La legge di assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027 impiega l’avanzo di amministrazione e le nuove entrate e prevede sia il finanziamento di iniziative legislative di prossima adozione, sia l’incremento di investimenti pubblici e privati per favorire la ripresa economica affiancando a misure di ristoro di breve periodo delle iniziative di più ampia portata.
Dal punto di vista strutturale, la legge di assestamento è composta, come di consueto, da una parte redatta in articoli (15) che contengono interventi nuovi o modifiche di interventi esistenti che trovano nella legislazione vigente adeguato quadro normativo di riferimento e da una parte tabellare di rifinanziamenti e definanziamenti nei diversi settori di intervento.
In particolare:
l’articolo 1 contiene le disposizioni di carattere finanziario con l’evidenza della determinazione dell’avanzo complessivo di amministrazione pari a 3.216.159.555 euro di cui 1.026.751.801 euro quale quota di avanzo disponibile e 12.550.000 euro quale quota di avanzo destinato agli investimenti (comma 1), nonché le allegate tabelle A1 (relativa alle entrate regionali) e A2 (relativa al ripristino di fondi vincolati) (commi 2 e 3);
gli articoli da 2 a 11 sono organizzati per macro aree di intervento e constano di una parte normativa relativa a nuove autorizzazioni o a modifiche di interventi esistenti che trovino, nella legislazione vigente, un adeguato quadro normativo di riferimento e di una parte tabellare comprensiva anche di rifinanziamenti e definanziamenti nei diversi settori di intervento al fine di migliorare l’utilizzo delle risorse a disposizione (con le relative tabelle B, C, D, E, F, G, H, I, J e K allegate ai rispettivi articoli);
l’articolo 12 autorizza il riconoscimento di posizioni debitorie non considerate precedentemente in bilancio ma legittime sotto il profilo sostanziale (con allegata la tabella N);
l’articolo 13 dispone la copertura finanziaria generale del provvedimento mentre
l’articolo 14 contiene l’Allegato contabile previsto dall’articolo 50 del d.lgs. 118/2011 (allegato O).
L’articolo 15 dispone infine l’entrata in vigore del provvedimento il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La legge, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25 luglio 2025 a maggioranza con modifiche, è stata trasmessa al Presidente della Regione per la promulgazione e la successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Approfondimenti
Disegno di legge regionale n. 57