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CR: legge mobbing, i relatori (2)

22.03.2005
16:37
(ACON) Trieste, 22 mar - RC - Il termine mobbing, dall'inglese "to mob" aggredire - ha spiegato Alessandra Battellino (IDV-FVG) come relatrice di maggioranza della legge sulla tutela dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche, di cui è stata la proponente in Commissione - è entrato a far parte del linguaggio comune per indicare le angherie continue, di colleghi e superiori, a cui è sottoposta una persona.

Nel panorama europeo, è stata la Svezia a dotarsi per prima di una legge contro il mobbing nel 1993, seguita dalla Francia nel 2000 e dal Belgio nel 2002. A livello comunitario, il problema è stato sollevato dal Parlamento europeo con la risoluzione del 21 settembre 2001 con cui ha invitato la Commissione ad estendere l'applicazione della direttiva-quadro per la salute e la sicurezza del lavoro anche al mobbing, e ha invitato i Paesi membri a completare la propria legislazione in tal senso e uniformare la sua definizione. A livello statale, manca una legge sul fenomeno, pur esistendo numerose sentenze che portano a forme di tutela, specie in termini risarcitori.

Nel 2003, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge 16/2002 del Lazio, prima e unica Regione ad aver adottato una norma sul mobbing - ha aggiunto la Battellino. Si tratta di una sentenza che ha limitato gli spazi di intervento delle Regioni. Con la proposta in esame, si vuole agire senza invadere le competenze statali, ma consapevoli che il fenomeno non può essere ignorato.

Per Giorgio Venier Romano (FI), la proposta cerca di non superare la competenza legislativa della Regione, alla quale è consentita la disciplina della prevenzione del mobbing (così come degli infortuni sul lavoro) e di intervenire entro un rigido quadro statale riguardo al sistema coercitivo e di controllo diretto, ma non può legiferare in materia di criteri del fenomeno; il testo, quindi, produce effetti positivi anche se contenuti dai limiti delle competenze regionali.

Elemento essenziale per inquadrare la volontà della Giunta regionale sull'argomento, sarà il sostegno finanziario che gli sarà riservato. Nostro compito - ha detto - sarà fare in modo che la prevenzione per i lavoratori avvenga senza aggravi per le imprese e sia svolta da soggetti qualificati, possibilmente senza interferenze con altri organismi associativi finalizzati alla tutela di interessi diversi.

L'Aula è quindi entrata nel merito dei singoli 7 articoli.

(segue)