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Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali

E' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione (Supplemento ordinario n. 29 del 29 giugno 2016 al BUR n. 26 del 29 giugno 2016) la legge regionale 28 giugno 2016, n.10 di modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012.

La vecchia raccolta delle leggi regionaliLa legge, approvata dal Consiglio regionale, a maggioranza con modifiche, nella seduta del 23 giugno 2016, deriva da uno stralcio (106-02) al disegno di legge "Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007" deliberato dall'Aula consiliare il 27 luglio 2015.

Le principali modifiche apportate alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), riguardano:

- la riduzione del numero di funzioni che le Unioni territoriali intercomunali (UTI) dovranno esercitare in fase di avvio dal 1° luglio 2016 e le modalità di esercizio delle funzioni di cui all’articolo 27 della legge regionale 26/2014 che potranno ora essere esercitate, oltre che avvalendosi degli uffici dell’UTI, sia singolarmente, sia tramite convenzione stipulata anche soltanto tra alcuni dei Comuni appartenenti all’UTI, purché siano rispettate le soglie demografiche indicate dalla norma (modifiche all’art. 26 e sostituzione dell’art. 27 della legge regionale 26/2014);

- il differimento al 1° agosto 2016 della soppressione delle Comunità montane e del trasferimento delle loro funzioni ai Comuni per l’esercizio in forma associata tramite le UTI.

- il differimento al 31 dicembre 2016 del termine per lo scioglimento delle associazioni intercomunali, consentendo di mantenere operative le convenzioni attuative aventi per oggetto le funzioni e i servizi previsti dagli articoli 26 e 27 della legge regionale 26/2014 fino al 31 dicembre 2017, termine da cui decorre la piena operatività delle UTI per tutte le funzioni e i servizi previsti dagli articoli citati.

Ulteriori modifiche riguardano le disposizioni che destinavano la quota di perequazione del fondo ordinario transitorio comunale solo ai Comuni facenti parte di Unione territoriale intercomunale prevedendo, per l’anno 2016, che la quota di perequazione sia ripartita, concessa ed erogata a favore di tutti i Comuni, anche se non aderenti alle UTI (modifiche ad art. 45 della legge regionale 18/2015 e art. 38 della legge regionale 3/2016).

E’ stata inoltre disposta la riduzione del termine di pubblicazione delle modifiche agli statuti degli enti locali, al fine della loro entrata in vigore.

Le modifiche alla legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) riguardano l’organizzazione e il funzionamento dei Corpi di polizia locale.

>7/7/2016
Segreteria generale
Servizio processo legislativo - Area Giuridico legislativa

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