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Legge regionale 28 marzo 2024, n. 1

Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2024 delle consultazioni elettorali e disposizioni in materia di elezioni comunali e regionali. Modifiche alle leggi regionali 19/2013 e 28/2007
02.04.2024
Segreteria generale del Consiglio regionale
Posizione organizzativa supporto al processo legislativo negli ambiti della V Commissione permanente del Servizio giuridico - legislativo
Pubblicazione a cura della Struttura stabile Comunicazione istituzionale del Servizio Comunicazione e Informazione

La legge regionale 28 marzo 2024, n. 1 “Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2024 delle consultazioni elettorali e disposizioni in materia di elezioni comunali e regionali. Modifiche alle leggi regionali 19/2013 e 28/2007”, approvata a maggioranza dal Consiglio regionale il 21 marzo 2024, è pubblicata nel 2° Supplemento Ordinario n. 6 del 29 marzo 2024, al Bollettino Ufficiale n. 13 del 27 marzo 202.

La legge regionale 1/2024 introduce alcune modifiche alla disciplina delle elezioni comunali e alcune norme di carattere tecnico riguardanti sia le elezioni comunali che quelle regionali.

L’articolo 1 reca la definizione di “popolazione” dei comuni ai fini elettorali: è quella determinata con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati del censimento permanente della popolazione.

Con l’articolo 2 viene modificata la normativa in materia di numero dei mandati consecutivi dei sindaci dei comuni della fascia demografica che va da 1.001 a 15.000 abitanti. In particolare, mantenendo un numero di mandati illimitati per i sindaci dei comuni sino a 1.000 abitanti, si porta a tre il numero dei mandati consecutivi consentiti nei comuni della fascia demografica da 1.001 a 15.000 abitanti. Il numero dei mandati consentiti andrà calcolato a partire dal 2013, anno in cui è entrata in vigore la disciplina originaria della legge regionale 19/2013. Pertanto, i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti che hanno già ricoperto per due mandati consecutivi la carica (a seguito delle elezioni 2014 e 2019), avranno la possibilità di un terzo mandato nel 2024, possibilità che, a normativa vigente, era già prevista per i comuni con popolazione da 1.001 a 5000 abitanti.

L’articolo 3 introduce una modifica al sistema elettorale dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la cui finalità è rendere meno frequenti i casi di secondo turno di votazione, c.d. ballottaggio (già escluso nei comuni con meno di 15.000 abitanti). Con la modifica dell’articolo 15 della legge regionale 19/2013 si prevede che venga proclamato eletto al primo turno il candidato sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi.

Particolari previsioni dello stesso articolo 15 modificato intendono risolvere possibili casi di parità di voti tra candidati e di cifre elettorali di liste o gruppi di liste: qualora due candidati abbiano entrambi ottenuto un numero di voti validi pari o superiore al quaranta per cento, è proclamato eletto sindaco il candidato che ha conseguito il maggiore numero di voti validi; in caso di parità di voti tra i due candidati è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale; in fine, in caso di parità anche di cifra elettorale è proclamato eletto sindaco il candidato più giovane di età.

A seguito dell’approvazione in Aula di un emendamento trasversale, l’articolo 8 della legge regionale 1/2024, modificando l’articolo 71 della legge regionale 19/2013, prevede che, nel caso in cui si presenti un solo candidato alla carica di sindaco, non è più necessario superare il quorum del 50 per cento dei votanti per eleggere il primo cittadino, ma è sufficiente che il numero dei votanti non sia inferiore al quaranta per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

Con la modifica dell’articolo 106 della legge regionale 19/2013 si prevede di disciplinare con regolamento modalità e termini di raccolta, conservazione e divulgazione dei dati elettorali, al fine di adeguare le disposizioni in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali al regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679). Viene inoltre modificata la modalità di acquisizione dei dati degli amministratori locali, che sarà informatizzata mediante l’applicativo già in uso per la gestione degli eventi elettorali.

Gli articoli 5 e 6 sostituiscono nella legge regionale 19/2013 il termine ormai superato “handicap” o il modo di citare i dispositivi per la mobilità delle persone disabili.

Approfondimenti

Legge regionale 28 marzo 2024, n. 1

Iter leggi: Disegno di legge regionale  n. 15

RegioneFVG

II Supplemento Ordinario n. 6 del 29 marzo 2024 al BUR n. 13 del 27 marzo 2024

 

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Legge regionale 28 marzo 2024, n. 1
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