Il Consiglio regionale
Modalità di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale
Le elezioni regionali del 2013 si svolgono in base al sistema elettorale introdotto dalla legge regionale 17/2007, in attuazione della riforma dello Statuto approvata con legge cost. 2/2001.
Per le prime otto legislature il Consiglio è stato eletto con un sistema proporzionale in base ai principi dello statuto originario del 1963 mentre per la IX legislatura le elezioni si sono svolte in base alla norma transitoria contenuta nella citata legge cost. 2/2001.
E' quindi con la X legislatura, iniziata nell'aprile 2008, che fu inaugurato il nuovo sistema elettorale; anche la prossima legislatura, l'XI, seguirà le medesime regole, con l'importante novità rappresentata dalla modifica dell'art. 13 dello Statuto speciale avvenuta con legge costituzionale 7 febbraio 2013 n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2013 ed entrata in vigore il 3 marzo 2013.
La novità così introdotta riguarda il numero dei Consiglieri regionali determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati desunti dall'ultima rilevazione ufficiale dell'ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente annuale antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali.
Dall'ultima rilevazione ufficiale dell'Istat sulla popolazione residente in Regione emerge dunque che per l'XI legislatura il numero dei Consiglieri regionali è pari a 49.
Di seguito, a cura del Servizio Studi e Assemblea dell'Area giuridico legislativa del Consiglio regionale, sono esposti i principi del sistema elettorale introdotti dalla riforma del 2001 e attuati dalla legge regionale 17/2007.
La scadenza naturale della X legislatura del Consiglio regionale si compie il 13 aprile 2013.
Lo Statuto dispone che le elezioni del nuovo Consiglio regionale possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio di durata in carica del Consiglio regionale (1).
La legge regionale prevede che la data delle elezioni regionali è fissata con deliberazione della Giunta regionale non oltre il sessantesimo giorno antecedente la votazione (2), mentre lo Statuto stabilisce che il decreto del Presidente della Regione di indizione delle elezioni debba essere pubblicato non oltre il 45° giorno antecedente alla data stabilita per le elezioni.
Inoltre nell'anno 2013 devono essere rinnovati gli organi della Provincia di Udine e dei Comuni di Arzene, Faedis, Fiume Veneto, Forgaria nel Friuli, Martignacco, Polcenigo, San Daniele del Friuli, San Giorgio della Richinvelda, San Giorgio di Nogaro, Sequals, Spilimbergo, Udine e Zoppola e l'articolo 59 della legge regionale n. 28/2007 prevede la possibilità del contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con quelle provinciali e comunali, che viene disposto con la stessa deliberazione con la quale viene fissata la data delle elezioni regionali.
In ossequio alla normativa regionale, la Giunta regionale, con deliberazione n. 208 del 13 febbraio 2013, pubblicata sul BUR n. 9 del 27 febbraio 2013, ha fissato la data delle elezioni del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione, oltre che degli organi della Provincia di Udine e dei tredici Comuni della Regione per domenica 21 aprile e lunedì 22 aprile 2013.
L'eventuale turno di ballottaggio per la Provincia di Udine ed il Comune di Udine si svolgerà nei giorni di domenica 5 maggio e lunedì 6 maggio 2013.
Adempiendo al disposto statutario, è stato pubblicato nel I Supplemento Ordinario al BUR n. 10 del 6 marzo 2013 il decreto del Presidente della Regione n. 38 del 4 marzo 2013 che dispone la Convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Presidente della Regione e dell'undicesimo Consiglio regionale.
(1) Articolo 14, comma 2, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
(2) Articolo 6, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale).
(3) Vedi art. 6, comma 1, della legge regionale 28/2007.
(4) Vedi gli art. 59 della legge regionale 28/2007.
La legge costituzionale 2/2001 ha riformato lo Statuto speciale della Regione (assieme a tutti gli altri statuti speciali), con l'intento di trasporre, adattandoli al diverso contesto normativo, gli obiettivi e i principi della riforma costituzionale che, nel 1999, aveva riguardato le sole Regioni ordinarie.
