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Legge di manutenzione della disciplina dell’organizzazione e del lavoro alle dipendenze della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e degli enti regionali. Modifiche alle leggi regionali 53/1981, 18/1996, 1/2000, 16/2010, 16/2021 e 22/2022

29.06.2023
Segreteria generale del Consiglio regionale
Posizione organizzativa supporto al processo legislativo negli ambiti della I Commissione permanente del Servizio giuridico - legislativo
Pubblicazione a cura della Struttura stabile Comunicazione istituzionale del Servizio Comunicazione e Informazione

La legge regionale, composta da 7 articoli, prevede delle modifiche alla normativa regionale di settore sia per adeguarla, senza incidere sull’assetto complessivo di sistema, all’attuale contesto organizzativo dell’ente Regione, sia per migliorare alcuni processi semplificandoli e utilizzando più efficacemente gli strumenti organizzativi già esistenti.

La più importante novità riguarda le modalità di conferimento dell’incarico di Vicedirettore centrale. Più nel dettaglio la legge prevede:

- all’articolo 1 la modifica dell’articolo 10 della legge regionale n. 18/1996 individuando in capo al Direttore generale, o equiparato dell’unità organizzativa di massima dimensione, la competenza al rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei Direttori centrali;

- all’articolo 2 la modifica dell’articolo 47 della legge regionale 18/1996 stabilendo che l’incarico di Vicedirettore centrale sia conferito dal Direttore centrale della struttura di massima dimensione;

- all’articolo 3 stabilisce che il Direttore centrale esprima un parere in ordine all’accoglimento o meno delle eventuali istanze di collocamento in aspettativa presentate dai dipendenti regionali;

- all’articolo 4 prevede che le competenze dell’ufficio procedimenti disciplinari siano attribuite alla Direzione centrale competente in materia di funzione pubblica;

- l’articolo 5 elimina la previsione del rimborso delle spese sostenute dal commissario per i dragaggi prevedendo unicamente un compenso omnicomprensivo;

- all’articolo 6 dispone l’abrogazione della disciplina sui gruppi di lavoro interdirezionali, poiché superata dagli strumenti disciplinati dal regolamento di organizzazione della Regione, nonché l’abrogazione della normativa che prevede la nomina di un commissario straordinario per la riqualificazione e lo sviluppo del Porto Vecchio di Trieste, preferendosi l’utilizzo degli strumenti organizzativi esistenti;

- l’articolo 7 dispone infine l’entrata in vigore del provvedimento con termini differiti.

La legge, approvata dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana del 21 giugno 2023 a maggioranza senza modifiche, è stata trasmessa al Presidente della Regione per la promulgazione e successiva pubblicazione.

Approfondimenti

Iter leggi: disegno di legge regionale n. 3

Banca dati: Legge regionale 29 giugno 2023, n. 11

RegioneFVG

I Supplemento Ordinario n. 21 del 30 giugno 2023 al Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 giugno 2023

 

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Disegno di legge regionale n. 3
Disegno di legge regionale n. 3