione o disapprovazione. La disciplina specifica è contenuta nel Regolamento per l'accesso alla sede del Consiglio approvato dall'Ufficio di Presidenza (delibera n. 331 di data 29 novembre 2011).
Le sedute delle Commissioni permanenti sono, di norma, pubbliche. Alla pubblicità provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio disponendo che stampa e pubblico possano seguire i lavori in separati locali attraverso impianti audiovisivi. Tuttavia l'articolo 39 del Regolamento interno del Consiglio regionale prevede che le Commissioni possano anche decidere, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti, l'interruzione della pubblicità o la segretezza dei lavori nell'interesse della Regione e dello Stato.

Q

Question time

Il Question time è un termine invalso nell'uso corrente per indicare la fase dei lavori del Consiglio regionale dedicata allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata previste dall'articolo 148 del Regolamento interno del Consiglio. Tale norma prevede, infatti, che nell'ambito della programmazione dei lavori del Consiglio, almeno una volta al mese, l'inizio di una seduta sia riservato, per non più di novanta minuti, allo svolgimento di tale tipo di interrogazioni. Queste devono consistere in una sola domanda, semplice e concisa, senza commenti, su argomenti di particolare rilievo politico e istituzionale, che presentino carattere di urgenza o di attualità. Ciascun Consigliere può presentare una sola interrogazione per ogni seduta.

Questione di Governo

Si tratta della questione che il Presidente della Regione può proporre, a norma dell'articolo 145 bis del Regolamento interno del Consiglio, su qualunque oggetto in discussione all'Assemblea sul quale si debba svolgere una votazione ritenuta decisiva ai fini dell'attuazione del programma di governo. La questione di governo viene posta in votazione palese e per appello nominale non prima di tre e non oltre venti giorni dalla sua presentazione: le dimissioni del Presidente della Regione conseguono al voto contrario, espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio, rispetto all'indicazione di voto del Presidente stesso.

Questioni pregiudiziali e sospensive

Sono strumenti finalizzati a inibire la discussione di una questione principale presso un organo collegiale o a troncarla se già iniziata (questione pregiudiziale) oppure a rinviarla ad altro momento (questione sospensiva).
Il Regolamento interno del Consiglio regionale prevede che esse possano essere proposte da un singolo Consigliere prima che si entri nella discussione ma, quando questa sia già iniziata e purchè non dichiarata chiusa, devono essere sottoscritte da almeno tre Consiglieri. Esse sono poi discusse prima che si entri o si continui nella discussione. La specifica procedura è indicata all'articolo 74 del Regolamento del Consiglio.
L'articolo 112 del Regolamento del Consiglio non ammette questioni pregiudiziali o sospensive contro uno o più emendamenti.

Quorum

E' il numero legale stabilito per la validità di una votazione effettuata da un organismo collegiale. Esso può essere un "quorum costitutivo" (o strutturale) quando indica il numero delle persone che è necessario partecipino alla votazione al fine della validità della stessa (vedi numero legale) o "quorum funzionale" (o deliberativo) quando indica il numero dei voti favorevoli necessari affinché una deliberazione possa dirsi approvata. Il Regolamento interno del Consiglio regionale, per ciò che riguarda il quorum funzionale, prevede generalmente lo stesso tipo di maggioranza, salvo casi particolari in cui ne viene chiesta una di tipo "qualificata", che interessa le votazioni di maggior peso e importanza. (Cfr. Maggioranze nelle deliberazioni).

R

Rapporto sulla legislazione

Si tratta di una raccolta, redatta di anno in anno, di dati afferenti all'attività normativa, di indirizzo e controllo del Consiglio regionale. Nella sua impostazione di fondo e nei suoi contenuti, esso viene a sviluppare l'analisi dei principali dati relativi alla produzione legislativa annuale. In esso viene dato, altresì, conto dell'attività istituzionale del Consiglio regionale e, per ragioni di connessione con l'attività legislativa, del contenzioso sulle leggi regionali e dei regolamenti dell'esecutivo che sono una porzione rilevante della produzione normativa della Regione.

