V Comm: esame ddl finanza locale
(ACON) Trieste, 22 mar - RC - E' formato da un solo articolo,
il disegno di legge sulla finanza locale che la Giunta ha posto
all'attenzione della V Commissione consiliare presieduta da
Antonio Martini (Margh) e che in apertura dei lavori ha dibattuto
un'ora e mezza sulla necessità e l'opportunità di licenziarlo con
urgenza.
I 4 commi dell'articolo ridefiniscono alcuni aspetti del
contenimento della spesa degli Enti locali a seguito delle
disposizioni fissate dall'articolo 1 della legge finanziaria
statale per l'anno 2005. Se il provvedimento non fosse approvato
dall'Aula entro il 31 marzo - ha spiegato l'assessore alle
Finanze, Michela Del Piero, presente in vece dell'assessore alle
Autonomie locali, Franco Iacop - gli Enti locali dovrebbero
rifarsi ai limiti posti dalla Finanziaria nazionale, trovandosi
in una situazione di dubbio finché il Consiglio non approverà
questa legge.
A non riconoscere l'urgenza e volere che fossero chiamati
preventivamente in audizione i rappresentanti delle
amministrazioni locali, sono stati i consiglieri del
centro-destra, a cominciare da Luca Ciriani (AN) e Roberto
Molinaro (UDC), che ha chiesto di sentire anche la Corte dei
Conti. La maggioranza della Commissione, soprattutto attraverso
le parole di Mauro Travanut (DS) e dello stesso Martini, ha
infine accettato di verificare la possibilità di effettuare le
audizioni giovedì mattina (24 marzo), facendo quindi slittare al
pomeriggio la già prevista seduta d'Aula.
Quanto ai contenuti dell'articolo, dopo l'enunciazione di un
principio generale al comma 1, al comma 2 si legge che le
Province, i Comuni, le Comunità montane, le unioni di Comuni e i
loro consorzi e associazioni, per il 2005, 2006 e 2007 non
possono effettuare spese di ammontare superiore a quelle
sostenute nel 2004 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e
l'esercizio di autovetture. Il superamento del limite di spesa
deve essere adeguatamente motivato.
La spesa annua delle Province, dei Comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti e delle Comunità montane, per
incarichi di studio o consulenze, conferiti a soggetti estranei
all'amministrazione, non è soggetta a limiti di quantità, ma deve
essere motivata con l'assenza di strutture o professionalità
interne in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione
degli incarichi conferiti per lavori pubblici. In ogni caso -
spiega sempre il comma 3 - l'atto deve essere stato valutato
dall'organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente.
Il comma 4 prevede che agli Enti locali della Regione non si
applichino le disposizioni dei commi 43, 44, 45 e 66
dell'articolo 1 della Finanziaria statale 2005. Questi
dispongono:
- che i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni
previste dal DPR 380/2001 possono essere destinati a finanziarie
spese correnti solo entro il limite del 75% nel 2005 e del 50%
nel 2006;
- una notevole riduzione del limite all'accensione di nuovi
mutui e l'obbligo di ridurre il livello di indebitamento per gli
enti che superano tale vincolo;
- che il plusvalore realizzato dall'alienazione di beni
patrimoniali, inclusi gli immobili, possa essere utilizzato per
il rimborso della quota capitale delle rate di ammortamento dei
mutui.
(foto in e-mail; immagini alle tv)