Testo unico degli interventi per la tutela delle donne vittime di violenza
La legge approvata dal Consiglio regionale interviene a tutela delle donne vittime di violenza e nel contrasto e prevenzione di atti violenti e discriminatori.
La nuova legge, approvata dal Consiglio regionale lo scorso 26 luglio, aggiorna i contenuti della legge regionale 17/2000, in materia di contrasto alla violenza sulle donne, e introduce nuove azioni e misure regionali per la tutela di altre persone vittime di atti violenti o discriminatori.
L’intervento regionale si articola attraverso la previsione di misure di protezione e sostegno a favore delle donne vittime di violenza e dei loro figli e figlie, la promozione di iniziative di prevenzione e sensibilizzazione sul fenomeno della violenza, in particolare nel settore della comunicazione e dei new media, la formazione e l’aggiornamento degli operatori dei servizi, il reinserimento delle vittime nel contesto sociale e lavorativo.
La legge disciplina il funzionamento delle strutture antiviolenza (i centri antiviolenza, le case rifugio, le case di semiatonomia, i centri per autori di violenza), prevede interventi a favore dei minori vittime di violenza assistita, misure di sostegno per gli orfani per crimini domestici, interventi di presa in carico dei soggetti autori di violenza, iniziative di protezione e sostegno alle vittime di violenza e di ogni forma di discriminazione.
La logica degli interventi per progetti, alla base della legge regionale 17/2000, viene rivista e aggiornata attraverso l’inquadramento degli interventi in termini di veri e propri servizi, coinvolgendo in una rete integrata gli attori istituzionali del sistema sociale e sanitario, in sinergia con le risorse del Terzo settore e con gli altri attori istituzionali e sociali impegnati nel contrasto alla violenza e alle discriminazioni.
Si prevede che modalità e tempi di realizzazione delle azioni siano definiti nell’ambito di un apposito piano triennale degli interventi, da approvarsi dalla Giunta regionale.
Gli interventi saranno finanziati attraverso un fondo unico, alimentato da risorse regionali e statali, le cui disponibilità saranno definite annualmente attraverso la legge di bilancio regionale.
Iter leggi: proposta di legge regionale n. 127
Banca dati: Legge regionale 6 agosto 2021, n. 12
Regione FVG: BUR SO 26 - 11 agosto 2021