Referendum

E' il più importante istituto di democrazia diretta in quanto prevede l'intervento diretto del popolo nell'esercizio dell'indirizzo politico senza il tramite dei suoi rappresentanti eletti. Si estrinseca nella richiesta fatta al corpo elettorale di pronunziarsi su una norma giuridica già emanata o da emanarsi.
Nella nostra Regione esso può essere di diverse tipologie.
Il referendum regionale abrogativo è indetto dal Presidente della Regione per deliberare l'abrogazione di leggi regionali o parti di esse che siano formalmente e sostanzialmente qualificabili come precetti autonomi, quando lo richiedono un numero di almeno 30.000 elettori iscritti nelle liste elettorali. La disciplina di questo tipo di referendum è contenuta nel combinato disposto della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22 e della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12 dello Statuto.
Il referendum regionale consultivo è invece sottoposto alle popolazioni interessate della regione per i disegni e i progetti di legge concernenti l'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di più Comuni contigui, nonché la modificazione delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali. La disciplina di questo tipo di referendum è contenuta nella legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 3) dello Statuto.
Il referendum regionale consultivo facoltativo, sempre disciplinato dalla legge regionale 5/2003, costituisce ipotesi residuale per i casi in cui il Consiglio regionale, prima di procedere all'emanazione di provvedimenti di sua competenza, ovvero, su proposta della Giunta regionale, prima dell'emanazione di provvedimenti di competenza della stessa, decida di indire un referendum consultivo delle popolazioni interessate ai provvedimenti stessi.
Il referendum confermativo è previsto dall'articolo 12, quarto e quinto comma, dello Statuto e dettagliato ulteriormente dalla legge regionale 27 novembre 2001, n. 29. Si tratta di una particolare forma di referendum che è attivabile solo per le leggi c.d. statutarie, vale a dire quelle leggi regionali che determinano la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli Assessori, i rapporti fra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo.
Tale legge regionale, dopo essere stata approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, è sottoposta a referendum regionale confermativo qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata a maggioranza dei voti validi. Se la legge è stata invece approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum solo se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale.
I soggetti titolari dell'iniziativa per i referendum abrogativi possono, con le modalità e i limiti riferiti a tali tipi di referendum, presentare al Consiglio regionale una proposta di legge da sottoporre a referendum popolare. Svoltosi il referendum ed entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato favorevole del referendum propositivo, il Consiglio regionale è tenuto a esaminare la proposta di legge sottoposta a referendum. Anche in questo caso la normativa di riferimento è la legge regionale 5/2003.

Regione

Ente territoriale con autonomia statutaria, legislativa, amministrativa e finanziaria. Lo Stato italiano si compone di 20 Regioni di cui quindici a Statuto ordinario e cinque a Statuto speciale (Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Sicilia e Sardegna). Queste ultime godono di particolari forme e condizioni di autonomia derivanti da quanto disposto dall'articolo 116 della Costituzione.

Regolamento del Consiglio regionale

E' l'atto che il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione, a norma dell'articolo 21 dello Statuto per regolare la sua organizzazione, nonchè per disciplinare l'attività del Consiglio stesso e dei suoi organi.
Il Regolamento mira a garantire lo svolgimento ordinato e spedito dell'attività consiliare (legislativa, di controllo, ecc.) e a salvaguardare la diversità di opinioni dei singoli e dei gruppi di opposizione, assicurando loro la possibilità - in Aula e nelle Commissioni - di incidere in ogni fase del dibattito.
Lo specifico iter di approvazione o modifica è indicato all'articolo 175 dello stesso Regolamento del Consiglio regionale.

Regolamento regionale

E' una fonte secondaria del diritto, emanata dal potere esecutivo. Esso, in particolare, non può derogare alla Costituzione, alle leggi ordinarie, nè può regolare materie riservate espressamente alla legge.
Quanto al contenuto il regolamento può essere di esecuzione, quando contiene una disciplina di dettaglio o marginale rispetto alle previsioni di legge, di attuazione o d'integrazione, quando svolge i principi fissati dalla legislazione di principio, indipendente, quando interviene in materie prive di una disciplina legislativa, di organizzazione, quando disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni in materia coperta da riserva relativa di legge, per cui assume la veste di regolamento d'esecuzione o d'attuazione o delegato, quando è espressamente delegato o autorizzato.

