Modifica all’articolo 23 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia) in materia di autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.
Nel 2° supplemento ordinario n. 7 del 14 febbraio 2023 al Bollettino Ufficiale n. 6 dell’8 febbraio 2023 è pubblicata la legge regionale 10 febbraio 2023, n. 3 “Modifica all’articolo 23 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia) in materia di autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale”.
La legge regionale n. 3 è costituita da un unico articolo che modifica il comma 7 dell’articolo 23 della legge regionale n. 17 del 2007, legge cosiddetta “statutaria” sulla forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e sul sistema elettorale regionale, prevista dall'articolo 12 dello Statuto di autonomia che indica un particolare procedimento legislativo aggravato. Per questo, la legge è stata approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale.
La norma riguarda l’autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Con la modifica dell’articolo 23 della legge regionale n. 17 del 2007 si adegua la normativa regionale a quella statale che individua i pubblici ufficiali competenti a effettuare le autenticazioni previste dalle leggi elettorali. La modifica consiste nell’introdurre un rinvio generico alla normativa statale relativa alle elezioni della Camera dei deputati, con l’effetto di ampliare il numero dei soggetti competenti a eseguire l’autenticazione degli atti relativi al procedimento elettorale regionale. Sostanzialmente, la normativa regionale viene adeguata alla normativa statale che ha esteso la funzione di autenticazione agli avvocati iscritti all'albo e ai membri del Parlamento.
La modifica si rende opportuna perché, estendendo le categorie dei soggetti competenti ad autenticare nel procedimento per le elezioni regionali, in maniera analoga a quanto prevede la legge nazionale, si evitano discrasie, che possano creare confusione in fase applicativa, dubbie esclusioni in fase di presentazione delle candidature, contenziosi elettorali in questi casi.
La stessa normativa sui soggetti autenticatori si potrà applicare anche ai procedimenti relativi ai referendum abrogativi, propositivi e consultivi, nonché all’iniziativa popolare di leggi regionali, poiché la legge statutaria n. 5 del 2003, che disciplina tali istituti, rinvia all’articolo 23 della legge regionale n. 17 del 2007 per l’indicazione dei soggetti competenti a effettuare le autenticazioni.
Approfondimenti
Legge regionale 10 febbraio 2023, n. 3
RegioneFVG
Supplemento Ordinario n. 7 - 14 febbraio 2023
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