La riforma del 1999 (5) muoveva da istanze contrapposte: da una parte si è voluto assicurare con una disciplina costituzionale cedevole rispetto agli statuti maggior stabilità agli esecutivi, sulla scia delle riforme elettorali operate negli anni '90 (in particolare con la regola stabilizzatrice del "simul stabunt, simul cadent" in caso di elezione diretta del Presidente (6) ), dall'altra si è voluto attribuire una più ampia autonomia statutaria alle Regioni, libere di scegliersi la propria forma di governo e il proprio sistema elettorale.
Per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale, tali obiettivi sono stati realizzati con la decostituzionalizzazione della forma di governo regionale, attraverso la abrogazione di alcune delle regole statutarie incidenti sulla forma di governo e in materia di elezioni consiliari e la riserva di tale materia "statutaria" a leggi regionali o provinciali (chiamate in gergo "leggi statutarie") da approvarsi con un particolare procedimento legislativo aggravato.
Inoltre il legislatore costituzionale ha voluto corredare tale riforma di una normativa transitoria che, per alcune Regioni tra cui il Friuli Venezia Giulia, prevedeva l'elezione diretta del Presidente e la regola stabilizzatrice del "simul stabunt simul cadent", fino all' entrata in vigore delle leggi regionali o provinciali statutarie.
Va ricordato che fino alla riforma del 2001, lo statuto attribuiva alla Regione una potestà legislativa di tipo concorrente e fissava alcuni principi in materia elettorale: il sistema elettorale doveva essere di tipo proporzionale, le cause di ineleggibilità e incompatibilità erano riservate alla legge statale (oltre a quelle stabilite dallo stesso statuto). Inoltre prevedeva che il Presidente della Giunta e gli Assessori fossero eletti e revocati dallo stesso Consiglio regionale.
Uno dei principali scopi della riforma statutaria voluta dal Parlamento è stato proprio quello di togliere il vincolo statutario del sistema proporzionale (e del vincolo, ad esso correlato, relativo al numero delle circoscrizioni (7) ) , per lasciare alla legge regionale statutaria la scelta del sistema elettorale ritenuto più opportuno. Inoltre si sono abrogate le norme statutarie che attribuivano al Consiglio il potere di eleggere e revocare Il Presidente e gli Assessori, lasciando anche qui alla nuova legge regionale statutaria la possibilità di scegliere tra elezione diretta e elezione indiretta del Presidente. Infine la riforma del 2001 ha trasferito dalla competenza statale a quella regionale la disciplina delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, da esercitarsi in armonia con la costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico.
Altri vincoli tuttavia rimangono nella nuova formulazione dello Statuto: tra questi quello relativo al numero dei consiglieri, che resta fissato dallo Statuto, in ragione proporzionale alla popolazione regionale (8). Inoltre lo statuto fissa la durata del Consiglio (un quinquennio decorrente dalla data delle elezioni), le modalità di indizione delle elezioni (che devono essere indette dal Presidente della Regione con decreto da pubblicarsi non oltre il 45° giorno antecedente la data delle elezioni), il periodo di svolgimento delle elezioni (non prima della quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio), la seduta di insediamento del Consiglio (che deve svolgersi entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica).
E' stata mantenuta poi a livello statutario la fissazione di due requisiti per l'eleggibilità a consigliere regionale (occorre essere iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione ed avere compiuto 25 anni il giorno delle elezioni) e talune cause di incompatibilità (sono incompatibili con la carica di consigliere le cariche di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere di un'altra regione o di un provincia, di sindaco di un comune con più di 10.000 abitanti), fermo restando che ulteriori cause di incompatibilità e le cause di ineleggibilità possono stabilirsi, come detto, con legge regionale statutaria (9).
Un principio statutario introdotto dalla riforma del 2001 è anche quello della parità tra i generi nelle opportunità di accesso alle cariche elettive: in tal senso, l'art. 12 dello statuto, prendendo atto dell'attuale squilibrio nella rappresentanza dei due generi in seno alle assemblee elettive impegna il legislatore regionale a promuovere condizioni di parità tra i generi nella disciplina delle consultazioni elettorali.