Relatore

E' il Consigliere regionale nominato, all'esito dell'esame di un progetto di legge da parte della Commissione consiliare competente, ai fini della discussione in Consiglio regionale del progetto stesso.
L’articolo 40 del Regolamento interno del Consiglio regionale prevede che per la discussione in Assemblea di ogni singolo progetto di legge o di qualunque altro argomento sul quale la Commissione debba o intenda riferire all'Assemblea, ciascuna Commissione nomina uno o più relatori e gli eventuali sostituti e stabilisce il termine, non superiore a dieci giorni, entro il quale la relazione deve essere trasmessa all'Assemblea. In caso di assenza dei relatori nominati dalla Commissione e degli eventuali sostituti, le funzioni di relatore vengono assunte, per l'intero corso della seduta, dal Presidente della Commissione.
È sempre facoltà delle minoranze determinatesi nella votazione di presentare proprie relazioni, nel numero massimo di una per gruppo consiliare. Tali relazioni devono essere preannunciate in Commissione con l'indicazione del relatore e degli eventuali sostituti.
L'articolo 103 del Regolamento interno del Consiglio prevede comunque un'eccezione alla necessità di avere un relatore per l'Aula. Tale evenienza si verifica quando un progetto di legge sia approvato integralmente senza modifiche da una Commissione all'unanimità. In tal caso la stessa Commissione può proporre che si discuta sul teso del proponente senza una relazione della Commissione.

Rendiconto generale della Regione

L'approvazione con legge del rendiconto generale della Regione è un adempimento previsto dallo Statuto (art. 7, n. 1). Quanto ai contenuti, lo Statuto si limita a disporre che il rendiconto debba essere strutturato nello stesso modo del bilancio di previsione al fine di garantire la confrontabilità tra le previsioni e i risultati della gestione. I contenuti del rendiconto sono invece dettagliatamente disciplinati dalla legge regionale 21/2007 "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale".
Le norme di attuazione statutaria (art. 33 del DPR 902/1975, come modificato nel 2003) hanno attribuito alla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo, un ruolo ausiliario nei confronti dell'Assemblea legislativa regionale, che si estrinseca in delle specifiche funzioni relative al rendiconto: la presentazione al Consiglio regionale di una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità del conto e la legittimità e regolarità delle relative operazioni, esplicitando le modalità di verifica e l'assunzione delle decisioni in materia di parificazione del rendiconto generale della Regione, secondo le procedure previste per il bilancio statale.
Quanto agli aspetti procedurali, l'articolo 63 della legge regionale 21/2007 prevede che la Giunta deliberi il rendiconto entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento e lo trasmetta alla Corte dei conti per la parificazione. Intervenuta la decisione di quest'ultima, la Giunta presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del rendiconto. Tale disegno di legge viene, poi, esaminato dal Consiglio in una sessione diversa da quella del bilancio.
Il Regolamento interno del Consiglio regionale, all'articolo 123 bis, specifica l'iter di approvazione del rendiconto.

Resoconto

Si tratta, nel linguaggio comune, della relazione particolareggiata di un avvenimento, di una situazione o dello stato dei lavori di un organo pubblico o privato. L'articolo 55 del Regolamento interno del Consiglio prevede che di tutte le sedute del Consiglio regionale venga redatto il resoconto integrale.
Nel resoconto integrale vanno anche inserite le risposte scritte alle interrogazioni per cui i Consiglieri abbiano chiesto di avere una risposta scritta, secondo quanto previsto dall'articolo 150 del Regolamento interno.

Risoluzione

È un atto che può essere adottato da una Commissione consiliare o dall’Assemblea del Consiglio regionale diretto a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su determinati argomenti o in relazione a specifici altri atti dell’attività consiliare.
In linea generale, ogni Commissione può approvare risoluzioni, su proposta di un suo componente, nelle materie di propria competenza e su argomenti per i quali non debba riferire all'Assemblea. La disciplina relativa è prevista all'articolo 167 del Regolamento interno del Consiglio regionale.
Le Commissioni possono poi in particolare adottare risoluzioni per: evidenziare la necessità di sostituire disposizioni legislative dichiarate costituzionalmente illegittime, o abrogate a seguito di referendum, indicando anche i criteri informatori della nuova disciplina (art. 171 del Regolamento interno); formulare al Presidente della Regione indirizzi sui contenuti di accordi o intese che la Regione intende concludere con lo Stato o con altre Regioni o anche con Stati esteri o con enti territoriali interni agli stessi (artt. 161 ter e 161 bis del Regolamento interno); accogliere, archiviare o sottoporre all’Assemblea una petizione (art. 135 del Regolamento interno).
Con risoluzione, il Consiglio regionale, riunito nella Sessione annuale europea (art. 169 ter del Regolamento interno), individua, fra le nuove iniziative legislative elencate nel Programma di lavoro della Commissione europea, quelle ritenute di maggior interesse per la Regione, su cui formulare osservazioni, e può definire linee di indirizzo rivolte alla Giunta regionale, nell'ambito della partecipazione al processo di formazione degli atti europei (c.d. fase ascendente).

