Petizione

Domande frequenti - (FAQ)

1. Chi può presentare una petizione?

Ogni cittadino italiano, nato o residente nella Regione, può presentare petizioni.

 

2. A chi va indirizzata la petizione?

La petizione va presentata al Presidente del Consiglio regionale.

3. Quali sono i documenti da allegare alla petizione?

La petizione è accompagnata dalle autocertificazioni relative ai dati di nascita, di residenza e di cittadinanza italiana dei firmatari, rese dai cittadini nello stesso modello di presentazione della petizione, consapevoli delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione non veritiera, di formazione e uso di atti falsi, come stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000.

4. Quali sono le modalità di presentazione della petizione?

La petizione va indirizzata al Presidente del Consiglio presso il Consiglio regionale, piazza Oberdan n. 6, 34133 Trieste.

Almeno una delle firme dei sottoscrittori deve essere autenticata.

All'atto della presentazione della petizione, uno o più Consiglieri possono dichiarare per iscritto al Presidente del Consiglio di appoggiare le ragioni della petizione stessa.

5. Chi può procedere all'autenticazione della firma di almeno uno dei sottoscrittori?

Possono autenticare le firme i soggetti indicati dall'articolo 21 del DPR 445/2000:

  • i notai
  • i cancellieri
  • i segretari comunali
  • il dipendente addetto a ricevere la documentazione, o altro dipendente incaricato dal Sindaco

In tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonchè apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.

La firma di uno dei presentatori può essere autenticata anche presso gli uffici del Consiglio regionale dal Segretario generale o da altro funzionario incaricato.

6. Come deve essere formulata una petizione?

La petizione deve includere tutti i fatti attinenti alla questione su cui verte, deve essere redatta in maniera chiara e leggibile.

Si invita a utilizzare per la raccolta delle sottoscrizioni il modello pubblicato sul sito consiliare, con l'avvertenza che in calce al testo della petizione, in forma leggibile, devono essere riportati i seguenti dati:

  • cognome e nome;
  • luogo e data di nascita;
  • luogo di residenza;
  • firma dei presentatori.

I sottoscrittori con la medesima firma con cui aderiscono alla petizione autocertificano contestualmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, anche i dati relativi a cittadinanza, nascita e residenza.

7. Quale seguito viene dato all'arrivo di una petizione?

Dopo un esame preliminare, la petizione, contrassegnata da un numero identificativo progressivo, viene assegnata dal Presidente del Consiglio alla Commissione competente per materia.

La Commissione, ove abbia all'esame progetti di legge sullo stesso argomento, ne discute congiuntamente.

Entro novanta giorni dall'assegnazione della petizione, la Commissione delibera, con apposita risoluzione, di accogliere in tutto o in parte la petizione e di trasmetterla alla Giunta regionale, ovvero di archiviarla. Tuttavia può anche deliberare di sottoporre la risoluzione all'Assemblea, predisponendo la relativa proposta.

8. Cosa avviene decorso il termine dei novanta giorni per riferire all'assemblea legislativa?

Decorso il termine dei novanta giorni senza che la Commissione abbia concluso l'esame, essa viene iscritta di diritto all'ordine del giorno della Commissione stessa qualora lo richieda un numero di commissari il cui voto rappresenti almeno dieci Consiglieri.

9. Come procede l'assemblea legislativa?

La petizione, iscritta all'ordine del giorno dei lavori consiliari, accompagnata eventualmente da una o più relazioni, viene esaminata e votata dai Consiglieri.

10. Quali sono le modalità di informazione del primo firmatario di una petizione?

Il primo firmatario della petizione è tenuto informato dello stato della procedura di esame della petizione stessa sia in Commissione che in Assemblea.