(5)La riforma del 1999, introdotta dalla legge cost. 1/1999, con la riformulazione degli art 121, 122, 123 e 126 cost., eliminati i vincoli che il testo costituzionale originario poneva in tema di elezioni e di forma di governo, aveva stabilito poche regole essenziali sulla formazione degli esecutivi regionali e sui rapporti tra organi regionali: si imponeva in particolare la regola "simul stabunt, simul cadent" in caso di elezione diretta del Presidente, lasciando in gran parte la determinazione della forma di governo ai Consigli regionali, attraverso i nuovi statuti, per i quali non era più necessaria l'approvazione parlamentare; inoltre si riconosceva agli statuti la possibilità di derogare a taluni precetti costituzionali (in particolare alla norma sull'elezione diretta del Presidente), dettando tuttavia una disciplina transitoria, modellata sull'elezione diretta e sulla regola "simul stabunt, simul cadent" in attesa dei nuovi statuti.
(6)Tale regola prevede che in caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, del Presidente della Regione eletto direttamente, cessi automaticamente anche la legislatura e si proceda a nuove elezioni. Si è voluto così creare i presupposti per un governo regionale che durasse in carica per l'intera legislatura.
(7)Infatti, secondo l'art. 13 l'elezione doveva aver luogo "a suffragio universale diretto, uguale e segreto, con sistema proporzionale e con utilizzazione dei voti residui in sede regionale, secondo le norme stabilite con legge regionale"; tali voti residui dovevano essere quelli che risultavano dopo l'allocazione dei seggi nelle 5 circoscrizioni elettorali in cui doveva essere ripartita la Regione, e rispettivamente corrispondenti ai circondari soggetti alla giurisdizione dei tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone.
(8) In base al novellato art. 13, secondo comma, dello Statuto di autonomia (modificato dalla legge costituzionale 7 febbraio 2013 n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2013 ed entrata in vigore il 3 marzo 2013), il numero dei consiglieri regionali è determinato "in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati desunti dall'ultima rilevazione ufficiale dell'ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente annuale antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali" , anzichè, come per il passato, "in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento".
(9)A tal riguardo si veda la legge regionale 21/2004
La legge regionale 17/2007 ha attuato i nuovi principi statutari introdotti dalla riforma del 2001, per quanto riguarda la forma di governo regionale e il sistema di elezione del Consiglio e del Presidente della Regione: due aspetti della materia "statutaria" strettamente interconnessi. Con tale legge il Consiglio regionale ha scelto la forma di governo (optando in particolare per l'elezione diretta del Presidente della Regione) e nel contempo ha definito, sulla base di questa scelta, il relativo sistema di elezione per il Presidente e per il Consiglio regionale.
Il nucleo fondamentale delle norme su cui si regge la forma di governo e il sistema elettorale non è sostanzialmente cambiato rispetto alla disciplina transitoria introdotta nel 2001: Consiglio regionale e Presidente della Regione sono eletti direttamente e contestualmente, mentre i componenti della Giunta sono nominati e revocati dal Presidente eletto; il sistema elettorale garantisce alle liste che sostengono il Presidente eletto la maggioranza dei seggi del Consiglio (attraverso l'attribuzione, se necessario, di un premio di maggioranza); l'elezione diretta del Presidente comporta, in base ad un preciso vincolo statutario, l'applicazione della regola "simul stabunt, simul cadent".
La forma di governo regionale prescelta dalla legge statutaria del 2007 ha, dunque, dirette ripercussioni sul sistema elettorale: i due organi regionali elettivi, Presidente della Regione e Consiglio regionale, sono eletti "contestualmente" e vi è un collegamento necessario tra le liste di candidati alla carica di consigliere e i candidati alla carica di Presidente, nel senso che ogni lista deve essere collegata ad un candidato Presidente, mentre tutte le liste collegate con lo stesso candidato Presidente devono essere collegate fra loro (formando una "coalizione"); tale collegamento ha effetti rilevanti sulla trasformazione dei voti in seggi, attraverso, da una parte, un premio di maggioranza attribuito a tutte le liste collegate al candidato Presidente che risulta eletto e, dall'altra, la garanzia di una quota minima del 40% dei seggi alle liste collegate con i candidati Presidente non eletti.
