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Disciplina degli impianti a fune, delle aree sciabili attrezzate e delle piste destinate alla pratica degli sport sulla neve, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)

26.07.2022
Segreteria generale del Consiglio regionale
Posizione organizzativa supporto al processo legislativo negli ambiti della II Commissione permanente del Servizio giuridico - legislativo
Pubblicazione a cura della Struttura stabile Comunicazione istituzionale del Servizio Comunicazione e Informazione

Il Consiglio regionale nella seduta del 13 luglio 2022 ha approvato all’unanimità il disegno di legge n 169 il quale reca la disciplina degli impianti a fune, delle aree sciabili attrezzate e delle piste destinate alla pratica degli sport sulla neve nonché disposizioni in materia di pianificazione regionale del settore del turismo montano, estivo e invernale.
Il testo si compone di quarantasette articoli suddivisi in nove capi.
Alle norme generali recanti le finalità della legge, le definizioni e il conferimento della potestà regolamentare all’Amministrazione regionale (capo I), segue la disciplina degli enti e delle competenze nell’ambito delle quali vengono precisati il ruolo dell’Autorità di sorveglianza tecnica, le competenze dei Comuni e quelle di PromoTurismoFVG (capo II). Viene quindi disciplinata la pianificazione regionale del settore turismo montano che si concretizza nel “Piano neve del Friuli Venezia Giulia”, nel “Programma strategico degli interventi” e nel “Registro impianti e piste” (capo III).
Sono individuate sia le categorie di impianti a fune, sia le aree a specifica destinazione per la pratica dello sport sulla neve, nonché i relativi procedimenti autorizzatori (capi IV e V). Gli impianti vengono distinti tra quelli "in servizio di trasporto pubblico generale” e quelli “ad uso sportivo o turistico-ricreativo in esercizio pubblico”.
Si provvede quindi a disciplinare l’espropriazione per pubblica utilità (capo VI), e a fissare i criteri per la gestione e per l’esercizio degli impianti e delle piste (capo VII).
Vengono anche individuate le categorie degli operatori degli impianti a fune, i tipi di aree sciabili attrezzate e di piste (capo VIII) e le disposizioni relative all’utenza (capo IX).
Vengono previste infine le sanzioni amministrative (capo X) e le disposizioni finali e transitorie (capo XI) recanti, tra l’altro, le abrogazioni di normativa vigente.

 

Approfondimenti

Iter leggi: disegno di legge regionale n. 169

 

 

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ddl 169 impianti sci
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