Il Consiglio regionale

Domande Frequenti (FAQ)

Quesito n. 1: le fatture delle spese devono essere intestate al candidato o al mandatario?

Risposta:
Le fatture e ogni altro documento di spesa vanno intestati al candidato e poi pagati dal mandatario. Nel caso in cui siano intestati al mandatario, vanno integrati in tutti gli esemplari specificando che quest'ultimo opera quale mandatario elettorale del candidato XY.

Quesito n. 2: e' possibile che, per ragioni di urgenza nei pagamenti, determinate fatture vengano saldate direttamente dal candidato che poi si fa rimborsare dal mandatario attraverso uno storno dal conto corrente?

Risposta:
Non è possibile, in quanto così operando viene meno la logica complessiva del sistema che vuole che tutte le operazioni di entrata e uscita siano effettuate dal mandatario attraverso modalità che ne consentano la tracciabilità.

Quesito n. 3: e' possibile detrarre fiscalmente i contributi elettorali erogati ai candidati consiglieri regionali da persone fisiche, associazioni o persone giuridiche? si applica per analogia la norma nazionale?

Risposta:
La normativa relativa alla detrazione fiscale di contributi elettorali fa riferimento esclusivamente alle elargizioni a favore dei partiti o movimenti politici e non ai singoli candidati. La materia comunque non rientra tra le competenze del Collegio regionale di Garanzia elettorale.

Quesito n. 4: qualora un candidato si avvalga solo di fondi propri, può superare il limite di 20.000 euro previsto dal comma 4 dell'articolo 80 della l.r. 28/2007 per i contributi erogati da ciascuna persona?

Risposta:
E' possibile che il candidato che si avvale esclusivamente di fondi propri superi l'importo di 20.000 euro, naturalmente purchè rimanga entro il tetto di spesa previsto dall'articolo 77 della l.r. 28/2007.
Resta inteso che, avendo il candidato superato il limite di 10.000, 00 euro previsto dall'art. 80 c.5 della citata l.r. 28/2007, deve provvedere comunque alla nomina del proprio madatario.

Quesito n. 5: il limite di contributo previsto dal comma 4 dell'art. 80 della L.R. 28/2007 si applica anche ai finanziamenti diretti dei partiti politici - attraverso il mandatario elettorale - ai candidati Presidente della regione?

Risposta:
Il Collegio di garanzia ritiene che il tetto di 20.000 euro previsto dall'art. 80 comma 4 dalla l.r. 28/2007 quale limite di contributi erogati da ciascuna persona fisica associazione o persona giuridica valga anche per i partiti e/o movimenti politici con riferimento ad eventuali contributi concessi ai candidati Presidente e ai candidati alla carica di consigliere.

Il Collegio precisa che la fattispecie dell'art. 77, comma 3 è diversa in quanto riguarda le spese per la propaganda elettorale sostenuta attraverso l'erogazione di servizi ai candidati, dai partiti o movimenti politici di appartenenza: queste spese, riportate espressamente ai singoli candidati, sono computate, ai fini dei limiti di spesa individuali, tra le spse dei candidati stessi, ad eccezione del candidato Presidente.

Resta inteso che in esso il limite massimo di spesa, anche attraverso l'erogazione di servizi da parte di partiti e/o movimenti politici, per ogni singolo candidato, non può superare il limite previsto dall'art. 77 dalla l.r. 28/2007. Per quanto riguarda il candidato Presidente la legge regionale 28/2007 fissa il limite massimo di spesa per la propaganda elettorale di 300.000 euro, ma in esso non vanno computate le spese sostenute dai partiti e/o movimenti politiche che fanno riferimento alla sua candidatura.
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Quesito n. 6: che rapporto c'è tra le spese che risultano contemplate nel comma 1 e quelle contemplate nel comma 2 dell'art. 78?

Risposta:
Il comma 1 elenca la tipologia completa delle spese elettorali ammissibili; il comma 2 prevede un regime speciale per la rendicontazione delle spese nello stesso citate, che vengono calcolate in misura forfetaria fissa del 20% delle spese ammissibili e documentate e non necessitano di alcuna documentazione giustificativa.

Quesito n. 7: le spese indicate al comma 2 dell'articolo 78, calcolate in misura forfetaria del 20% delle spese ammissibili e documentate di cui al comma 1 dello stesso articolo 78, consentono di superare il tetto di spesa indicato all'art. 77 comma 1?

Risposta:
A parere del Collegio le spese calcolate a forfait non consentono di superare i tetti di spesa stabiliti dalla legge.
In merito al citato articolo 78 il Collegio, per una migliore comprensione della norma, ha fornito le seguenti indicazioni:
le spese previste dal comma 2 dell'articolo 78 sono calcolate in misura forfetaria, in percentuale fissa del 20% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.
Trattandosi di una presunzione di legge, dette spese, nella misura del 20% delle spese ammissibili e documentate, dovranno essere indicate nel rendiconto ai fini della verifica del rispetto del limite massimo di spesa previsto, e saranno comunque computate, anche se non espressamente riportate.
Si fornisce di seguito il computo dell'ammontare massimo per le spese documentabili, suddiviso per circoscrizione, al fine di rispettare i limiti massimi di spesa.