La contestualità delle due elezioni è rafforzata dal fatto che l'elettore esprime il suo voto per entrambe su un'unica scheda. Peraltro il collegamento tra elezioni presidenziali e consiliari non impedisce all'elettore il cd. voto disgiunto, essendo validi anche i voti espressi per un candidato Presidente e per una lista tra loro non collegati, ovvero esprima il voto per le elezioni presidenziali ma si astenga per le elezioni consiliari (10): è dunque possibile, ed anzi del tutto normale, che i voti presi dai candidati Presidenti non coincidano con quelli ottenuti dai partiti della coalizione che li sostengono.
Inoltre due seggi del Consiglio regionale sono riservati al Presidente eletto e al candidato Presidente meglio piazzato (in quanto considerati i leader, rispettivamente, della maggioranza e dell'opposizione consiliare).
Rispetto al precedente sistema elettorale transitorio (utilizzato per le elezioni del 2003) la differenza più rilevante è data dall'abolizione della quota maggioritaria dei seggi consiliari attribuita alla lista regionale di candidati alla carica di consigliere, guidata dal candidato Presidente (il cd. listino) che otteneva il maggior numero di voti.
Restano fermi tuttavia i principi ispiratori del sistema del 2001: la competizione elettorale si svolge tra coalizioni di partiti che si accordano preventivamente sul candidato Presidente e sul programma di governo, il candidato Presidente che prende più voti viene eletto e alla sua coalizione viene assicurata la maggioranza dei seggi in Consiglio (anche se non è la coalizione più votata): il sistema si connota dunque per una forte componente maggioritaria, tendente a favorire il bipolarismo, attraverso, come si vedrà, soglie di sbarramento differenziate per le liste coalizzate che superano il 15%.
(10) Il caso inverso non è invece possibile perchè il voto espresso solo per le elezioni consiliari viene esteso per legge anche al candidato Presidente collegato alla lista prescelta.
Le elezioni presidenziali si svolgono in unico collegio regionale: le candidature alla carica presidenziale devono essere presentate dai partiti e movimenti politici assieme alle liste dei candidati alla carica di consigliere alle quali sono collegate e il candidato Presidente non può essere incluso nelle liste di candidati alla carica di consigliere. Non è candidabile chi ha ricoperto negli ultimi due mandati la carica di Presidente (però non si computano i mandati cessati prima della metà della scadenza naturale per cause diverse dalle dimissioni volontarie o dalla rimozione: ciò significa, ad es., che se il Presidente viene sfiduciato prima di metà mandato può ricandidarsi anche se ha già ricoperto la carica per due legislature)
La legge non prevede alcuna forma di elezioni primarie, lasciando quindi ai partiti la libertà di procedere o meno a tale forma di selezione delle candidature presidenziali.
Come detto, vi è un'unica scheda per le elezioni presidenziali e quelle consiliari, in cui compaiono sia i candidati Presidenti (con il loro nome, cognome e simbolo) sia i simboli delle liste di candidati alla carica di consiglieri; sono attribuiti al candidato Presidente non solo i voti espressi, ma anche quelli espressi solo alle liste che lo appoggiano, salvo che l'elettore non abbia votato per un diverso candidato Presidente.
I voti così attribuiti sono sommati a livello regionale e risulta eletto il candidato Presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Per le elezioni consiliari il corpo elettorale viene suddiviso in cinque collegi ("circoscrizioni elettorali"), di cui tre comprendono gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni delle province di Trieste, Gorizia e Pordenone, mentre gli altri due comprendono, uno gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia di Udine appartenenti alla circoscrizione del tribunale di Tolmezzo e il secondo gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei rimanenti comuni della stessa provincia. Viene quindi mantenuta, con qualche lieve differenza, la struttura dei collegi prevista dall'originario art. 13 dello statuto.
Il numero totale dei seggi consiliari è stabilito in base all'art. 13, secondo comma, dello statuto, che determina tale numero in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali desunti dall'ultima rilevazione ufficiale dell'ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente annuale antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali.
