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V Comm: esame ddl finanza locale

22.03.2005
13:06
(ACON) Trieste, 22 mar - RC - E' formato da un solo articolo, il disegno di legge sulla finanza locale che la Giunta ha posto all'attenzione della V Commissione consiliare presieduta da Antonio Martini (Margh) e che in apertura dei lavori ha dibattuto un'ora e mezza sulla necessità e l'opportunità di licenziarlo con urgenza.

I 4 commi dell'articolo ridefiniscono alcuni aspetti del contenimento della spesa degli Enti locali a seguito delle disposizioni fissate dall'articolo 1 della legge finanziaria statale per l'anno 2005. Se il provvedimento non fosse approvato dall'Aula entro il 31 marzo - ha spiegato l'assessore alle Finanze, Michela Del Piero, presente in vece dell'assessore alle Autonomie locali, Franco Iacop - gli Enti locali dovrebbero rifarsi ai limiti posti dalla Finanziaria nazionale, trovandosi in una situazione di dubbio finché il Consiglio non approverà questa legge.

A non riconoscere l'urgenza e volere che fossero chiamati preventivamente in audizione i rappresentanti delle amministrazioni locali, sono stati i consiglieri del centro-destra, a cominciare da Luca Ciriani (AN) e Roberto Molinaro (UDC), che ha chiesto di sentire anche la Corte dei Conti. La maggioranza della Commissione, soprattutto attraverso le parole di Mauro Travanut (DS) e dello stesso Martini, ha infine accettato di verificare la possibilità di effettuare le audizioni giovedì mattina (24 marzo), facendo quindi slittare al pomeriggio la già prevista seduta d'Aula.

Quanto ai contenuti dell'articolo, dopo l'enunciazione di un principio generale al comma 1, al comma 2 si legge che le Province, i Comuni, le Comunità montane, le unioni di Comuni e i loro consorzi e associazioni, per il 2005, 2006 e 2007 non possono effettuare spese di ammontare superiore a quelle sostenute nel 2004 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture. Il superamento del limite di spesa deve essere adeguatamente motivato.

La spesa annua delle Province, dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e delle Comunità montane, per incarichi di studio o consulenze, conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, non è soggetta a limiti di quantità, ma deve essere motivata con l'assenza di strutture o professionalità interne in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti per lavori pubblici. In ogni caso - spiega sempre il comma 3 - l'atto deve essere stato valutato dall'organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente.

Il comma 4 prevede che agli Enti locali della Regione non si applichino le disposizioni dei commi 43, 44, 45 e 66 dell'articolo 1 della Finanziaria statale 2005. Questi dispongono: - che i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal DPR 380/2001 possono essere destinati a finanziarie spese correnti solo entro il limite del 75% nel 2005 e del 50% nel 2006; - una notevole riduzione del limite all'accensione di nuovi mutui e l'obbligo di ridurre il livello di indebitamento per gli enti che superano tale vincolo; - che il plusvalore realizzato dall'alienazione di beni patrimoniali, inclusi gli immobili, possa essere utilizzato per il rimborso della quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui.

(foto in e-mail; immagini alle tv)