S

Sessione di bilancio

Con il termine "sessione di bilancio" si viene a individuare il periodo di tempo destinato dal Consiglio regionale all’esame degli “strumenti della manovra di bilancio”, ovvero: la legge di stabilità regionale, la legge collegata alla manovra di bilancio, la legge di bilancio, la nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR). L’articolo 118 del Regolamento interno del Consiglio regionale prevede che la legge di stabilità, la legge collegata alla manovra di bilancio e la legge di bilancio siano presentate entro il 15 novembre di ogni anno dalla Giunta regionale al Consiglio. Il Consiglio regionale esamina ed approva tali documenti in un’unica sessione secondo la procedura disciplinata nel proprio regolamento interno.
Durante la Sessione di bilancio le Commissioni non possono esaminare nessun altro progetto di legge che comporti variazioni di spesa o di entrata, salvo che la Conferenza dei Capigruppo non disponga altrimenti. La sessione di bilancio deve essere programmata in modo da pervenire alla votazione finale in Aula entro il 31 dicembre in modo da evitare, così, l'esercizio provvisorio.

Sessione europea

Due leggi nazionali (L. 131/2003 e L. 234/2012), in attuazione dell'art. 117 della Costituzione, stabiliscono la partecipazione diretta e indiretta delle Regioni all'interno delle Istituzioni europee.
In questo senso le modifiche al regolamento consiliare del luglio 2014 hanno introdotto, all'articolo 169 ter, una "Sessione europea" nei lavori consiliari destinata all'esame congiunto del programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea, delle relazioni annuali del Governo al Parlamento in materia di rapporti con l'Unione europea, ed eventualmente della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo e del disegno di legge europea regionale. Tali documenti sono esaminati dalla V Commissione permanente e, per le parti di competenza, dalle altre Commissioni. La V Commissione (Affari istituzionali) riferisce all'Assemblea, predisponendo una apposita proposta di risoluzione che individua i progetti di atti dell'Unione europea di interesse della Regione su cui formulare osservazioni, nell'ambito della fase ascendente. Con la stessa risoluzione possono essere definite linee di indirizzo per la Giunta regionale, nell'ambito della partecipazione al processo di formazione degli atti dell'Unione europea.

Stabilità (legge di stabilità regionale)

La legge di stabilità regionale è uno degli strumenti regionali di programmazione finanziaria che la Regione ha adottato a partire dall’esercizio finanziario 2016, adeguandosi alle previsioni del decreto legislativo 118/2011, sull’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali. Coerentemente con le indicazioni del Documento di economia e finanza regionale (DEFR), la legge di stabilità dispone il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione (ovvero per il triennio) e provvede: alle variazioni delle aliquote sui tributi regionali, laddove ricorrenti; alla determinazione delle previsioni di entrata; all’autorizzazione del limite massimo di ricorso al mercato finanziario; al rifinanziamento di leggi di spesa regionali e alla previsione o alla riduzione di autorizzazioni di spesa; alla modulazione delle quote di spese pluriennali; all’accantonamento delle risorse necessarie per far fronte alla copertura di futuri provvedimenti legislativi; alla determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità; al riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Statuto

Ciascuna Regione è dotata di uno Statuto che risulta essere la fonte dell'ordinamento regionale.
Per le Regioni ordinarie l'articolo 123 della Costituzione prevede che le stesse si dotino, con legge regionale, di Statuti che si pongano in armonia con la Costituzione e che determinino la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento di ciascuna Regione.
Gli Statuti delle Regioni speciali, fra cui proprio la Regione Friuli Venezia Giulia, sono invece adottati con legge costituzionale e costituiscono la carta fondamentale della Regione venendone a individuare i principi, le competenze legislative e amministrative, le norme fondamentali di organizzazione, nonché i rapporti con gli enti locali e lo Stato.
La differenza rispetto agli Statuti "ordinari" si computa, pertanto, in base alle funzioni: lo Statuto speciale definisce le forme e le condizioni di autonomia, mentre per quanto concerne le Regioni ordinarie tali forme e condizioni sono dettate dalla Costituzione.
L'articolo 63 dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia prevede che per le modifiche allo Statuto si debba applicare la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali e che l'iniziativa per tali modifiche spetti anche al Consiglio regionale oltre che al Governo e dal parlamento. Le modifiche approvate non sono sottoposte a referendum nazionale. Le sole disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione e, in ogni caso, sentita la Regione.
L'articolo 131 del Regolamento interno del Consiglio regionale prevede uno specifico iter di approvazione dei progetti di legge di modificazione dello Statuto di iniziativa dei Consiglieri regionali.

