Referendum

Domande Frequenti (FAQ)

1. Chi può richiedere il referendum regionale abrogativo?

Il referendum regionale abrogativo è indetto quando lo richiedano almeno 15.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della Regione oppure due Consigli provinciali (art. 2 L.R. 5/2003).

2. Quali leggi o disposizioni di legge possono essere sottoposte a referendum regionale abrogativo?

Possono essere sottoposte a referendum regionale abrogativo le leggi regionali ovvero singoli articoli di esse, o commi completi, o parti di essi che siano formalmente e sostanzialmente qualificabili come precetti autonomi (art. 3 L.R. 5/2003).

Se si propone l'abrogazione di disposizioni contenute in più atti legislativi, devono essere attinenti al medesimo oggetto o ad oggetti strettamente affini (art. 5, comma 7, L.R. 5/2003).

3. Quali leggi o disposizioni di legge non possono essere sottoposte a referendum regionale abrogativo?

Non possono essere sottoposte a referendum regionale abrogativo (art. 4 L.R. 5/2003):

  • le leggi regionali che istituiscono tributi ai sensi dell'art. 51 dello Statuto;
  • le leggi regionali di bilancio e di variazione del bilancio e le leggi che influiscono sulla determinazione del bilancio del Consiglio regionale;
  • le leggi o disposizioni di legge regionale il cui contenuto è reso obbligatorio da fonti superiori (Statuto, leggi costituzionali, norme statali vincolanti);
  • le leggi che istituiscono nuovi Comuni o Province, o che modificano le loro circoscrizioni o denominazioni;
  • le leggi approvate ai sensi dell'art. 12 dello Statuto regionale (ossia la legge regionale che determina la forma di governo della Regione, che disciplina le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonchè l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo);
  • le leggi o disposizioni di legge regionale connesse al funzionamento degli organi regionali statutari (cioè gli organi previsti dallo Statuto: ad esempio, il Consiglio regionale).

4. Quali requisiti deve avere la proposta di referendum e come avviene la sua presentazione?

  • La proposta di referendum, sottoscritta dai promotori, deve essere presentata per iscritto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dagli elettori promotori della raccolta delle firme (art. 5, comma 1, L.R. 5/2003).
  • La proposta deve essere conforme ai seguenti criteri (art. 5, commi 5 e 6, L.R. 5/2003):
    • deve indicare la legge o le disposizioni di legge di cui si intende proporre l'abrogazione. La legge va indicata con la data, il numero e il titolo. Nel caso di abrogazione parziale devono essere indicati esplicitamente gli articoli e i commi di cui si propone l'abrogazione;
    • deve contenere i termini del quesito che si intende sottoporre a referendum, completando la formula <volete che sia abrogato...> con l'indicazione dell'oggetto del quesito, formulato in termini sintetici e chiari e in modo tale che la risposta (positiva o negativa) corrisponda, rispettivamente, all'abrogazione (in caso di risposta positiva, "SI") o al mantenimento delle disposizioni indicate (in caso di risposta negativa, "NO").
  • La sottoscrizione dei promotori deve essere apposta e autenticata con le modalità previste dall'articolo 9 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (art. 5, comma 1, L.R., 5/2003). Sono competenti a effettuare l'autenticazione i soggetti indicati all'art. 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (come modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 14/2014).
    Sono in sintesi legittimati:
    • notai
    • giudici di pace
    • cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali e delle preture
    • segretari delle procure della Repubblica
    • presidenti delle province
    • sindaci
    • assessori comunali e provinciali
    • presidenti dei consigli comunali e provinciali
    • presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali
    • segretari comunali e provinciali
    • funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia,
    • consiglieri provinciali e comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco (legge 120 del 1999)
    • consiglieri regionali del Friuli Venezia Giulia.
  • La proposta deve essere presentata unitamente ai certificati elettorali dei promotori (art. 5, comma 8, L.R. 5/2003).
  • Devono, altresì, essere indicate le generalità dei promotori designati ad esercitare le specifiche funzioni e adempimenti previsti dalla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (art. 5, comma 8, L.R. 5/2003).

