Corecom: par condicio elezioni comunali e referendum
(ACON) Trieste, 27 apr - COM/AB - In occasione delle prossime
scadenze elettorali che coinvolgeranno la regione, il Comitato
regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia (Corecom
FVG), ritiene opportuno riportare le indicazioni sulla "par
condicio" (in base alla legge 28/2000 e al Codice di
Autoregolamentazione emanato dalla legge 313/2003 relativo
all'emittenza locale).
La "par condicio" è già in vigore per quanto riguarda le elezioni
comunali previste il 22 e 23 maggio a Barcis, Caneva, Claut,
Montereale Valcellina, Travesio, Cividale del Friuli, Premariacco
(nessun comune supera 15.000 abitanti). Per quanto riguarda il
referendum per l'abrogazione parziale della legge n. 40/2004
(pubblicato su G.U. n. 84 del 12/04/05), che si terrà nelle
giornate del 12 e 13 giugno, la par condicio è o dovrebbe essere
in vigore dal 12 aprile 2005.
"Il condizionale è conseguenza del fatto - spiega Franco Del
Campo, presidente del Corecom - che, a tutt'oggi, l'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni, ancora priva del presidente, non
ha dato specifiche indicazioni a riguardo, mentre per quanto
riguarda la Rai, la Commissione parlamentare di vigilanza per i
servizi radiotelevisivi ha approvato ieri la delibera che entrerà
in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale. Il Corecom FVG, comunque, si atterrà alla normativa
attualmente in vigore e che fa riferimento a tre segmenti
importanti della comunicazione: istituzioni, servizio pubblico ed
emittenza locale".
Per quanto riguarda le istituzioni si ricorda che "dalla data di
convocazione dei comizi elettorali (in questo caso di indizione
del referendum) e fino alla chiusura delle operazioni di voto è
fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere
attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in
forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento
delle proprie funzioni" (L. 28/00, Art. 9, co. 1).
Alla Rai, invece, nello stesso periodo "è vietato fornire, anche
in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie
preferenze di voto". (L. 28/00, Art. 5, co. 2).
Per le televisioni locali, infine, il Codice di
autoregolamentazione, prevede che "in qualunque trasmissione
radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai
messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma
indiretta, indicazioni o preferenze di voto" (art. 4, co. 3),
mentre è consentito, nel rispetto della normativa vigente,
trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento (art. 5,
co. 1).