Collegio regionale di garanzia elettorale

Elezioni 2023

Collegio regionale di garanzia elettorale

La legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, all'articolo 79 prevede l'istituzione del Collegio regionale di garanzia elettorale, quale organo preposto al controllo delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati dai candidati e dagli eletti, nonché dai partiti o gruppi politici che abbiano presentato propri gruppi di liste alle elezioni regionali, in ordine alle spese da loro sostenute nel corso della campagna elettorale. Tale organo, precedentemente costituito presso la Corte d'appello, come previsto dalla normativa statale, è ora incardinato presso il Consiglio regionale.

Il Collegio regionale di garanzia ha esaurito le sue funzioni a margine della seduta conclusiva n. 34 di data 29 gennaio 2024. Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 82, comma 4, l.r. n. 28/2007, il Collegio provvede alla pubblicità dei consuntivi presentati e dell’esito dei controlli esperiti rendendo disponibili i seguenti documenti riepilogativi dei lavori svolti:

 

Legge istitutiva

Il Collegio regionale di garanzia elettorale è stato istituito con la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. 

La disciplina delle spese di propaganda elettorale è contenuta nel Titolo VIII, Capo II, articoli 77 - 83 della legge.

 

Costituzione e durata del Collegio

Il Collegio regionale di garanzia elettorale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dal Consiglio regionale. I membri del Collegio sono scelti fra le seguenti categorie:

  • magistrati a riposo;
  • iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti e dei revisori dei conti;
  • professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche.

Il Collegio è costituito con decreto del Presidente della Regione, che fissa anche la data della prima riunione, nella quale il Collegio elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente. Il Collegio resta in carica fino alla conclusione delle operazioni di controllo delle spese elettorali previste dall'articolo 82 della legge regionale 28/2007.

Con Decreto n.654/GEN del 5 dicembre 2022, il Presidente del Consiglio regionale ha nominato i componenti e con Decreto del Presidente della Regione 17 gennaio 2023, n. 06/Pres è stato costituito il Collegio regionale di garanzia elettorale relativamente alle elezioni regionali dell’anno 2023.

Composizione

Nella riunione di insediamento del 31 gennaio 2023 il Collegio regionale di garanzia elettorale ha eletto tra i suoi componenti effettivi il Presidente e il Vicepresidente.

  • Antonella LONCIARI - Presidente
  • Piergiorgio STRIZZOLO - Vicepresidente
  • Andrea ZANUTTA - Componente effettivo

Come da Decreto del Presidente della Regione n. 06/Pres. del 17.01.2023 sono nominati quali componenti supplenti:

  • Stefano GROPAIZ
  • Fausto SALVADOR

 

Funzioni

Il Collegio regionale di garanzia elettorale riceve i rendiconti relativi ai contributi e ai servizi ricevuti e alle spese sostenute per la propaganda elettorale da parte dei:

  • candidati eletti;
  • candidati non eletti.

Il Collegio riceve inoltre il rendiconto delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento da parte dei partiti o gruppi politici che hanno presentato propri gruppi di liste alle elezioni. 

Il Collegio procede quindi alla verifica della regolarità dei rendiconti ricevuti. I rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio regionale di garanzia elettorale non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione. Qualora emergano delle irregolarità, entro il medesimo termine il Collegio le contesta all'interessato che ha facoltà, entro i successivi quindici giorni, di presentare memorie e documenti. Decorso quest'ultimo termine, il Collegio si pronuncia definitivamente sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti e avvia il procedimento per l'applicazione di eventuali sanzioni.

 

Sede e recapiti

Il Collegio di garanzia elettorale ha sede presso il Consiglio regionale, piazza Oberdan n. 6, 34133 Trieste.
Segreteria e Informazioni
Segreteria generale del Consiglio regionale
Servizio Organi di garanzia – struttura di supporto al Collegio regionale di garanzia elettorale:

Silvio Ruzzier
Tel. 040 377 3961
Belinda Berdufi
Tel. 040 377 3842
Manuela Minneci
Tel. 040 377 3867

dal lunedì al giovedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00, il venerdì dalle 9.00 alle 12.00
e-mail: cr.collegiogaranzia@regione.fvg.it

 

Adempimenti

Designazione del mandatario elettorale

L'articolo 80 della L.R. n. 28/2007 prevede che dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali coloro che intendano candidarsi alla carica di Presidente della Regione e alla carica di Consigliere regionale possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale.