I seggi consiliari, così determinati e detratti i due seggi riservati al Presidente e al primo dei candidati Presidenti non eletto, sono ripartiti tra i cinque collegi in proporzione alla popolazione residente nel territorio del collegio, risultante dai dati ufficiali dell'ultimo censimento generale, con il metodo del quoziente e dei più alti resti. Il sistema di trasformazione dei voti in seggi, come si vedrà, garantisce cha a ciascuna collegio sia attribuito esattamente il numero dei seggi spettanti in proporzione alla popolazione residente (11).
Con il decreto del Presidente della Regione di indizione delle elezioni n. 38 del 4 marzo 2013,pubblicato sul I Supplemento Ordinario n. 10 del 6 marzo 2013 al BUR n. 10 del 6 marzo 2013,sono stati determinati in 49 i seggi del Consiglio regionale per la XI legislatura; di questi, 2 seggi sono riservati ai primi due candidati alle elezioni presidenziali e 47 sono ripartiti tra le cinque circoscrizioni:9 a Trieste, 5 a Gorizia, 18 a Udine, 3 a Tolmezzo e 12 a Pordenone.
I partiti o movimenti politici devono presentare le proprie liste di candidati in almeno tre dei cinque collegi. Ogni lista deve avere un proprio nome e un proprio simbolo (che figurerà nella scheda). Le liste presentate con lo stesso nome e lo stesso simbolo (e quindi dallo stesso partito o movimento politico) nei diversi collegi costituiscono un "gruppo di liste". I partiti e movimenti che presentano liste di candidati devono presentare assieme a tali liste anche un candidato alla carica di Presidente della Regione e un programma elettorale; inoltre le liste presentate da diversi partiti e movimenti possono formare una "coalizione", attraverso la presentazione del medesimo candidato Presidente e del medesimo programma elettorale.
La legge detta poi alcune regole sulla formazione delle liste: esse devono comprendere un numero di candidati non superiore ai seggi attribuiti al collegio, nè inferiore ad un terzo di tali seggi (con il limite minimo di due candidati), dei quali non più del 60%, arrotondato all'unità superiore, deve essere dello stesso genere. Inoltre l'ordine dei candidati nella lista deve alternare i nominativi dei candidati di genere diverso, sino ad esaurimento di quello meno rappresentato. Si tratta di un vincolo ai partiti nella formazione delle liste che, pur non garantendo l'elezione di un maggior numero di donne (infatti le liste non sono bloccate ma la graduatoria viene decisa dagli elettori con il voto di preferenza), tende a favorire una pari opportunità nell'accesso alla carica elettiva, come prevede l'art. 12 dello Statuto.
Un altro vincolo nella formazione delle liste è quello che vieta ai partiti di presentare lo stesso candidato in più di tre collegi, pena la nullità della sua elezione.
I partiti e i movimenti politici devono corredare le liste di candidati con un numero di firme di elettori dei comuni compresi nel collegio, non superiore a 1500 nè inferiore a 1000 (salvo che per Tolmezzo, dove i sottoscrittori devono essere non più di 1000 e non meno di 750). Tuttavia sono esonerati da tale obbligo i partiti o movimenti che hanno presentato proprie liste nell'ultima elezione del Consiglio regionale ottenendo almeno un seggio.
Si è già visto come l'elettore voti sulla stessa scheda sia per l'elezione consiliare che per quella presidenziale.
Egli può esprimere un voto solo per un candidato Presidente (astenendosi dal voto per le liste di candidati a consigliere): in tal caso si conta un voto solo per il candidato Presidente. Oppure può esprimere solo un voto per le liste dei candidati e non esprimere alcun voto per i candidati presidenziali: in tal caso, invece, viene contato un voto per la lista ed anche un voto per il Presidente collegato a quella lista. Può infine esprimere entrambi i voti e si è già visto che in tal caso i due voti sono validi anche se la lista e il candidato Presidente votati non sono fra loro collegati.
Quando vota per la lista, l'elettore può anche esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati della stessa, scrivendone il nominativo a fianco della lista votata.(12)
Il totale dei voti ottenuti dalle liste nel singolo collegio costituiscono la "cifra elettorale circoscrizionale" di quella lista in quel collegio; la somma dei voti ottenuti dalle liste con lo stesso simbolo ("gruppi di liste") presentate nei diversi collegi della Regione costituiscono invece la "cifra elettorale regionale" di quel gruppo di liste. La somma dei voti di preferenza di un candidato costituiscono la sua "cifra individuale" e determinano la graduatoria dei candidati di ogni lista: a parità di cifra individuale prevale l'ordine con cui i candidati figurano nella lista.
