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Corecom: par condicio elezioni comunali e referendum

27.04.2005
17:15
(ACON) Trieste, 27 apr - COM/AB - In occasione delle prossime scadenze elettorali che coinvolgeranno la regione, il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia (Corecom FVG), ritiene opportuno riportare le indicazioni sulla "par condicio" (in base alla legge 28/2000 e al Codice di Autoregolamentazione emanato dalla legge 313/2003 relativo all'emittenza locale).

La "par condicio" è già in vigore per quanto riguarda le elezioni comunali previste il 22 e 23 maggio a Barcis, Caneva, Claut, Montereale Valcellina, Travesio, Cividale del Friuli, Premariacco (nessun comune supera 15.000 abitanti). Per quanto riguarda il referendum per l'abrogazione parziale della legge n. 40/2004 (pubblicato su G.U. n. 84 del 12/04/05), che si terrà nelle giornate del 12 e 13 giugno, la par condicio è o dovrebbe essere in vigore dal 12 aprile 2005.

"Il condizionale è conseguenza del fatto - spiega Franco Del Campo, presidente del Corecom - che, a tutt'oggi, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ancora priva del presidente, non ha dato specifiche indicazioni a riguardo, mentre per quanto riguarda la Rai, la Commissione parlamentare di vigilanza per i servizi radiotelevisivi ha approvato ieri la delibera che entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il Corecom FVG, comunque, si atterrà alla normativa attualmente in vigore e che fa riferimento a tre segmenti importanti della comunicazione: istituzioni, servizio pubblico ed emittenza locale".

Per quanto riguarda le istituzioni si ricorda che "dalla data di convocazione dei comizi elettorali (in questo caso di indizione del referendum) e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni" (L. 28/00, Art. 9, co. 1).

Alla Rai, invece, nello stesso periodo "è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto". (L. 28/00, Art. 5, co. 2).

Per le televisioni locali, infine, il Codice di autoregolamentazione, prevede che "in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto" (art. 4, co. 3), mentre è consentito, nel rispetto della normativa vigente, trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento (art. 5, co. 1).