Come disposto con Decreto del Presidente della Regione n. 16/Pres. del 31 gennaio 2023, la pubblicazione del manifesto da parte dei Sindaci di convocazione delle elezioni deve avvenire il 16 febbraio 2023. Ne consegue che da venerdì 17 febbraio 2023, le spese per la campagna elettorale rientrano nel particolare regime previsto dall'articolo 80 della legge regionale n. 28/2007.

Il nominativo del mandatario deve essere comunicato al Collegio regionale di garanzia elettorale, presso il Consiglio regionale, piazza Oberdan n. 6, 34133 Trieste - Ufficio Protocollo, che provvederà a rilasciare all'interessato la ricevuta dell'avvenuta comunicazione.

La comunicazione del nominativo del mandatario elettorale può essere inviata al Collegio – utilizzando l'apposito modulo predisposto dagli uffici e corredata dalla copia di un documento d’identità in corso di validità – tramite:

  • PEC al seguente indirizzo consiglio@certregione.fvg.it
  • il servizio postale con raccomandata A/R
  • presentata all’Ufficio Protocollo del Consiglio regionale – piazza Oberdan n. 6, 34133 Trieste, con i seguenti orari: 
    dal lunedì al giovedì mattina dalle ore 9.30 alle ore 12.30; pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.00;
    venerdì solo mattina dalle ore 09.30 alle ore 12.30.

La nomina va effettuata anche nell'ipotesi di raccolta di finanziamenti propri del candidato, salvo che lo stesso spenda meno di 10.000 euro, avvalendosi unicamente di denaro proprio.

Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario e nessun mandatario elettorale può assumere l'incarico per più di un candidato.

Il mandatario elettorale registra le operazioni di raccolta fondi relative alla campagna elettorale del candidato designante e provvede alla liquidazione delle spese elettorali, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario o postale. Nell'intestazione del conto deve essere specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato (esempio: Mario Rossi mandatario del candidato Alberto Verdi).

 

Limiti per le spese di propaganda elettorale - l.r. 28/2007, articolo 77

Candidati alla carica di presidente della Regione

Le spese per la propaganda elettorale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione non possono superare l'importo massimo di 300.000 euro.

Candidati alla carica di consigliere regionale. Limiti di spesa per candidati in una circoscrizione

Le spese per la propaganda elettorale di ciascun candidato alla carica di Consigliere regionale non possono superare l'importo massimo di 30.000 euro più 0,01 euro per ogni residente nella circoscrizione, sulla base dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

 

Candidati alla carica di consigliere regionale - limiti di spesa per candidati in una circoscrizione

Circoscrizione

Cifra fissa

Popolazione residente *

Cifra aggiuntiva (popolazione x 0,01)

Totale in Euro

Trieste

30.000

232.601

2.326,01

32.326,01

Gorizia

30.000

140.143

1.401.43

31.401,43

Udine

30.000

456.186

4.561.86

34.561,86

Tolmezzo

30.000

80.550

805,50

30.805,50

Pordenone

30.000

310.811

3.108,11

33.108,11

* dati dell'ultimo censimento ufficiale. Fonte: Regione autonoma FVG - Direzione Centrale Funzione pubblica, Autonomie locali e Coordinamento delle riforme - Servizio elettorale.

 

Limiti di spesa per candidati in più circoscrizioni

Nell'ipotesi in cui un candidato si presenti contemporaneamente in più circoscrizioni elettorali, l'importo sostenuto per le spese di propaganda non potrà comunque superare quello consentito per la circoscrizione più popolosa in cui si sia presentato, aumentato del 10%.

Partiti o gruppi politici

Le spese per la propaganda elettorale sostenute da ciascun partito o gruppo politico che partecipa alle elezioni non possono superare la somma risultante dall'importo di 1,20 euro moltiplicato per il numero complessivo dei residenti nelle circoscrizioni in cui il gruppo ha presentato liste.

Ad esempio, nell'ipotesi in cui un partito o gruppo politico presenti liste in tutte le cinque circoscrizioni elettorali potrà sostenere spese per € 1.464.349,20 (pari ad € 1,20 x 1.220.291 residenti in Regione) oltre a quelle in favore dei singoli candidati.

