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Legge regionale 14 luglio 2026, n. 7:Principi e norme fondamentali del sistema Regione-Autonomie locali

21.07.2026
Segreteria generale del Consiglio regionale
Posizione organizzativa Assistenza, coordinamento e supporto alle attività delle Commissioni consiliari permanenti con prevalenza alla V Commissione
Pubblicazione a cura della Posizione organizzativa Comunicazione istituzionale e social media

Con questa legge vengono ridefiniti i livelli di governo del territorio: tornano le Province in Friuli Venezia Giulia, con organi eletti direttamente dai cittadini, per avvicinare le istituzioni ai territori e rafforzare i servizi, in particolare a favore dei Comuni più piccoli.

È pubblicata nel I Supplemento ordinario n. 21 del 15 luglio 2026 al BUR n. 28 del 15 luglio 2026 la legge regionale 14 luglio 2026, n. 7, che detta i principi e le norme fondamentali del sistema Regione-Autonomie locali. La legge delinea il nuovo assetto dell'ordinamento regionale fondato su tre livelli di governo: i Comuni, le Province e la Regione, a seguito della modifica dello Statuto speciale approvata con la legge costituzionale 26 gennaio 2026, n. 1, che ha previsto l'istituzione di nuovi enti di area vasta a elezione diretta.

 

Istituzione delle Province e soppressione degli EDR

Considerando la Provincia un ente necessario per rafforzare il governo del territorio e avvicinare le istituzioni ai cittadini, la legge regionale n. 7 istituisce le quattro Province del Friuli Venezia Giulia, le cui circoscrizioni corrispondono a quelle in cui operano attualmente gli Enti di decentramento regionale (EDR) — istituiti dalla legge regionale n. 21 del 2019 quale soluzione transitoria in vista della reintroduzione delle Province — e ne dispone conseguentemente la soppressione.

 

Ordinamento e organi delle Province

Riguardo all'ordinamento, la legge riprende la disciplina già applicata alle Province prima della loro soppressione. Gli organi delle Province sono: il Presidente, il Consiglio e la Giunta. Il numero dei consiglieri provinciali sarà determinato dalla legge regionale sul sistema elettorale, mentre il numero degli assessori sarà fissato dallo statuto della Provincia, entro il limite massimo di un quinto dei componenti del consiglio provinciale. In considerazione del numero limitato di funzioni attribuite nella fase di avvio, fino al 31 dicembre 2028 le Giunte provinciali saranno composte dal Presidente e da tre assessori.

 

Funzioni e competenze

In fase di avvio, le Province eserciteranno le funzioni di area vasta relative all'edilizia scolastica e alla viabilità, oltre a ulteriori funzioni di natura autorizzatoria e contributiva già assegnate alle Province prima della loro soppressione e attualmente esercitate dagli EDR. A decorrere dal 1° gennaio 2027 le Province subentreranno agli EDR nella totalità delle funzioni, del patrimonio e dei rapporti giuridici pendenti.

Con successive leggi regionali di settore saranno individuati ulteriori funzioni e compiti amministrativi in tredici settori. Le Province costituiranno inoltre un supporto tecnico-amministrativo ai Comuni di minori dimensioni demografiche nell'esercizio di funzioni che richiedono strutture specializzate, a decorrere dall'anno successivo a quello di insediamento degli organi.

 

Cabina di regia e riordino delle funzioni

È prevista l'istituzione di una cabina di regia per il riordino delle funzioni amministrative, che coordinerà l'attività di ricognizione, analisi e valutazione delle funzioni da trasferire alle Province, applicando criteri uniformi nell'ambito di una visione complessiva dell'assetto istituzionale. Successivamente saranno predisposte le prime leggi di settore che attribuiranno ulteriori funzioni ai nuovi enti di area vasta.

 

Revisione delle circoscrizioni provinciali

Decorso un anno dall'elezione degli organi, l'Assessore regionale alle autonomie locali, su proposta del Consiglio delle autonomie locali, convocherà conferenze con gli enti locali per monitorare l'assetto delle circoscrizioni provinciali e coordinarne l'eventuale riassetto, anche in relazione all'istituzione di nuove Province. Sulla base degli elementi emersi, la Giunta regionale approverà uno schema di disegno di legge recante la proposta del nuovo assetto, dal quale prenderà avvio la consultazione delle popolazioni interessate.

 

Elezioni e processo costitutivo

Le elezioni dei Presidenti e dei Consigli provinciali saranno indette al completamento del processo costitutivo delle Province, che richiede: l'adozione di almeno sei leggi regionali di settore; la disciplina dell'assetto organizzativo e della dotazione organica e finanziaria; il conferimento alle Province delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie.

 

Personale

Il personale regionale in servizio presso gli EDR sarà trasferito alle Province, garantendo la continuità dell'azione amministrativa. Al personale provinciale è assicurato il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale regionale.

 

Pubblicazione

Bollettino Ufficiale della Regione — I Supplemento Ordinario n.21 BUR n.28 del 15 luglio 2026

 

Approfondimenti

Banca dati Iter delle leggi