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Disposizioni in materia di elezioni comunali del 2022. Modifiche alla legge regionale 19/2013.

26.04.2022
Segreteria generale del Consiglio regionale
Posizione organizzativa supporto al processo legislativo negli ambiti della V Commissione permanente del Servizio giuridico - legislativo
Pubblicazione a cura della Struttura stabile Comunicazione istituzionale del Servizio Comunicazione e Informazione

La legge regionale 11 marzo 2022, n. 5 “Disposizioni in materia di elezioni comunali del 2022. Modifiche alla legge regionale 19/2013” è pubblicata nel III supplemento ordinario n. 6 del 15 marzo 2022 al Bollettino ufficiale n. 10 del 9 marzo 2022.

La legge regionale reca disposizioni in vista delle elezioni comunali del 2022, stabilendo che a esse si applichino le disposizioni che saranno adottate dallo Stato, in relazione all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, riguardo alla durata della votazione e ai protocolli sanitari e di sicurezza, nonché le altre disposizioni per garantire il pieno esercizio del diritto di voto da parte di elettori affetti da COVID-19 o sottoposti alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario, o comunque a ogni altra misura restrittiva sanitaria correlata all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si prevede inoltre che, nell’anno 2022, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle candidature sia ridotto a un terzo e si stabilisce che, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali e dei referendum abrogativi nazionali, nell’anno 2022, trovi applicazione, relativamente agli adempimenti comuni, la normativa statale che disciplina la contemporaneità.

Due modifiche alla legge regionale 19/2013 hanno, invece, portata generale e sono finalizzate a semplificare il procedimento elettorale.

L’articolo 6 della legge regionale 19/2013 sulle autenticazioni viene sostituito, prevedendo che i soggetti competenti alle autenticazioni nel procedimento elettorale siano i medesimi previsti dalla legge statale, evitando, così, discrasie che possano ingenerare confusione in fase applicativa e possibili conseguenti esclusioni in fase di presentazione delle candidature.

Con la modifica dell’articolo 28 della legge regionale 19/2013 si elimina l’obbligo della raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, analogamente a quanto dispone la legge statale.

La legge, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 8 marzo 2022 all'unanimità con modifiche, è stata trasmessa al Presidente della Regione per la promulgazione e successiva pubblicazione.

 

Approfondimenti 

Legge regionale 11 marzo 2022, n. 5

Iter leggi: disegno di legge n. 158

Regione FVG

III Supplemento Ordinario n. 6 del 15 marzo 2022 al BUR 10 del 9 marzo 2022

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