 

Partiti o gruppi politici - spese per la propaganda elettorale

Circoscizione

Popolazione residente*

Coefficiente

Totale in Euro

Trieste

232.601

1,2

279.121,20

Gorizia

140.143

1,2

168.171,60

Udine

456.186

1,2

547.423,20

Tolmezzo

80.550

1,2

96.660,00

Pordenone

310.811

1,2

372.973,20

TOTALE

1.220.291

 

1.464.349,20

* dati dell'ultimo censimento ufficiale

Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferita ai singoli candidati, ad eccezione del candidato alla carica di Presidente della Regione, ancorché sostenute dai partiti o dai gruppi politici di appartenenza, sono computate tra le spese dei candidati stessi, eventualmente pro quota, e devono essere quantificate da questi ultimi nel rendiconto previsto dall'articolo 81, comma 1, della legge.

 

Limiti ai contributi - L.R. 28/2007, articolo 80

I contributi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica ai candidati non possono superare l'importo di 20.000 euro.

 

Rendiconto ai sensi degli articoli 81 e 82 L.R. 28/2007

Entro 3 mesi dalla proclamazione, i candidati eletti e non eletti devono presentare al Collegio regionale di garanzia elettorale un rendiconto, corredato dalla documentazione giustificativa delle spese sostenute, dei contributi e dei servizi ricevuti per la propaganda elettorale, debitamente sottoscritto dal candidato e dal mandatario elettorale, ove previsto, con una delle seguenti modalità:

  • PEC al seguente indirizzo consiglio@certregione.fvg.it
  • tramite raccomandata A/R del servizio postale
  • presentazione all’Ufficio Protocollo del Consiglio regionale – piazza Oberdan n. 6, 34133 Trieste, con i seguenti orari: 
    dal lunedì al giovedì mattina dalle ore 9.30 alle ore 12.30; pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.00;
    venerdì solo mattina dalle ore 09.30 alle ore 12.30

Analogo adempimento spetta ai partiti o gruppi politici che hanno presentato propri gruppi di liste alle elezioni.

I rendiconti presentati si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità entro 180 giorni dalla ricezione.

Qualora emergano delle irregolarità, entro il medesimo termine il Collegio le contesta all'interessato, che ha facoltà, entro i successivi 15 giorni, di presentare memorie e documenti. Decorso quest’ ultimo termine, il Collegio si pronuncia definitivamente sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti e applica, se del caso, le sanzioni previste dall'articolo 83.

 

Sanzioni ai sensi dell'articolo 83 L.R. 28/2007

Per i candidati:

  • Mancato deposito del rendiconto nel termine previsto dall'articolo 81: il Collegio diffida a depositare la dichiarazione e, in caso di mancata presentazione della stessa entro i successivi 15 giorni dal ricevimento della diffida, applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 50.000 euro; per i candidati eletti la mancata presentazione comporta anche la decadenza dalla carica;
  • violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 77, commi 1, 2 e 5: sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo;
  • violazione dei limiti di spesa di importo pari o superiore al doppio da parte dei candidati eletti: sanzione amministrativa pecuniaria con decadenza dalla carica;
  • irregolarità nei rendiconti delle spese elettorali dei candidati o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro.

Per i partiti o gruppi politici che hanno presentato propri gruppi di liste:

  • mancato deposito del rendiconto: sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000;
  • mancata indicazione, da parte dei gruppi di liste, delle fonti di finanziamento: sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000;
  • violazione dei limiti di spesa: sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto.

 

Modulistica

Designazione del mandatario elettorale

Modelli per la rendicontazione delle spese elettorali sostenute dai candidati

La legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 nulla prevede circa le modalità di presentazione del rendiconto delle spese di propaganda elettorale.

Il Collegio regionale di garanzia elettorale propone, tuttavia, in forma collaborativa, alcuni modelli, che possono essere utilizzati dai candidati, in base alle diverse situazioni, per la rendicontazione delle spese.

Al fine di agevolare i calcoli nel prospetto di rendicontazione si invita a compilare il file excel messo a disposizione, da far pervenire via PEC a supporto della stessa.

Si mettono pertanto a disposizione dei candidati i seguenti modelli:

Candidati che hanno nominato il mandatario elettorale e hanno aperto il conto corrente bancario o postale.

