Osservatorio regionale antimafia

Beni sequestrati e confiscati

Qualsiasi informazione dell’Osservatorio non è necessariamente riconducibile a persona condannata per reati di stampo mafioso.

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La Legge 31 marzo 2010, n. 50, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale serie gen. - n. 78 del 3 aprile 2010, ha istituito l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, posta sotto la vigilanza del Ministro dell’interno.

La legge attribuisce all'Agenzia i seguenti compiti:

  • acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione;
  • acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca;
  • verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti;
  • accertamento della consistenza, della destinazione e dell’utilizzo dei beni;
  • programmazione dell’assegnazione e della destinazione dei beni confiscati;
  • analisi dei dati acquisiti e delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione;
  • collaborazione con l’autorità giudiziaria nell‘ attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
  • collaborazione con l’autorità giudiziaria nell’attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati, anche ai sensi dell’articolo 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all’articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, e amministra i beni a decorrere dalla conclusione dell’udienza preliminare;
  • amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui alla citata legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
  • amministrazione e destinazione dei beni confiscati, anche ai sensi dell’articolo 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui all’articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale;
  • adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.

Riferimenti legislativi