5. Quali requisiti devono avere i promotori?

I promotori devono essere almeno 500 e devono essere iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione (art. 5, comma 2, L.R. 5/2003).

  • I promotori devono essere iscritti nelle liste elettorali di Comuni appartenenti ad almeno tre circoscrizioni elettorali, e per ciascuna di queste il numero dei promotori non deve essere inferiore a cinquanta (art. 5, comma 3, L.R. 5/2003).
  • Se la legge regionale o le singole disposizioni di legge oggetto della proposta di referendum si applicano solo ad una parte del territorio regionale, almeno la metà dei promotori deve risiedere in Comuni che rientrano in quella parte di territorio regionale, fermo restando il limite minimo di almeno cinquanta elettori per circoscrizione (art. 5, comma 4, L.R. 5/2003).

6. Chi decide sull'ammissibilita' della proposta di referendum?

Sull'ammissibilità della proposta di referendum decide l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione della proposta stessa (artt. 6 e 7, comma 1, L.R. 5/2003).

L'Ufficio di Presidenza delibera all'unanimità dei componenti. Se questa non viene raggiunta, l'argomento viene iscritto all'ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale immediatamente successiva, e la proposta viene dichiarata ammissibile se i voti negativi (le astensioni non si computano) non raggiungono la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione (art. 7, commi 5 e 6, L.R. 5/2003).

L'Ufficio di Presidenza verifica i seguenti criteri (art. 7, comma 2, L.R. 5/2003):

  • che il referendum sia ammissibile (cioè che non abbia ad oggetto una disposizione o una legge non sottoponibile a referendum, oppure a contenuto vincolato);
  • che la proposta abbia i requisiti di cui all'art. 5 della L.R. 5/2003 (v. quesito 4);
  • che il quesito sia formulato in modo chiaro e univoco.

Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza (o del Consiglio regionale) sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) entro dieci giorni dalla loro adozione. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per le eventuali impugnazioni (art. 7, comma 8, L.R. 5/2003)

  • Se il referendum si riferisce a leggi che hanno contenuto solo in parte vincolato, la pronuncia sull'ammissibilità può riferirsi solo alle disposizioni a contenuto vincolato o che ne costituiscano uno svolgimento strettamente necessario (art. 7, comma 3, L.R. 5/2003).
  • Se l'oggetto del quesito viene ritenuto poco chiaro o non conforme ai criteri sopra elencati, l'Ufficio di Presidenza sospende la procedura e invita i promotori a riformulare la proposta. Su questa, esprimerà poi parere definitivo di ammissibilità, sentendo una delegazione dei promotori, i quali possono presentare memorie e pareri (art. 7, comma 4, L.R. 5/2003).