 

Candidati che hanno speso meno di 10.000 euro, avvalendosi unicamente di denaro proprio e non hanno pertanto designato il mandatario elettorale (art. 80, c. 5 - L.R. 28/2007). Il modello potrà essere utilizzato anche da parte dei candidati che, trovandosi nella predetta condizione, abbiano usufruito pure di servizi dal partito o gruppo politico.

 

Candidati che non hanno sostenuto alcuna spesa per la propaganda elettorale, né hanno ricevuto servizi dal partito o gruppo politico.

 

Modello per la rendicontazione delle spese elettorali sostenute dai partiti o gruppi politici

La legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 nulla prevede circa le modalità di presentazione del rendiconto delle spese di propaganda elettorale sostenute dai partiti o gruppi politici che hanno propri gruppi di liste alle elezioni.

Il Collegio regionale di garanzia elettorale propone, tuttavia, in forma collaborativa, un modello, che può essere utilizzato dai partiti o gruppi politici, per la rendicontazione delle spese.

Al fine di agevolare i calcoli nel prospetto di rendicontazione si invita a compilare il file excel messo a disposizione, da far pervenire via PEC a supporto della stessa.

 

FAQ

Al fine di fornire alcuni chiarimenti su aspetti ritenuti di più difficile comprensione, si riportano di seguito alcuni quesiti e le relative risposte.

1. Chi non ha sostenuto alcuna spesa per la propaganda elettorale, quali documenti deve presentare al Collegio regionale di garanzia elettorale?

Chi non ha sostenuto alcuna spesa deve presentare una dichiarazione in cui attesti di non aver sostenuto alcuna spesa per la propaganda elettorale. Tale dichiarazione va presentata al Collegio di garanzia elettorale nel termine di tre mesi dalla proclamazione.

2. Le fatture delle spese devono essere intestate al candidato o al mandatario?

Le fatture e ogni altro documento di spesa vanno intestati al candidato e poi pagati dal mandatario. Nel caso in cui siano intestati al mandatario, vanno integrati in tutti gli esemplari specificando che quest'ultimo opera quale mandatario elettorale del candidato XY.

3. E' possibile che, per ragioni di urgenza nei pagamenti, determinate fatture vengano saldate direttamente dal candidato che poi si fa rimborsare dal mandatario attraverso uno storno dal conto corrente?

Non è possibile, in quanto così operando viene meno la logica complessiva del sistema che vuole che tutte le operazioni di entrata e uscita siano fatte dal mandatario attraverso modalità che ne consentano la tracciabilità.

4. Con quali modalità devono avvenire i pagamenti delle spese di propaganda elettorale?

Il Collegio ritiene che i pagamenti debbano avvenire con modalità tracciabili; eventuali prelievi in contanti, qualora strettamente necessari, andranno effettuati direttamente allo sportello dell’istituto bancario o postale e dovranno riportarne la causale. Inoltre, l’eventuale utilizzo del bancomat deve essere limitato ai soli pagamenti POS.

5. E' possibile detrarre fiscalmente i contributi elettorali erogati ai candidati consiglieri regionali da persone fisiche, associazioni o persone giuridiche? Si applica per analogia la norma nazionale?

La normativa relativa alla detrazione fiscale di contributi elettorali fa riferimento esclusivamente alle elargizioni a favore dei partiti o movimenti politici e non ai singoli candidati. La materia comunque non rientra tra le competenze del Collegio regionale di Garanzia elettorale.

6. Quali sono “gli oneri passivi” calcolabili in maniera forfettaria di cui al comma 2 dell’art. 78 della l.r. 28/2007?

Per “oneri passivi” di cui al quesito, si intendono eventuali interessi passivi, commissioni bancarie, spese tenuta conto, ecc. relativi a conti correnti bancari o postali accesi per le spese della campagna elettorale di candidati.

7. Qualora un candidato si avvalga solo di fondi propri, può superare il limite di 20.000 euro previsto dal comma 4 dell'articolo 80 della L.R. 28/2007 per i contributi erogati da ciascuna persona?

E' possibile che il candidato che si avvale esclusivamente di fondi propri superi l'importo di 20.000 euro, naturalmente purché rimanga entro il tetto di spesa previsto dall'articolo 77 della l.r. 28/2007. Resta inteso che, avendo il candidato superato il limite di 10.000 euro previsto dall’art. 80 c.5 della citata l.r. 28/2007, deve provvedere comunque alla nomina del proprio mandatario.

