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Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale

E’ pubblicata nel I Supplemento Ordinario n. 36 del 4 dicembre 2019 al BUR n. 49 del 4 dicembre 2019 la legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale”, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14 novembre 2019.

Finalità della legge è quella di realizzare, per mezzo del superamento delle Unioni territoriali intercomunali previste dalla legge regionale 26/2014, un sistema Regione – Autonomie locali volto al miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini e di promuoverne lo sviluppo sociale, economico e culturale nel rispetto dei principi di adeguatezza, sussidiarietà, differenziazione, partecipazione, semplificazione, economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa.

La legge lascia i Comuni liberi di scegliere tra tre forme di gestione associata delle funzioni e dei servizi: 1) le convenzioni; 2) le Comunità, quale ente locale con personalità giuridica; 3) le Comunità di montagna.

Riguardo alle Comunità, i consigli dei Comuni partecipanti ne approvano l’atto costitutivo e lo statuto.

Lo statuto della Comunità può prevedere l’istituzione di una o più sedi operative per l’esercizio di servizi di prossimità, sulla base dei principi di differenziazione e adeguatezza.

L’Assemblea, costituita dai Sindaci dei Comuni partecipanti alla Comunità, è l’organo di indirizzo politico-amministrativo e ad essa compete l’adozione di alcuni atti fondamentali. Ciascun Sindaco esprime in Assemblea un voto. La gestione dell’ente viene affidata al Comitato esecutivo, scelto dall’Assemblea dei Sindaci con il metodo del voto limitato, con l’obiettivo, anche qui, di dare voce e peso a tutti i Comuni che fanno parte della Comunità. I componenti del Comitato esecutivo possano essere scelti, oltre che fra gli amministratori dei Comuni che fanno parte della Comunità, anche fra cittadini in possesso dei requisiti per essere eletti alla carica di consigliere comunale.

Riguardo alle Comunità di montagna (1. Carnia, 2. Canal del Ferro e Val Canale; 3. Gemonese;4. Destra Tagliamento e Dolomiti Friulane; 5. Natisone e Torre), i Comuni di montagna esercitano tramite la Comunità le funzioni di tutela del territorio montano e di promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale della montagna, nonché esercitano alcune funzioni e servizi comunali.

A decorrere dall’1 gennaio 2021 le Comunità di montagna esercitano inoltre le funzioni relative alla concessione dei contributi ai piccoli esercizi commerciali e le funzioni in materia di autorizzazione alla raccolta dei funghi nel territorio regionale.

Entro il 30 giugno 2020, i Comuni ricompresi nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane possono deliberare la costituzione di un’ulteriore Comunità di montagna.

Il Consorzio Comunità Collinare del Friuli è trasformato di diritto in Comunità collinare del Friuli, che diventa pertanto ente associativo obbligatorio al pari delle Comunità di montagna e che subentra nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al Consorzio e all’UTI Collinare. Entro il 30 giugno 2020, l’Assemblea consortile, previa deliberazione dei rispettivi consigli comunali, adottata a maggioranza assoluta dei componenti, approva lo statuto della Comunità.

Le Comunità e le Comunità di montagna possono affidare la gestione dell’ente a un Direttore generale nominato dal Presidente

Le Comunità e le Comunità di montagna garantiscono i diritti previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia di tutela delle minoranze linguistiche, dalle convenzioni internazionali e dai trattati sottoscritti dal Governo italiano.

La legge regionale, riguardo alle funzioni ex provinciali allocate presso le UTI di cui fanno parte i Comuni ex capoluogo di provincia (UTI del Noncello, UTI del Friuli centrale, UTI Collio-Alto Isonzo e UTI Giuliana), prevede che dall’1 luglio 2020 siano trasferite alla Regione per essere poi gestite da un Ente di decentramento regionale (EDR), quale soluzione transitoria in vista dell’istituzione di nuovi enti di area vasta.

Si prevede quindi l’istituzione di quattro enti sub-regionali aventi una competenza territoriale corrispondente a quella delle soppresse Province, ai quali vengono attribuite le funzioni ex provinciali, tra cui assume preminente rilievo quella dell’edilizia scolastica di secondo grado, rendendo in tal modo possibile lo scioglimento anche delle UTI sopra citate.

Gli EDR sono enti funzionali della Regione con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile, sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione.

In ciascun ambito territoriale di competenza degli EDR sono istituite le Conferenze territoriali per l’edilizia scolastica, con funzioni consultive e di indirizzo in materia di interventi per l’edilizia scolastica di secondo grado. Le Conferenze hanno sede presso i rispettivi EDR, i quali assicurano l’attività di supporto amministrativo.

Gli EDR costituiscono inoltre ambiti di riferimento per l’esercizio delle funzioni di Centrale di Committenza finalizzate all’acquisizione di beni e servizi, ai sensi della normativa nazionale e regionale sui contratti pubblici.

La legge regionale reca la disciplina transitoria per il definitivo superamento delle UTI e la loro cancellazione dall’ordinamento regionale: i Comuni aderenti a un’Unione che non intendono partecipare alla trasformazione dell’Unione in Comunità deliberano il recesso dall’Unione entro il 31 marzo 2020. Qualora nessun Comune intenda partecipare alla trasformazione si procede allo scioglimento dell’Unione. In vece, nel territorio collinare la trasformazione del Consorzio Comunità Collinare in Comunità risulta di fatto obbligatoria e nel territorio montano le Comunità di montagna subentreranno nel patrimonio e nelle funzioni sovracomunali già esercitate dalle soppresse Comunità montane.

La fase transitoria dovrà comunque concludersi nel termine ultimo del 31 dicembre 2020, termine entro il quale le Unioni territoriali intercomunali, di cui alla legge regionale 26/2014, dovranno essere definitivamente superate.

 

mod.  24/12/2019

Iter leggi - ddl 71/XII

Banca dati normative regionalli - lr 21/2019

 

Regione FVG
Bollettino Ufficiale I SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 36 DEL 4 DICEMBRE 2019 AL BUR N. 49 DEL 4 DICEMBRE 2019 - LR 29 novembre 2019, n. 21 - Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale

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