Ammontare massimo spese documentabili per circoscrizione

CIRCOSCRIZIONE
A

LIMITE MASSIMO
DI SPESA
B

AMMONTARE MASSIMO
DI SPESA DOCUMENTABILE *
C

SPESA A FORFAIT
(art. 78, comma 2)
D= 20% di C

TRIESTE

32.326,01

26.938,34

5.387,67

GORIZIA

31.401,43

26.167,86

5.233,57

UDINE

34.561,86

28.801,55

5.760,31

TOLMEZZO

30.792,44

25.660,37

5.132,07

PORDENONE

33.108,11

27.590,09

5.518,02

* N.B. Nella colonna C non vanno indicate le spese rientranti nell'art. 78, comma 2.
Si fa presente che, nel caso in cui il candidato si presenti in più circoscrizioni, si dovrà fare riferimento ai limiti previsti dall'art. 77, comma 2.
La spesa a forfait, nella misura fissa del 20% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate, sarà computata anche relativamente al rendiconto del candidato alla carica di Presidente della Regione.

Per miglior comprensione si riporta il seguente esempio.

Esempio quesito n. 7

Spese sostenute dal candidato tramite il suo mandatario:
art. 78 lett. a) = 1.000,00 euro;
art. 78 lett. b) = 5.000,00 euro;
art. 78 lett. c) = 5.000,00 euro;
art. 78 lett. d) = 4.000,00 euro;
art. 78 lett. e) = 2.000,00 euro;
art. 78 lett. f) = 5.000,00 euro;


Spese sostenute dal partito o gruppo politico riferite allo stesso candidate:
art. 78 lett. a) = 1.000,00 euro;
art. 78 lett. b) = 1.000,00 euro;
art. 78 lett. c) = 1.000,00 euro;
art. 78 lett. d) = 1.000,00 euro;
art. 78 lett. e) = 1.000,00 euro;
art. 78 lett. f) = 2.000,00 euro.

Totale spesa ammissibili e documentate (a+b+c+d+e+f candidato) + ((a+b+c+d+e+f partito)= 29.000,00 euro
Spesa forfettaria (art. 78 c.2, pari al 20% della spesa ammissibile) 5.800,00 euro.

TOTALE RENDICONTO USCITE*=
Totale spesa ammissibile documentata* - Spese documentate di cui all'art. 78 lettera f)+spesa forfettaria di cui all'art. 78 c. 2

29.000,00* - 7.000,00 + 5.800,00= 27.800,00*


*Entrambi gli importi devono rispettare il limite di cui all'art. 77.

Le spese sostenute rientranti in quelle di cui all'art. 78 lettera f) vanno quindi comunque rendicontate analiticamente - subtotale delle spese rendicontate (comprese quindi anche quelle della lettera f) viene calcolata la quota del 20% di spesa forfettaria (art. 78 comma 2). La quota risultante viene quindi sommata alle spese rendicontate di cui alla lettere a); b); c);d e e) dell'art. 78.

La somma derivante, ovvero il totale delle uscite e la somma della spesa ammissibile (art. 7 lettere a+b+c++d+e+f) devono comunque rientrare nel tetto di spesa previsto dall'art. 77, c. 1.

Quesito n. 8: il candidato che spenda solo fondi propri per un importo inferiore a 10.000 euro e riceva servizi dal gruppo politico ("santini elettorali") è tenuto a nominare il mandatario elettorale?

Risposta:
Il candidato, che spenda fondi propri per un importo inferiore a 10.000 euro e riceva servizi dal gruppo politico di appartenenza, non è tenuto a nominare un mandatario elettorale; dovrà peraltro dare atto dei servizi ricevuti nella rendicontazione finale.

Quesito n. 9: il candidato che riceve un unico contributo (fondi) dal suo partito inferiore a 10.000 euro deve nominare il mandatario?

Risposta:
Sì, poichè secondo il disposto dell'articolo 80, comma 5, il candidato non è tenuto a designare il mandatario elettorale solo nel caso in cui spenda meno di 10.000 euro e si avvalga unicamente di denaro proprio.

Quesito n. 10: se il mandatario del candidato consigliere regionale riceve una somma di denaro inferiore o pari a 1.000 euro, ricavata da una raccolta fatta durante una cena, come può versare il denaro sul conto corrente? deve riportare i nomi di chi ha fatto la donazione?