8. Il limite di contributo previsto dal comma 4 dell'art. 80 della l.r. 28/2007 si applica anche ai finanziamenti diretti dei partiti politici - attraverso il mandatario elettorale - ai candidati Presidente della Regione?

Il Collegio di garanzia ritiene che il tetto di 20.000 euro previsto dall’art. 80 comma 4 della l.r.28/2007 quale limite di contributi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica valga anche per i partiti e/o movimenti politici con riferimento ad eventuali contributi concessi ai candidati Presidente e ai candidati alla carica di consigliere.

9. E’ sanzionabile un candidato che per effetto del 20% delle spese forfettarie superi il limite dei 10.000 euro entro il quale non è prevista la nomina del proprio mandatario?

Sì, se il candidato non ha provveduto alla nomina di un proprio mandatario è sanzionabile.

10. Le spese indicate al comma 2 dell'articolo 78, calcolate in misura forfetaria del 20% delle spese ammissibili e documentate di cui al comma 1 dello stesso articolo 78, consentono di superare il tetto di spesa indicato all'art. 77 comma 1?

A parere del Collegio le spese calcolate a forfait non consentono di superare i tetti di spesa stabiliti dalla legge.

In merito al citato articolo 78 il Collegio, per una migliore comprensione della norma, ha fornito le seguenti indicazioni: le spese previste dal comma 2 dell'articolo 78 sono calcolate in misura forfetaria, in percentuale fissa del 20% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate detratte le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi.

Trattandosi di una presunzione di legge, dette spese, nella misura del 20% dell’ammontare delle spese ammissibili e documentate detratte le spese di cui sopra, dovranno essere indicate nel rendiconto ai fini della verifica del rispetto del limite massimo di spesa previsto e saranno comunque computate, anche se non espressamente riportate.

Si fornisce di seguito il computo dell'ammontare massimo per le spese documentabili, suddiviso per circoscrizione, al fine di rispettare i limiti massimi di spesa.

 


Ammontare massimo spese documentabili per circoscrizione

Circoscrizione

Tetti di spesa
(art.77)

Ammontare massimo delle spese documentabili
(art. 78, c. 1)

Spese forfettarie
(art. 78, c. 2)

A

B

C

D

Trieste

32.326,01

26.938,34

5.387,67

Gorizia

31.401,43

26.167,86

5.233,57

Udine

34.561,86

28.801,55

5.760,31

Tolmezzo

30.805,50

25.671,25

5.134,25

Pordenone

33.108,11

27.590,09

5.518,02

Legenda

A = singole circoscrizione elettorali;

B = Tetto di spesa pari alla somma di C + D non superabile in alcun caso;

C = ammontare massimo di spese documentabili che sono quelle elencate dall’articolo 78, comma 1, lettere da a) ad f);

D = ammontare delle spese forfettarie che vengono comunque calcolate nella misura del 20% di C. Nel caso vi siano spese relative ai locali per le sedi elettorali, di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali nonché per gli oneri passivi l’ammontare delle stesse deve essere scorporato dal totale delle spese documentate prima di procedere al calcolo del 20% di spese forfettarie. 

Si fa presente che, nel caso in cui il candidato si presenti in più circoscrizioni, si dovrà fare riferimento ai limiti previsti dall'art. 77, comma 2. La spesa a forfait, nella misura fissa del 20% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate detratte le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sarà computata anche relativamente al rendiconto del candidato alla carica di Presidente della Regione.

Esempio quesito n. 10

Spese sostenute dal candidato tramite il suo mandatario:

art. 78 lett. a) = euro 1.000,00 di cui euro 200,00 relative ai locali per sedi elettorali;

art. 78 lett. b) = euro 7.000,00

art. 78 lett. c) = euro 3.000,00

art. 78 lett. d) = euro 4.000,00

art. 78 lett. e) = euro 2.000,00

art. 78 lett. f) = euro 5.000,00

 

Spese sostenute dal partito o gruppo politico riferite allo stesso candidato:

art. 78 lett. a) = 1.000,00 euro di cui euro 200,00 relative ai locali per sedi elettorali;

art. 78 lett. b) = 1.000,00 euro

art. 78 lett. c) = 1.000,00 euro

art. 78 lett. d) = 1.000,00 euro

art. 78 lett. e) = 1.000,00 euro

art. 78 lett. f) = 2.000,00 euro

Totale spesa ammissibile e documentate** (a+b+c+d+e+f candidato) + (a+b+c+d+e+f partito) = euro 29.000,00 euro.