(12) Tuttavia la legge regionale 28/2007 , sul procedimento elettorale, all'art. 46, comma 2, considera validamente espresso il voto di lista anche qualora l'elettore abbia espresso solo il voto di preferenza (non barrando il contrassegno della lista cui appartiene il candidato votato).
Il cuore del sistema elettorale è dato dalle regole che servono a trasformare i voti così contati in seggi consiliari. Si tratta di un sistema che si discosta da quello proporzionale puro per la presenza di correttivi tendenti ad assicurare il raggiungimento di specifiche finalità politico-istituzionali (la formazione di coalizioni ampie, delle quali quella vincente abbia i numeri per governare; la presenza di una adeguata opposizione consiliare; una rappresentanza territoriale proporzionata alla popolazione residente nelle diverse circoscrizioni).
La trasformazione dei voti in seggi avviene in due fasi: nella prima si ripartiscono i seggi del Consiglio regionale, detratti i due riservati al Presidente e al candidato Presidente meglio piazzato, tra i gruppi di liste; nella seconda si ripartiscono i seggi ottenuti da ciascun gruppo di liste tra le singole liste (risultando eletti i candidati di tali liste secondo la graduatoria formata in base alla cifra individuale): dunque ad una distribuzione partitica su base regionale segue una distribuzione territoriale dei seggi ottenuti da ciascun partito a livello regionale.
Per la ripartizione dei seggi tra i gruppi di liste vi sono innanzi tutto delle soglie di accesso (o "sbarramenti"), in base alle quali sono esclusi dalla ripartizione i gruppi di liste per le quali non si verifichi almeno una delle seguenti tre condizioni:
a) la cifra elettorale regionale sia pari ad almeno il 4% del totale delle cifre elettorali regionali di tutti i gruppi di liste, qualora il gruppo di liste non faccia parte di alcuna coalizione oppure faccia parte di una coalizione che abbia ottenuto meno del 15% dei voti.
b) la cifra elettorale regionale sia pari ad almeno l'1,5% del totale delle cifre elettorali regionali di tutti i gruppi di liste, qualora il gruppo di liste faccia parte di una coalizione che abbia ottenuto almeno il 15% dei voti;
c) la cifra elettorale circoscrizionale in almeno uno dei collegi sia pari ad almeno il 20% del totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste di quel collegio.
La ratio di tali soglie, in particolare delle prime due, è quella di evitare una eccessiva frammentazione dei partiti rappresentati in seno al Consiglio, ma anche di incentivare la formazione di coalizioni di dimensioni significative in un quadro politico tendenzialmente bipolare: l'applicazione della soglia più elevata del 4%, rispetto all'1,5%, ai partiti che non confluiscono in alcuna coalizione oppure facciano parte di coalizioni che non raggiungono la soglia del 15% assolve appunto a questa specifica funzione.
I seggi vengono quindi ripartiti proporzionalmente, con il metodo D'Hondt, tra i gruppi di liste non esclusi. A questo punto si deve verificare se la distribuzione proporzionale dei seggi soddisfa le due condizioni di cui si è già fatto cenno: la prima che garantisceuna maggioranza che sostenga il Presidente eletto in seno al Consiglio, la seconda che garantisca alle minoranze di avere una quota minima di seggi che consenta loro di svolgere efficacemente il ruolo di opposizione in Consiglio.
Nel primo caso si verifica se i gruppi di liste collegati al Presidente eletto abbiano già ottenuto almeno il 60% o il 55% dei seggi, a seconda che il Presidente sia stato eletto con più o meno del 45% dei voti: ove ciò non si verifichi scatta un premio di maggioranza, che comporta l'attribuzione ai gruppi di liste collegati con il Presidente di una percentuale dei seggi pari al 60% o al 55% arrotondato all'unità più vicina o a quella superiore se il decimale è uguale a 50, e l'attribuzione dei seggi residui agli altri gruppi di lista: i due aggregati di seggi, quelli complessivamente attribuiti ai gruppi di maggioranza e quelli attribuiti a tutti gli altri gruppi, sono quindi nuovamente ripartiti con lo stesso metodo tra i gruppi di liste.
