News


II Comm: legge lavoro, gli ultimi articoli (3)

19.05.2005
18:00
(ACON) Trieste, 19 mag - MPB - L'esame dell'articolato era ripreso nella tarda mattinata dal Capo II (inserimento lavorativo delle persone disabili) dopo la prima approvazione degli articoli del Capo I del Titolo II inerente politiche attive e tutela del lavoro, ed era proseguito senza sosta sino all'approvazione del testo complessivo, che è stato modificato e in parte integrato da diversi emendamenti della giunta e di singoli consiglieri.

La promozione dell'integrazione lavorativa delle persone disabili è trattata all'art. 35, mentre i successivi definiscono i compiti della Regione (art. 36) e delle Province (art. 37), il fondo provinciale per la disoccupazione dei disabili (art. 38) la validazione delle convenzioni per l'inserimento lavorativo dei disabili (art. 39). Con gli articoli 40, 41 e 42 si introducono modifiche e integrazioni alla legge 41 del 1996. L'art. 43 istituisce la Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista.

Gli articoli dal 44 al 47 costituiscono il Capo III concernente la previsione e la gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale dedicato. Trattano delle azioni per prevenirle e delle procedure di concertazione per dichiarare lo stato di difficoltà occupazionale, ma anche - ed è l'art. 46 - del piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale che è stato modificato con l'accoglimento di un emendamento aggiuntivo di FI che prevede - oltre a progetti integrati diretti a orientamento, riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori interessati - anche progetti per il rilancio del tessuto industriale e imprenditoriale nonché ulteriori misure per l'autoimprenditorialità.

La qualità del lavoro è trattata al Capo IV. All'art. 48, su parità di genere e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, un emendamento di Bassa Poropat ha previsto che le azioni di sistema sostenute dalla Regione nel programma triennale siano volte a favorire non solo l'ingresso e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro, ma anche il loro reinserimento. Un accento per favorire la parità di genere è stato invece introdotto all'art. 49 (responsabilità sociale dell'impresa) dall'emendamento Zorzini - De Angelis in aggiunta agli altri obiettivi previsti (miglioramento dei livelli di salute, sicurezza, qualità del lavoro e delle relazioni industriali, delle forme di partecipazione dei lavoratori e delle condizioni ambientali).

Il Capo V è dedicato alle azioni di contrasto del lavoro sommerso e irregolare e alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, e i cinque articoli che lo compongono sono stati praticamente votati nella stesura originaria.

L'internazionalizzazione del mercato del lavoro è materia del Titolo IV e gli articoli 55, 56 e 57 si occupano anche della validazione di percorsi formativi e di inserimento lavorativo e gestione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri.

Al Titolo V si parla di lavoro e formazione. Formazione e politiche del lavoro all'art. 58, aspetti formativi del contratto di apprendistato all'art. 59, principi comuni in materia di apprendistato all'art. 60 integrato da un emendamento di Maurizio Franz, che prevede come nelle piccole imprese il ruolo del tutor aziendale possa essere svolto dal datore di lavoro. Modificato poi l'art. 61 sui tirocini formativi e la materia è tra quelle che saranno oggetto di ulteriore approfondimento da qui all'Aula.

Dopo le forme di sostengo al credito dei lavoratori (art. 62) e interventi per il sostegno al reddito (art. 63) che compongono il Titolo VI, gli ultimi articoli dal 64 al 70 riguardano le norme finanziarie e finali. Un pacchetto di articoli, questo del Titolo VII, che ha visto anche una serie di integrazioni, dopo le norme in fatto di potere sostitutivo (64), beni mobili e immobili (65) e personale (66), riguardo il trattamento dei dati personali (66bis) e le norme comuni per la concessione degli incentivi (67bis), l'articolo riguardante le indennità ai volontari del Club Alpino Italiano. Modificato il 68 su abrogazioni, sono stati infine sostituiti da nuovi testi della giunta il 69 sulle norme transitorie e il 70 sulle norme finanziarie che - ha spiegato Cosolini - sono formulate sulla base di criteri di adeguatezza ed effettiva spendibilità nel 2005, anno di transizione.

E' stato inoltre rafforzato il capitolo degli interventi a favore delle Province. La legge, in sostanza, parte con una dotazione finanziaria effettivamente più ampia sia per il recupero di risorse su altre leggi sia per la cospicua dotazione del capitolo sulle crisi. Non sono state invece implementate, in prima battuta, le politiche attive del lavoro.

(fine)