Spesa forfettaria (art. 78 c. 2, pari al 20% delle spese ammissibili detratte quelle relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e di soggiorno, telefoniche e postali nonché gli oneri passivi) cioè 20% di (29.000 – 200,00 - 5.000,00 – 200,00 – 2.000,00) = euro 4.320,00.

TOTALE RENDICONTO USCITE**:

Totale spesa ammissibile documentata - le spese di cui al comma 2, art. 78 + il 20% delle spese forfettarie di cui all’art. 78 c. 2 (29.000,00 – 7.400,00 * + 4.320,00 = 25.920,00).

* somma di (200,00 + 5.000,00 + 200,00 + 2.000,00)

**Entrambi gli importi devono rispettare il limite di cui all’art. 77

Le spese sostenute rientranti in quelle di cui al comma 2, dell’art. 78 vanno quindi comunque rendicontate analiticamente.

11. Il candidato che spenda solo fondi propri per un importo inferiore a 10.000 euro e riceva servizi dal gruppo politico (“santini elettorali”) è tenuto a nominare il mandatario elettorale?

Il candidato, che spenda fondi propri per un importo inferiore a 10.000 euro e riceva servizi dal gruppo politico di appartenenza, non è tenuto a nominare un mandatario elettorale; dovrà peraltro dare atto dei servizi ricevuti nella rendicontazione finale.

12. Il candidato che riceve un unico contributo (fondi) dal suo partito inferiore a 10.000 euro deve nominare il mandatario?

Sì, poiché secondo il disposto dell'articolo 80, comma 5, il candidato non è tenuto a designare il mandatario elettorale solo nel caso in cui spenda meno di 10.000 euro e si avvalga unicamente di denaro proprio.

13. Se il mandatario del candidato consigliere regionale riceve una somma di denaro inferiore o pari a 1.000 euro, ricavata da una raccolta fatta durante una cena, come può versare il denaro sul conto corrente? Deve riportare i nomi di chi ha fatto la donazione?

Se i fondi sono riconducibili ad un'associazione o ad un comitato, la causale sarà "contributo in contanti ricevuto dall'associazione X o dal comitato Y".

Nel caso in cui i contributi provengano da persone fisiche e siano di importo unitariamente non superiore ai 1.000 euro, non è necessario indicare i singoli nominativi, ma si potrà indicare genericamente "somma raccolta in occasione della cena di data x con contributi individuali unitariamente non superiori a 1.000 euro".

Infatti l'art. 81, comma 2, prevede che i contributi e servizi provenienti da persona fisica di importo pari o inferiore a 1.000 euro devono essere rendicontati, ma non è necessario riportare l'indicazione nominativa.

14. Se il candidato riceve da un parente o da un amico una somma di denaro per la campagna elettorale, chi deve versare la somma nel conto corrente intestato al mandatario e quale causale deve indicare?

Il mandatario elettorale deve sempre versare in prima persona il denaro ricevuto in contanti sul conto appositamente aperto. E' lui infatti il soggetto preposto ad effettuare i versamenti.

Nel caso di contributo ricevuto da persone fisiche, anche se parenti o amici, e di importo superiore a 1.000 euro, il mandatario farà il versamento e come causale indicherà "contributo del sig. XY".

Per versamenti di importo inferiore o pari a 1.000 euro si rimanda alla risposta del quesito n. 13.

15. Nel caso affluiscano sul conto corrente più fondi di quelli previsti come tetti di spesa, cosa deve fare il mandatario?

Ai fini del controllo del rendiconto rileva soltanto che non vengano superati i limiti di spesa previsti dalla legge e che sia rispettato il limite di 20.000 euro per i contributi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica; sull'eventuale superamento dei fondi raccolti sul conto corrente rispetto al tetto di spesa nulla dice la legge regionale 28/2007. Si ricorda peraltro che i fondi sono raccolti per il finanziamento della campagna elettorale e l'utilizzo degli stessi in misura superiore ai tetti di spesa previsti è soggetto a sanzione.

