CR: nuovo Statuto, relazione Martini (2)
(ACON) Trieste, 24 gen - RC - Arriva all'attenzione del
Consiglio regionale la proposta di legge costituzionale di
revisione dello Statuto speciale della Regione, approvata in V
Commissione due settimane fa con i voti favorevoli della
maggioranza, i contrari di LN, FI, AN e con le astensioni di UDC
e Salvador (Misto).
Gli articoli dello Statuto - ha spiegato il relatore di
maggioranza, Antonio Martini (Margh) - sono passati da 80 a 82:
quelli aggiunti ex novo riguardano l'autonomia del Consiglio
(art. 29), il testo unico (art. 50) e la redazione dello Statuto
nelle quattro lingue parlate nel territorio regionale (art. 82).
Soppresso l'articolo relativo al decreto legge regionale (ex art.
48); mentre quello riguardante le competenze esclusive dello
Stato ( ex art. 52) è stato accorpato con quello relativo alle
competenze concorrenti della Regione (art. 55).
Il testo del nuovo Statuto è certamente suscettibile di ulteriori
perfezionamenti - così ancora Martini, che ha ricordato anche la
protesta "friulanista" contro la bozza del nuovo Statuto, mirante
a riconoscere al Friuli una vera e propria rappresentanza
istituzionale attraverso l'Assemblea delle Province friulane. Ha
poi citato l'impossibilità di lavorare in cui si è trovato il
Comitato ristretto e la presentazione di due differenti proposte,
rispettivamente di Forza Italia e della Lega Nord.
La principale divaricazione tra maggioranza e opposizione - ha
aggiunto - è stata la disciplina dei principi generali, cioè i
primi articoli dello Statuto. Ecco che è stata interamente
sostituita la definizione della Regione Friuli Venezia Giulia
(art. 1), che assume una denominazione quadrilingue: una Regione
ordinata solo su tre livelli di governo obbligatori (Comuni,
Province e Regione autonoma), con il compito di perseguire la
coesione politica, sociale, economica e territoriale nella
valorizzazione delle sue peculiarità storiche e linguistiche.
Nell'articolo che riguarda il territorio (art. 2) è stata
prevista una norma che rinvia alla legge regionale statutaria
per la disciplina di forme particolari di autonomia e
coordinamento con gli enti locali territoriali. E' poi stato
riscritto completamente l'articolo 4, eliminando ogni riferimento
alla confessioni religiose e introducendo riferimenti allo
sviluppo della persona e all'uguaglianza nel godimento dei
diritti, alla promozione delle pari opportunità tra uomo e
donna, al perseguimento di una politica di pace e all'accoglienza
e integrazione degli stranieri residenti. Pure l'articolo 5 è
stato interamente riscritto, affermando che la Regione riconosce
e tutela con proprie leggi i diritti di quanti appartengono alla
minoranza slovena e promuove le lingue friulana, tedesca e le
altre lingue regionali e minoritarie storiche proprie del suo
territorio (italiano, friulano, sloveno e tedesco). La Regione
promuove altresì iniziative degli italiani residenti in Slovenia
e Croazia e quelle volte a mantenere i legami con i corregionali
all'estero.
Da ricordare anche l'articolo 8, in quanto accoglie un
emendamento interamente sostitutivo delle opposizioni, approvato
all'unanimità, con cui si introduce il principio della
sussidiarietà fiscale, si incentivano l'associazionismo e il
volontariato, si tutela l'infanzia, si promuove la partecipazione
attiva dei giovani nella società e si assicurano condizioni di
vita indipendenti ai disabili e agli anziani. La novità di
rilievo del Titolo IV attiene all'eliminazione, con emendamento
della maggioranza, del carattere obbligatorio dell'istituzione
della città metropolitana quale livello di governo ordinamentale
nel sistema delle autonomie locali. Nello stesso Titolo va
rimarcata la nuova configurazione del Consiglio delle autonomie
locali (art. 25) voluta dalle opposizioni, quale "organo di
consultazione, di concertazione e di raccordo tra Regione ed enti
locali", e non semplicemente quale "organo di rappresentanza
degli enti locali", come risultava dal testo originario.
Con riferimento al Titolo V, va segnalato il nuovo articolo
"Autonomia del Consiglio regionale", proposto dalla maggioranza e
nel quale si afferma l'autonomia organizzativa, funzionale,
finanziaria e contabile dell'organo legislativo, alla quale si
accompagna, con carattere di assoluta novità nel panorama
regionalistico italiano, la capacità processuale davanti a ogni
giurisdizione.
Per iniziativa dell'opposizione è stata poi introdotta una norma
che assegna alla Regione una competenza concorrente in materia di
economia volta a tutelare la competitività con le aree
confinanti. Riguardo al Titolo IX va segnalato l'emendamento
dell'opposizione che introduce nell'articolo 69, sul modello
della benzina agevolata, la possibilità per la Regione di fare
una propria politica fiscale, agendo sulle aliquote, sulle
detrazioni ed esenzioni di imposta, lasciando invariato il
gettito dei proventi spettanti allo Stato.
(foto in e-mail; immagini alle tv)
(segue)