Informazioni ed eventi

Legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8

02.03.2023
Segreteria generale del Consiglio regionale
Posizione organizzativa supporto al processo legislativo negli ambiti della III Commissione permanente del Servizio giuridico - legislativo
Pubblicazione a cura della Struttura stabile Comunicazione istituzionale del Servizio Comunicazione e Informazione

Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno dei caregiver familiari.

La legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8 (Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno dei caregiver familiari), si propone di favorire la valorizzazione della figura e del ruolo del caregiver familiare, riconoscendo il valore sociale ed economico dell’attività di assistenza e cura non professionale e non retribuita prestata nel contesto familiare.

Il provvedimento, che consta di 10 articoli, definisce la figura del caregiver familiare, disciplina i rapporti del caregiver con il sistema dei servizi sociali e sanitari, prevede misure per valorizzare il caregiver familiare e al contempo tutelarlo nello svolgimento della sua attività.

Per caregiver familiare, si intende la persona definita dall’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

La nuova legge integra tale definizione, prevedendo che l’attività di caregiver possa essere svolta anche nei riguardi di un parente o di un affine entro il terzo grado, anche non convivente, o di una persona con la quale vi sia una comprovata relazione affettiva o amicale stabile.

L’attività di cura può essere svolta da un caregiver anche a favore di più assistiti. Il ruolo di caregiver familiare può essere riconosciuto a più di una persona per lo stesso assistito, individuando il caregiver principale.   

La figura del caregiver familiare è formalmente riconosciuta nell’ambito del processo di presa in carico della persona assistita, con una specifica previsione all’interno del progetto personalizzato di intervento predisposto dai Servizi sociali dei Comuni e dai servizi delle Aziende sanitarie, con il coinvolgimento del medico di famiglia e del pediatra di libera scelta.

La legge prevede misure specifiche per la valorizzazione e la tutela del caregiver, in particolare nell’ambito della conciliazione dei tempi di cura con i tempi di lavoro e di studio, attraverso la promozione di accordi con le associazioni dei datori di lavoro e il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e delle università.

Ai Servizi sociali dei Comuni e alle Aziende sanitarie è attribuito il compito di assicurare ai caregiver servizi di informazione e orientamento, consulenza e supporto psicologico, interventi di sostegno e sollievo.

Al fine di favorire l’accesso o il reinserimento lavorativo, viene data la possibilità al caregiver di accedere ai corsi di misure compensative del sistema di formazione regionale per il conseguimento della qualifica professionale di operatore socio sanitario (OSS).

Per l’attuazione degli interventi, è prevista l’approvazione da parte della Giunta regionale di un piano triennale attuativo, in cui saranno definite modalità e tempi di realizzazione delle azioni programmate, le risorse dedicate e le attività per il monitoraggio e la valutazione dei risultati.

Per il finanziamento della legge vengono stanziati complessivamente, per il triennio 2023-2025, 1.310.000 euro.

La legge, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13 febbraio 2023 all'unanimità con modifiche, è stata trasmessa al Presidente della Regione per la promulgazione e la successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Approfondimenti

Legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8

RegioneFVG

Supplemento Ordinario n. 10 - 1 marzo 2023

 


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