News


CR: nuovo Statuto, relazione Martini (2)

24.01.2005
11:35
(ACON) Trieste, 24 gen - RC - Arriva all'attenzione del Consiglio regionale la proposta di legge costituzionale di revisione dello Statuto speciale della Regione, approvata in V Commissione due settimane fa con i voti favorevoli della maggioranza, i contrari di LN, FI, AN e con le astensioni di UDC e Salvador (Misto).

Gli articoli dello Statuto - ha spiegato il relatore di maggioranza, Antonio Martini (Margh) - sono passati da 80 a 82: quelli aggiunti ex novo riguardano l'autonomia del Consiglio (art. 29), il testo unico (art. 50) e la redazione dello Statuto nelle quattro lingue parlate nel territorio regionale (art. 82). Soppresso l'articolo relativo al decreto legge regionale (ex art. 48); mentre quello riguardante le competenze esclusive dello Stato ( ex art. 52) è stato accorpato con quello relativo alle competenze concorrenti della Regione (art. 55).

Il testo del nuovo Statuto è certamente suscettibile di ulteriori perfezionamenti - così ancora Martini, che ha ricordato anche la protesta "friulanista" contro la bozza del nuovo Statuto, mirante a riconoscere al Friuli una vera e propria rappresentanza istituzionale attraverso l'Assemblea delle Province friulane. Ha poi citato l'impossibilità di lavorare in cui si è trovato il Comitato ristretto e la presentazione di due differenti proposte, rispettivamente di Forza Italia e della Lega Nord.

La principale divaricazione tra maggioranza e opposizione - ha aggiunto - è stata la disciplina dei principi generali, cioè i primi articoli dello Statuto. Ecco che è stata interamente sostituita la definizione della Regione Friuli Venezia Giulia (art. 1), che assume una denominazione quadrilingue: una Regione ordinata solo su tre livelli di governo obbligatori (Comuni, Province e Regione autonoma), con il compito di perseguire la coesione politica, sociale, economica e territoriale nella valorizzazione delle sue peculiarità storiche e linguistiche. Nell'articolo che riguarda il territorio (art. 2) è stata prevista una norma che rinvia alla legge regionale statutaria per la disciplina di forme particolari di autonomia e coordinamento con gli enti locali territoriali. E' poi stato riscritto completamente l'articolo 4, eliminando ogni riferimento alla confessioni religiose e introducendo riferimenti allo sviluppo della persona e all'uguaglianza nel godimento dei diritti, alla promozione delle pari opportunità tra uomo e donna, al perseguimento di una politica di pace e all'accoglienza e integrazione degli stranieri residenti. Pure l'articolo 5 è stato interamente riscritto, affermando che la Regione riconosce e tutela con proprie leggi i diritti di quanti appartengono alla minoranza slovena e promuove le lingue friulana, tedesca e le altre lingue regionali e minoritarie storiche proprie del suo territorio (italiano, friulano, sloveno e tedesco). La Regione promuove altresì iniziative degli italiani residenti in Slovenia e Croazia e quelle volte a mantenere i legami con i corregionali all'estero.

Da ricordare anche l'articolo 8, in quanto accoglie un emendamento interamente sostitutivo delle opposizioni, approvato all'unanimità, con cui si introduce il principio della sussidiarietà fiscale, si incentivano l'associazionismo e il volontariato, si tutela l'infanzia, si promuove la partecipazione attiva dei giovani nella società e si assicurano condizioni di vita indipendenti ai disabili e agli anziani. La novità di rilievo del Titolo IV attiene all'eliminazione, con emendamento della maggioranza, del carattere obbligatorio dell'istituzione della città metropolitana quale livello di governo ordinamentale nel sistema delle autonomie locali. Nello stesso Titolo va rimarcata la nuova configurazione del Consiglio delle autonomie locali (art. 25) voluta dalle opposizioni, quale "organo di consultazione, di concertazione e di raccordo tra Regione ed enti locali", e non semplicemente quale "organo di rappresentanza degli enti locali", come risultava dal testo originario.

Con riferimento al Titolo V, va segnalato il nuovo articolo "Autonomia del Consiglio regionale", proposto dalla maggioranza e nel quale si afferma l'autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile dell'organo legislativo, alla quale si accompagna, con carattere di assoluta novità nel panorama regionalistico italiano, la capacità processuale davanti a ogni giurisdizione.

Per iniziativa dell'opposizione è stata poi introdotta una norma che assegna alla Regione una competenza concorrente in materia di economia volta a tutelare la competitività con le aree confinanti. Riguardo al Titolo IX va segnalato l'emendamento dell'opposizione che introduce nell'articolo 69, sul modello della benzina agevolata, la possibilità per la Regione di fare una propria politica fiscale, agendo sulle aliquote, sulle detrazioni ed esenzioni di imposta, lasciando invariato il gettito dei proventi spettanti allo Stato.

(foto in e-mail; immagini alle tv)

(segue)