CR: legge mobbing, i relatori (2)
(ACON) Trieste, 22 mar - RC - Il termine mobbing, dall'inglese
"to mob" aggredire - ha spiegato Alessandra Battellino (IDV-FVG)
come relatrice di maggioranza della legge sulla tutela dei
lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche, di cui è stata
la proponente in Commissione - è entrato a far parte del
linguaggio comune per indicare le angherie continue, di colleghi
e superiori, a cui è sottoposta una persona.
Nel panorama europeo, è stata la Svezia a dotarsi per prima di
una legge contro il mobbing nel 1993, seguita dalla Francia nel
2000 e dal Belgio nel 2002. A livello comunitario, il problema è
stato sollevato dal Parlamento europeo con la risoluzione del 21
settembre 2001 con cui ha invitato la Commissione ad estendere
l'applicazione della direttiva-quadro per la salute e la
sicurezza del lavoro anche al mobbing, e ha invitato i Paesi
membri a completare la propria legislazione in tal senso e
uniformare la sua definizione. A livello statale, manca una legge
sul fenomeno, pur esistendo numerose sentenze che portano a forme
di tutela, specie in termini risarcitori.
Nel 2003, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la
legge 16/2002 del Lazio, prima e unica Regione ad aver adottato
una norma sul mobbing - ha aggiunto la Battellino. Si tratta di
una sentenza che ha limitato gli spazi di intervento delle
Regioni. Con la proposta in esame, si vuole agire senza invadere
le competenze statali, ma consapevoli che il fenomeno non può
essere ignorato.
Per Giorgio Venier Romano (FI), la proposta cerca di non superare
la competenza legislativa della Regione, alla quale è consentita
la disciplina della prevenzione del mobbing (così come degli
infortuni sul lavoro) e di intervenire entro un rigido quadro
statale riguardo al sistema coercitivo e di controllo diretto, ma
non può legiferare in materia di criteri del fenomeno; il testo,
quindi, produce effetti positivi anche se contenuti dai limiti
delle competenze regionali.
Elemento essenziale per inquadrare la volontà della Giunta
regionale sull'argomento, sarà il sostegno finanziario che gli
sarà riservato. Nostro compito - ha detto - sarà fare in modo che
la prevenzione per i lavoratori avvenga senza aggravi per le
imprese e sia svolta da soggetti qualificati, possibilmente senza
interferenze con altri organismi associativi finalizzati alla
tutela di interessi diversi.
L'Aula è quindi entrata nel merito dei singoli 7 articoli.
(segue)