Nel secondo caso si verifica se i gruppi di liste non collegati al Presidente eletto abbiano ottenuto almeno il 40% dei seggi, ove ciò non si verifichi si attribuiscono a tali gruppi una percentuale di seggi pari al 40% arrotondato all'unità più vicina, e i seggi residui ai gruppi collegati al Presidente eletto: come prima, i due aggregati di seggi sono nuovamente ripartiti tra i gruppi di liste con il metodo d'Hondt.
La distribuzione partitica dei seggi si conclude e si passa alla distribuzione territoriale: i seggi ottenuti da ciascun gruppo di liste viene suddiviso tra le liste che lo compongono in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista nel proprio collegio, con una clausola correttiva posta a salvaguardia della rappresentanza territoriale, in base alla quale la somma dei seggi attribuiti alle liste presentate in ciascun collegio deve essere esattamente pari al numero di seggi spettante al collegio in base alla popolazione residente.(13)
(13) Il meccanismo di calcolo per giungere a questo risultato è molto complesso ed è disciplinato dall'art. 29 della legge regionale 17/2007 : si utilizza il metodo del quoziente corretto (n+2) per suddividere tra le liste della stessa circoscrizione che abbiano superato gli sbarramenti i seggi spettanti ad ogni circoscrizione: i seggi ottenuti con un quoziente pieno vengono provvisoriamente assegnati. Quindi si verifica che il totale dei seggi ottenuti dalle liste dello stesso gruppo non superi quello ottenuto a livello regionale da quel gruppo: se ciò accade si eliminano i seggi in eccesso delle liste che abbiano i resti inferiori espressi in percentuale rispetto al totale dei voti delle liste ammesse di quella circoscrizione. Se invece i seggi ottenuti con il quoziente pieno sono inferiori a quelli spettanti al gruppo di liste, si utilizza la graduatoria decrescente dei resti espressi in percentuale rispetto al totale dei voti delle liste ammesse nella circoscrizione di appartenenza per tutte le liste di tutte le circoscrizioni fino al raggiungimento sia del totale dei seggi spettanti al gruppo di liste che del totale dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione (saltando quindi le liste il cui gruppo o la cui circoscrizione di appartenenza abbiano già raggiunto la quota di seggi spettante).
Il sistema elettorale introdotto dalla legge statutaria 17/2007 contiene anche alcune misure finalizzate a favorire la presentazione e la rappresentanza in seno al Consiglio regionale di liste presentate da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza slovena. Si tratta di misure che non garantiscono in ogni caso la presenza in Consiglio dei candidati di tali liste, in quanto per riservare dei seggi a determinate minoranze linguistiche sarebbe stata necessaria un'espressa previsione statuaria.
Una prima misura serve ad agevolare la presentazione delle liste in questione: si prevede il dimezzamento del numero di firme minimo necessario per la sottoscrizione delle liste nei collegi dove è maggiormente presente la minoranza slovena (Trieste, Gorizia e Udine).
Una seconda misura riguarda invece l'accesso alla rappresentanza in seno al Consiglio regionale ed opera solo per quei gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza slovena che si siano collegati con un altro gruppo di liste della stessa coalizione: in tal caso al gruppo di liste presentato dal partito espressivo della minoranza, qualora non ottenga alcun seggio con l'applicazione delle regole ordinarie di trasformazione dei voti in seggi viste sopra e purchè ottenga una cifra elettorale regionale non inferiore all'1% del totale delle cifre elettorali regionale di tutti i gruppi di liste, viene attribuito uno dei seggi consiliari ottenuti dall'insieme formato dai due gruppi di liste collegati (le cui cifre elettorali vengono sommate ai fini della trasformazione dei voti in seggi). Il seggio ottenuto dal gruppo di liste della minoranza è poi attribuito alla lista che ha avuto la più alta percentuale di voti nel collegio.