7. Una volta dichiarata ammissibile la proposta di referendum, quali sono le modalità di raccolta delle firme?

  • Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati fogli redatti secondo il modello indicato dalla Segreteria generale del Consiglio regionale sui quali deve essere indicato, a cura dei promotori, il quesito da sottoporre alla votazione popolare (con la formula indicata all' articolo 5, comma 6, L.R. 5/2003 ), seguito dall'indicazione della data, del numero e del titolo della legge oggetto di referendum, ovvero, in caso di abrogazione parziale di essa, dall'indicazione degli articoli e dei commi di cui si propone l'abrogazione (art. 8, comma 1, L.R. 5/2003).
  • I fogli devono essere presentati, a cura dei promotori, alla Segreteria generale del Consiglio regionale che ne cura la vidimazione e li restituisce entro quarantotto ore dalla presentazione. I fogli devono essere utilizzati entro cinque mesi (art. 8, commi 3 e 4, L.R. 5/2003).
  • L'elettore appone la propria firma sui fogli predisposti come sopra. Accanto alla firma devono essere indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto (art. 9, comma 1, L.R. 5/2003).
  • La sottoscrizione degli elettori deve essere apposta e autenticata con le modalità previste dall' articolo 9 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (art. 5, comma 1, L.R. 5/2003). Sono soggetti competenti a effettuare l'autenticazione i soggetti indicati all'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno, n. 17 (come da modifica introdotta con art. 3 L.R. 14/2014).
    Sono in sintesi legittimati:
    • notai
    • giudici di pace
    • cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali e delle preture
    • segretari delle procure della Repubblica
    • presidenti delle province
    • sindaci
    • assessori comunali e provinciali
    • presidenti dei consigli comunali e provinciali
    • presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali
    • segretari comunali e provinciali
    • funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia,
    • consiglieri provinciali e comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco (legge 120 del 1999)
    • consiglieri regionali del Friuli Venezia Giulia.
  • L'autenticazione deve essere datata e può essere unica: in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo (art. 9, comma 3, L.R. 5/2003).
  • Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione delle firme dà atto della eventuale manifestazione di volontà di elettori analfabeti o impossibilitati ad apporre la firma (art. 9, comma 4, L.R. 5/2003).
  • Alla richiesta di referendum devono essere allegati i certificati elettorali dei sottoscrittori, anche collettivi, che attestino la loro iscrizione nelle liste elettorali dei rispettivi comuni. I sindaci devono rilasciare tali certificati entro quarantotto ore dalla richiesta (art. 9, commi 4 e 5, L.R. 5/2003).

8. Una volta raccolte le sottoscrizioni, dove si presenta la richiesta di referendum?

La richiesta di referendum, corredata della prescritta documentazione, va presentata all' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale da parte di almeno cinque dei promotori (designati ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5) in orario d'ufficio, entro le ore dodici, di un giorno lavorativo per gli uffici regionali. L'Ufficio di Presidenza ne dà notizia al Presidente della Regione (art. 10, commi 1 e 2, L.R. 5/2003).

L'Ufficio di Presidenza, entro sessanta giorni dal deposito della richiesta, svolge le operazioni di computo e controllo delle firme nonchè di verifica della regolarità della richiesta di referendum (art. 11, comma 1, L.R. 5/2003).

Alla riunione dell'Ufficio di Presidenza può partecipare una delegazione dei promotori (al massimo cinque delegati) che ha diritto di far inserire nel verbale della riunione le proprie osservazioni. A tal fine, copia dell'avviso di convocazione della riunione è inviato ad almeno uno dei promotori (art. 11, commi 2 e 3, L.R. 5/2003).

Entro sette giorni l'Ufficio di Presidenza comunica la propria deliberazione al Presidente della Regione. La deliberazione viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) (art. 11, comma 1, L.R. 5/2003).

Qualora la documentazione di cui all'articolo 9 (fogli/moduli per la raccolta delle firme) risulti irregolare, l'Ufficio di Presidenza stabilisce un termine per la sanatoria e ne dà immediata comunicazione ai promotori; tale termine non può essere superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In questo caso il termine di sessanta giorni per la deliberazione definitiva dell' Ufficio di Presidenza decorre dal giorno successivo a quello della ripresentazione della documentazione (art. 11, commi 4 e 5, L.R. 5/2003).

9. Chi indice il referendum abrogativo e con quali modalità?

Il referendum abrogativo viene effettuato una volta all' anno, in una domenica tra aprile e giugno, ed è indetto dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Commissario del Governo ai fini della determinazione della data della consultazione, con decreto da emanarsi entro il 28 febbraio.

Il referendum si effettua su tutte le richieste ammesse dall'Ufficio di Presidenza e pervenute al Presidente della Giunta regionale fino al 31 dicembre dell'anno precedente.

Non è ammesso, in un'unica tornata, lo svolgimento di più di cinque referendum.

