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Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26

La legge, approvata dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 30 luglio, alloca più di 40 milioni di euro per fronteggiare la crisi economica causata dall’epidemia da Covid-19 destinandoli a interventi considerati strategici per il rilancio dell’economia regionale.

Tra gli interventi più rilevanti: il contributo per le assunzioni alle imprese che si traferiscono in regione, il sostegno alle famiglie, allo sport, in particolare al Festival olimpico della gioventù europea Eyof 2023, alla cultura, alle attività produttive, alla viabilità, al turismo e all’agricoltura.

Dal punto di vista strutturale, la legge di assestamento è composta, come di consueto, da una parte redatta in articoli (16) che contengono interventi nuovi o modifiche di interventi esistenti che trovano nella legislazione vigente adeguato quadro normativo di riferimento e da una parte tabellare di rifinanziamenti e definanziamenti nei diversi settori di intervento.

In particolare, l’articolo 1 contiene le disposizioni di carattere finanziario relative alla quantificazione dell’avanzo finanziario, alle entrate, alle assegnazioni vincolate, ai mutui e all’aggiornamento delle previsioni di cassa (con le allegate Tabelle da A2 ad A6).

Gli articoli da 2 a 12 sono organizzati per macro aree di intervento e constano di una parte normativa relativa a nuove autorizzazioni o a modifiche di interventi esistenti che trovino, nella legislazione vigente, un adeguato quadro normativo di riferimento e di una parte tabellare comprensiva anche di rifinanziamenti e definanziamenti nei diversi settori di intervento al fine di migliorare l’utilizzo delle risorse a disposizione (con le Tabelle da B a L allegate ai rispettivi articoli).

L’articolo 13 autorizza il riconoscimento di posizioni debitorie non considerate precedentemente in bilancio ma legittime sotto il profilo sostanziale (con le allegate Tabelle M e N).

L’articolo 14 dispone la copertura finanziaria generale del provvedimento, mentre l’articolo 15 contiene la Nota integrativa (nell’allegata Tabella O), nonché l’Atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere.

L’articolo 16 dispone infine l’entrata in vigore del provvedimento il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR).

Approvata dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 30 luglio 2020 a maggioranza con modifiche, la legge è stata trasmessa al Presidente della Regione per la promulgazione e successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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Legge regionale 6 agosto 2020, n. 15

Regione FVG

III Supplemento ordinario n. 28 del 10 agosto 2020 al Bur n. 32 del 5 agosto 2020

Ult.mod. 12/8/2020

Segreteria generale del Consiglio regionale

Posizione organizzativa supporto al processo legislativo negli ambiti della I Commissione permanente del Servizio giuridico - legislativo

Pubblicazione a cura della Struttura stabile Comunicazione istituzionale del Servizio Comunicazione e informazione

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