16. Cosa avviene dell'eventuale saldo attivo che si verifica sul conto corrente alla chiusura della campagna elettorale?

Il mandatario alla fine della campagna elettorale estingue il conto indicando l'eventuale saldo e allegando l'estratto conto alla rendicontazione. Come detto, nulla dice la legge regionale 28/2007 sull'eventuale saldo attivo, se non che tutte le spese elettorali dovranno essere pagate tramite il conto corrente e rendicontate entro il termine di tre mesi dalla proclamazione, come specificato dall'articolo 81.

17. A chi deve essere intestato il conto corrente bancario o postale dove confluiscono i contributi volontari o i fondi del candidato necessari a sostenere le spese della campagna elettorale?

Il conto corrente bancario o postale di cui al quesito deve obbligatoriamente essere intestato al mandatario elettorale, come previsto dall’art. 80, comma 4, l.r. 28/2007 che espressamente dice “Nell’intestazione del conto deve essere specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato”.

18. I partiti e i movimenti politici che partecipano alla tornata elettorale devono attivare specifici conti correnti bancari o postali?

Sì, il Collegio lo ritiene opportuno per ragioni di miglior trasparenza.

19. Le fatture presentate al Collegio di garanzia elettorale per la rendicontazione delle spese sostenute nell’ambito della campagna elettorale devono essere in originale o possono essere anche in fotocopia?

Il Collegio ritiene che, in allegato al rendiconto delle spese per la campagna elettorale, possano essere presentate anche copie o stampe delle fatture (elettroniche e non) comprovanti le spese sostenute. Ferma la facoltà del Collegio di richiedere l’esibizione dell’originale.

20. Con quali modalità i partiti o i Gruppi politici che hanno presentato proprie liste alle elezioni presentano al Collegio regionale di garanzia elettorale il rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento?

I partiti o gruppi politici che si presentano con proprie liste alle elezioni devono presentare rendiconti analitici e documentati secondo le modalità di cui all’art. 81 della l.r. 28/2007. Inoltre, nei rendiconti devono essere riportati i nominativi dei candidati ai quali abbiano fornito contributi o servizi.

21. Il mandatario elettorale di un candidato può essere a sua volta candidato nella medesima competizione elettorale?

Il Collegio ritiene che per ragioni di opportunità un mandatario elettorale non possa essere contemporaneamente candidato nella medesima competizione elettorale.

22. Qualora, per ragioni di carattere temporale, la chiusura ufficiale del conto corrente bancario o postale non fosse compatibile con i tempi di rendicontazione al Collegio di garanzia elettorale, come deve comportarsi il candidato?

Il candidato potrà richiedere all’istituto bancario o alla posta un estratto conto provvisorio, curando il successivo invio della documentazione di chiusura definitiva quando questa gli perverrà dall’istituto bancario o dalla posta.

23. Il 20% delle spese forfettarie va ricompreso nei tetti di spesa previsti dall’art. 77, l.r. 28/2007?

Sì, nei tetti di spesa previsti dall’art. 77 va ricompreso anche il 20% delle spese forfettarie sia che il candidato abbia nominato il mandatario, sia che non lo abbia nominato ai sensi dell’art. 80, comma 5, l.r. 28/2007.

24. Chi può presentare il rendiconto per il partito o gruppo politico ai sensi dell’art. 81, comma 3, della L.R. n. 28/2007?

Il rendiconto delle spese per la campagna elettorale deve essere presentato esclusivamente e sottoscritto dal rappresentante legale, allegando idonea documentazione che attesti i poteri di rappresentanza.

25. Come deve venire valutato e rendicontato il conferimento a titolo gratuito di beni e/o prestazioni d’opera/servizi?

I beni e/o le prestazioni d’opera/servizi, anche se conferiti a titolo gratuito, devono essere sempre indicati, quali voci delle entrate, nel rendiconto presentato dal candidato.
Dal punto di vista valutativo, nel caso in cui il conferente sia:

-  un operatore economico commerciale/professionale: nel rispetto della normativa fiscale, dovrà essere emesso apposito documento dal quale emerga il valore dei beni e/o delle prestazioni d’opera/servizi;

- un soggetto privato (NON IVA): dovrà essere comunque attribuito un “valore normale di mercato”, intendendo come tale il prezzo o il corrispettivo per beni o prestazioni della stessa specie, natura o tipologia.

Resta inteso che il valore così determinato concorre ai tetti di spesa di cui alla Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28.