Se sono state presentate più richieste si tiene conto dell'ordine di presentazione delle stesse da parte dei promotori, e i referendum eccedenti i primi cinque vengono differiti all'anno successivo. (art. 12, commi 1, 4, 5 e 6, L.R. 22/1988)

Ogni attività od operazione relativa al referendum deve essere interrotta al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di scadenza della legislatura regionale; i termini sono sospesi e riprendono a decorrere dopo trenta giorni dalla data di elezione del Consiglio regionale; qualora le relative richieste siano state definitivamente ammesse in tempo utile, il referendum si tiene in sessione straordinaria autunnale, in una domenica del mese di novembre, ed è indetto con le modalità di cui all' articolo 12, comma 1, con decreto da emanare entro il 1 settembre.

In caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale il referendum già indetto è automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio regionale.

Il referendum sospeso ai sensi del comma 2 ha luogo nell' ultima domenica del mese di aprile immediatamente successiva all'insediamento del nuovo Consiglio, purchè tra l'insediamento stesso e detta domenica intercorra un periodo libero di almeno quarantacinque giorni; in caso contrario il referendum si svolge nel corso dell'anno successivo, ed è nuovamente indetto con le modalità di cui all' articolo 12, comma 1, (art. 13, commi 1, 2 e 3, L.R. 22/1988).

10. Quando è approvata la proposta sottoposta a referendum?

La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi (art. 13, comma 1, L.R. 5/2003).

Il Presidente della Regione dichiara con proprio decreto l'esito del referendum. Il decreto è pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) (art. 14, comma 1, L.R. 5/2013).

Qualora il risultato delle votazioni sia favorevole all'abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni sottoposte a referendum, il Presidente dichiara, altresì, con il medesimo decreto, l'abrogazione delle stesse. L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione. Il Presidente della Regione, sentita la Giunta, può ritardare, nel decreto stesso, indicandone espressamente i motivi, l'efficacia dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione (art. 14, comma 1, L.R. 5/2003).

11. E' possibile riproporre il medesimo quesito referendario?

Qualora i risultati della consultazione siano stati contrari all'abrogazione, è possibile ripresentare una proposta di referendum abrogativo delle stesse norme purchè siano trascorsi almeno cinque anni dalla pubblicazione dell'esito del referendum nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) (art. 15, comma 1, L.R. 5/2003).

Se il referendum ha avuto ad oggetto singole disposizioni di una legge, è possibile presentare una proposta di referendum che abbia ad oggetto altre disposizioni della medesima legge senza dover osservare il termine di cui sopra (art. 15, comma 2, L.R. 5/2003).

12. Le operazioni referendarie possono essere interrotte?

Il Presidente della Regione, qualora sia intervenuta l'abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni di legge sottoposte a referendum, prima dello svolgimento dello stesso, dichiara con proprio decreto che le operazioni referendarie non hanno più corso (art. 16, comma 1, L.R. 5/2003).

Nel caso in cui l'abrogazione intervenuta in corso di referendum sia parziale, oppure nel caso avvenga contestualmente all'emanazione di una nuova disciplina della stessa materia, si osserva la seguente procedura:

  • il Presidente della Regione, sentito il parere del comitato dei promotori e su deliberazione unanime dell'Ufficio di Presidenza (o del Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti se l'Ufficio di Presidenza non delibera all'unanimità), dichiara con decreto se la consultazione popolare debba comunque aver luogo, e quali siano le disposizioni oggetto del referendum;
  • se la nuova normativa non ha modificato i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente e neppure i contenuti essenziali delle singole disposizioni di legge, o se comunque non ha recepito gli obiettivi sostanziali della richiesta di referendum, il referendum si effettua anche sulle nuove disposizioni, da indicarsi in modo specifico nel decreto del Presidente della Regione (art. 16, comma 2, L.R. 5/2003).