Informazioni ed eventi

Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia

23.11.2022
Segreteria generale del Consiglio regionale
Posizione organizzativa supporto al processo legislativo negli ambiti della III Commissione permanente del Servizio giuridico - legislativo
Pubblicazione a cura della Struttura stabile Comunicazione istituzionale del Servizio Comunicazione e Informazione

La legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia), definisce e aggiorna il sistema degli interventi a favore delle persone con disabilità, promuove azioni d’integrazione delle politiche regionali per la disabilità, dispone il riordino dei servizi sociosanitari in materia e configura le modalità di governo dei correlati sistemi locali.

La nuova legge sostituisce la legge regionale 41/1996, che finora ha rappresentato il principale riferimento normativo della Regione per la disciplina dei servizi in favore della disabilità.

La legge 16 recepisce la profonda revisione normativa e culturale intervenuta negli anni a livello nazionale e internazionale. Un percorso iniziato con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dallo Stato italiano con la legge 18/2009, e proseguito con la Strategia europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, la risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021, sulla protezione delle persone con disabilità, e con legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante delega al Governo per il riordino degli interventi in materia di disabilità.

La nuova legge regionale recepisce e valorizza i principi affermatisi nel nuovo contesto di riferimento politico e programmatico, perseguendo l’obiettivo di garantire il rispetto della dignità e dei diritti della persona con disabilità, di diffondere una diversa concezione di disabilità, valorizzando l’apporto che le persone con disabilità possono dare alla società, di contrastare le discriminazioni e ogni forma di violenza o isolamento, promuovere le pari opportunità e l’autodeterminazione, favorire la vita indipendente, la partecipazione, l’inclusione e l’accessibilità quale fattore abilitante dei diritti, sia delle persone con disabilità che delle loro famiglie.

Le finalità indicate sono articolate in indirizzi e principi riferiti alle diverse aree di intervento dell’azione regionale: salute, vita indipendente e inclusione nella società, istruzione, formazione e lavoro, mobilità personale e libertà di movimento, informazione, comunicazione e partecipazione.

Tutti gli interventi previsti sono ispirati ai principi della progettazione universale e dell’accomodamento ragionevole, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Per l’attuazione degli interventi è previsto l’utilizzo del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, e del budget di salute, quali fondamentali strumenti di integrazione sociosanitaria, trasversali a tutte le aree.

Rispetto all’integrazione delle politiche, vengono istituiti importanti strumenti di pianificazione e controllo, individuati nell’Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, con compiti di studio e analisi, e nel Piano regionale della disabilità, documento destinato a raccogliere in maniera integrata le azioni di pianificazione delle Direzioni centrali dell’Amministrazione regionale.

Viene confermato il ruolo rappresentativo e di coordinamento della Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia, già previsto dalla legge regionale 41/1996.

Il riordino del sistema sociosanitario per la disabilità prevede che la titolarità dei servizi e interventi prima di competenza degli Enti gestori venga attribuita, con decorrenza 1° gennaio 2024, alle Aziende sanitarie regionali, in conformità a quanto previsto dai livelli essenziali di assistenza (LEA) nazionali.

Il passaggio di competenze riguarderà servizi e interventi di tipo residenziale e semiresidenziale, terapeutico-riabilitativi e socioriabilitativi finalizzati all’inserimento lavorativo; sarà realizzato attraverso un percorso partecipato con le rappresentanze dei Comuni e con gli enti del Terzo settore e dovrà concludersi necessariamente entro la fine del 2024.

Nel nuovo assetto istituzionale e organizzativo, ai Comuni sono riservati compiti in ambito socioassistenziale scolastico, socioeducativo, anche extra scolastico, nell’ambito dei trasporti individuali, delle soluzioni abitative alternative all’istituzionalizzazione e dei servizi domiciliari.

Presso ciascuna Azienda sanitaria regionale viene indentificata una specifica articolazione organizzativa funzionale di riferimento per la disabilità. All’interno delle Aziende sanitarie saranno strutturati i Servizi di integrazione lavorativa (SIL).

Al fine di sostenere i servizi e gli interventi attribuiti alla responsabilità delle Aziende sanitarie, è istituito il Fondo sociosanitario per la disabilità, composto da risorse sanitare e sociosanitarie atte a garantire i livelli essenziali di assistenza.

Particolare attenzione viene riservata agli enti del Terzo settore, con l’impegno della Regione a valorizzarne il ruolo, al fine di estendere e rafforzare la costruzione di un sistema di opportunità di salute, abitative, lavorative e di socializzazione per l’inclusione delle persone con disabilità.

È previsto che la Regione impieghi nelle leggi, nei regolamenti e negli atti amministrativi esclusivamente i termini “disabilità” e “persona con disabilità”, in applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, e promuova l’utilizzo di questo linguaggio da parte di tutti i soggetti pubblici e privati.

Vengono altresì promosse e sostenute iniziative di sperimentazione per l’innovazione del sistema dei servizi, incentrate sulla personalizzazione della risposta ai bisogni e a supporto dello sviluppo integrale della persona.

Nelle norme transitorie e finali si dispone che la nuova legge entri in vigore dal 1° gennaio 2023, abrogando contestualmente la legge regionale 41/1996, e si prevede un percorso di accompagnamento al processo di transizione al nuovo assetto istituzionale e organizzativo del settore, senza creare fratture e vuoti di sistema, garantendo in ogni caso la continuità dei servizi, degli interventi e dei finanziamenti.

Completa il provvedimento la clausola valutativa, che consentirà al Consiglio regionale di controllare lo stato di attuazione della legge e valutare i risultati ottenuti.

La legge, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 ottobre 2022 a maggioranza con modifiche, è stata trasmessa al Presidente della Regione per la promulgazione ed è stata pubblicata nel I Supplemento Ordinario n. 43 del 16 novembre 2022 al BUR n. 46 del 16 novembre 2022

Approfondimenti

Legge regionale 14 novembre 2022, n. 16

Iter leggi: disegno di legge regionale n. 173

Regione FVG

I Supplemento Ordinario n. 43 del 16 novembre 2022 al BUR n. 46 del 16 novembre 2022

 


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