Stemma

Segno distintivo e identificativo adottato da ciascuna Regione per rappresentare in forma emblematica le origini e le tradizioni storiche, politiche, sociali e culturali della medesima. Il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1967 ha concesso alla Regione Friuli Venezia Giulia uno stemma "d'azzurro all'aquila d'oro al volo spiegato, afferrante con gli artigli una corona turrita d'argento".

Surroga del Consigliere regionale

Per surroga si intende l'atto con cui il Consiglio regionale, a seguito di cessazione dalla carica di un Consigliere regionale, provvede ad attribuire il seggio che si è reso vacante. La proposta di surroga è avanzata all'Assemblea ad opera della Giunta delle elezioni ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento interno del Consiglio.

T

Tumulto

L'articolo 64 del Regolamento interno del Consiglio regionale prevede che qualora sorga tumulto in Aula, il Presidente del Consiglio si debba alzare in modo da sospendere ogni discussione. Se il tumulto persiste, egli deve sospendere la seduta per un dato tempo o, nei casi più gravi, deve scioglierla. In quest'ultimo caso, l'Assemblea si intende convocata senz'altro per il prossimo giorno non festivo, alla stessa ora del giorno precedente, salvo diversa disposizione del Presidente stesso.

U

Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale

Si tratta di uno degli organi interni del Consiglio regionale. Esso è composto dal Presidente del Consiglio regionale, da due VicePresidenti e da quattro Segretari. Alle sue riunioni partecipa il Segretario generale del Consiglio con funzione consultiva. Dura in carica per l'intera legislatura e quando viene rinnovato il Consiglio rimane in carica fino alla costituzione dell'Ufficio di Presidenza provvisorio (art. 9 del Regolamento interno del Consiglio). Rientrano fra le sue competenze la vigilanza sull'amministrazione del bilancio interno del Consiglio e sull'andamento della relativa gestione, la redazione del progetto di bilancio di previsione e del conto consuntivo, la deliberazione dei contratti del Consiglio, l'adozione del regolamento di organizzazione del Consiglio e l'affidamento di incarichi di prestazione d'opera intellettuale per l'approfondimento di particolari tematiche relative a funzioni istituzionali o aventi natura tecnico specialistica.

V

Vacatio legis

Con tale espressione si viene a indicare il tempo che decorre dalla data di pubblicazione della legge (sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nel caso di leggi statali e sul Bollettino ufficiale della Regione per le leggi regionali) alla sua entrata in vigore. Tale periodo è di norma di 15 giorni, se non diversamente stabilito dalla legge stessa. Questo periodo di tempo è stato concepito dal legislatore come tempo necessario a far sì che i destinatari del provvedimento possano averne conoscenza. Decorso il periodo di "vacatio legis" scatta, infatti, la presunzione di conoscenza; la legge diviene obbligatoria e diventa valido il principio generale "ignorantia legis non excusat", per cui non ci si può esimere dall'applicazione di una legge sostenendo di non averla conosciuta.

Valutazione degli effetti delle politiche regionali

Si tratta di un’attività di ricerca che ha lo scopo di verificare il successo o l'insuccesso di un intervento pubblico in modo da poter riorientare il disegno delle future politiche verso quelle forme che siano risultate più efficaci. La valutazione degli effetti delle politiche regionali è uno dei compiti di spettanza del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione ai sensi dell'articolo 138 quinquies del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Verbale

(vedi processo verbale)

Verifica dei poteri

(vedi Giunta delle elezioni)

Votazione

Con riferimento al Consiglio regionale con tale espressione si intende la manifestazione di volontà dei Consiglieri regionali finalizzata a deliberare su specifici argomenti.
Le votazioni possono essere a scrutinio palese quando è possibile conoscere come hanno votato i singoli Consiglieri ovvero a scrutinio segreto quando non è dato sapere come ciascun Consigliere ha espresso la propria volontà. Generalmente è prevista la votazione a scrutinio segreto per le votazioni concernenti persone. Nelle votazioni a scrutinio palese si ha anche la possibilità di avere delle votazioni per appello nominale (art. 80 del Regolamento interno del Consiglio regionale) quando ne faccia richiesta un numero determinato di Consiglieri regionali. Nelle Commissioni consiliari la votazione palese è l'unica ammessa, salvo il caso delle votazioni relative all'elezione dell'Ufficio di Presidenza che sono segrete.