Risposta:
Se i fondi sono riconducibili ad un'associazione o ad un comitato, la causale sarà "contributo in contanti ricevuto dall'associazione X o dal comitato Y".
Nel caso in cui i contributi provengano da persone fisiche e siano di importo unitariamente non superiore ai 1.000 euro, non è necessario indicare i singoli nominativi, ma si potrà indicare genericamente "somma raccolta in occasione della cena di data x con contributi individuali unitariamente non superiori a 1.000 euro".
Infatti l'art. 81, comma 2, prevede che i contributi e servizi provenienti da persona fisica di importo pari o inferiore a 1.000 euro devono essere rendicontati, ma non è necessario riportare l'indicazione nominativa.

Quesito n. 11: se il candidato riceve da un parente o da un amico una somma di denaro per la campagna elettorale, chi deve versare la somma nel conto corrente intestato al mandatario e quale causale deve indicare?

Risposta:
Il mandatario elettorale deve sempre versare in prima persona il denaro ricevuto in contanti sul conto appositamente aperto. E' lui infatti il soggetto preposto ad effettuare i versamenti.
Nel caso di contributo ricevuto da persone fisiche, anche se parenti o amici, e di importo superiore a 1.000 euro, il mandatario farà il versamento e come causale indicherà "contributo del sig. XY".
Per versamenti di importo inferiore o pari a 1.000 euro si rimanda alla risposta del quesito n. 10.

Quesito n. 12: nel caso affluiscano sul conto corrente più fondi di quelli previsti come tetti di spesa, cosa deve fare il mandatario?

Risposta:
Ai fini del controllo del rendiconto rileva soltanto che non vengano superati i limiti di spesa previsti dalla legge e che sia rispettato il limite di 20.000 euro per i contributi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica; sull'eventuale supero dei fondi raccolti sul conto corrente rispetto al tetto di spesa nulla dice la legge regionale 28/2007. Si ricorda peraltro che i fondi sono raccolti per il finanziamento della campagna elettorale e l'utilizzo degli stessi in misura superiore ai tetti di spesa previsti è soggetto a sanzione.

Quesito n. 13: cosa avviene dell'eventuale saldo attivo che si verifica sul conto corrente alla chiusura della campagna elettorale?

Risposta:
Il mandatario alla fine della campagna elettorale estingue il conto indicando l'eventuale saldo e allegando l'estratto conto alla rendicontazione. Come detto, nulla dice la legge regionale 28/2007 sull'eventuale saldo attivo, se non che tutte le spese elettorali dovranno essere pagate tramite il conto corrente e rendicontate entro il termine di tre mesi dalla proclamazione, come specificato dall'articolo 81.

Quesito n. 14: a chi deve essere intestato il conto corrente bancario o postale dove confluiscono i contributi volontari o i fondi del candidato necessari a sostenere le spese della campagna elettorale?

Risposta:
Il Collegio ritiene che il conto corrente bancario o postale di cui al quesito debba obbligatoriamente essere intestato al mandatario elettorale.

Quesito n. 15: le fatture presentate al collegio di garanzia elettorale per la rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito della campagna elettore devono essere in originale o possono essere anche in fotocopia?

Risposta:
Il Collegio ritiene che in allegato al rendiconto delle spese per la campagna elettorale possano essere presentate anche fotocopie delle fatture comprovanti le spese sostenute.

Quesito n. 16: con quali modalità i partiti o i gruppi politici che hanno presentato proprie liste alle elezioni presentano al collegio regionale di garanzia elettorale il rendiconto delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento?

Risposta:
I partiti o gruppi politici che si presentano con proprie liste alle elezioni devono presentare rendiconti analitici secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 81 della l.r. 28/2007.

Quesito n. 17: il mandatario elettorale di un candidato può essere a sua volta candidato nella medesima competizione elettorale?

Risposta:
Il Collegio ritiene che per ragioni di opportunità un mandatario elettorale non possa essere contemporaneamente candidato nella medesima competizione elettorale.

Quesito n. 18: qualora, per ragioni di carattere temporale, la chiusura ufficiale del conto corrente bancario o postale non fosse compatibile con i tempi di rendicontazione al collegio di garanzia elettore, come deve comportarsi il candidato?

Risposta:
Il candidato potrà richiedere all'Istituto bancario o alla posta un estratto conto di chiusura provvisoria, riservandosi di inviare la documentazione di chiusura definitiva quando questa gli perverrà dall'istituto bancario o dalla posta.

Quesito n. 19: e' sanzionabile un candidato che per effetto del 20% delle spese forfettarie superi il limite dei 10.000 euro entro il quale non è prevista la nomina del proprio mandatario?

Risposta:
Si, se il candidato non ha provveduto alla nomina di un proprio mandatario è sanzionabile.

Quesito n. 20: quali sono gli "oneri passivi" calcolabili in maniera forfettaria di cui al comma 2 dell'art. 78 della l.r. 28/2007?

Risposta:
Per "oneri passivi" di cui al quesito, si intendono eventuali interessi passivi, commissioni bancarie, spese tenuta conto, ecc. relativi a conti correnti bancari o postali accesi per le spese della campagna elettorale di candidati.