II Comm: legge lavoro, gli ultimi articoli (3)
(ACON) Trieste, 19 mag - MPB - L'esame dell'articolato era
ripreso nella tarda mattinata dal Capo II (inserimento lavorativo
delle persone disabili) dopo la prima approvazione degli articoli
del Capo I del Titolo II inerente politiche attive e tutela del
lavoro, ed era proseguito senza sosta sino all'approvazione del
testo complessivo, che è stato modificato e in parte integrato da
diversi emendamenti della giunta e di singoli consiglieri.
La promozione dell'integrazione lavorativa delle persone disabili
è trattata all'art. 35, mentre i successivi definiscono i compiti
della Regione (art. 36) e delle Province (art. 37), il fondo
provinciale per la disoccupazione dei disabili (art. 38) la
validazione delle convenzioni per l'inserimento lavorativo dei
disabili (art. 39). Con gli articoli 40, 41 e 42 si introducono
modifiche e integrazioni alla legge 41 del 1996. L'art. 43
istituisce la Commissione regionale per l'esame di abilitazione
dei centralinisti telefonici privi della vista.
Gli articoli dal 44 al 47 costituiscono il Capo III concernente
la previsione e la gestione delle situazioni di grave difficoltà
occupazionale dedicato. Trattano delle azioni per prevenirle e
delle procedure di concertazione per dichiarare lo stato di
difficoltà occupazionale, ma anche - ed è l'art. 46 - del piano
di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale
che è stato modificato con l'accoglimento di un emendamento
aggiuntivo di FI che prevede - oltre a progetti integrati diretti
a orientamento, riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori
interessati - anche progetti per il rilancio del tessuto
industriale e imprenditoriale nonché ulteriori misure per
l'autoimprenditorialità.
La qualità del lavoro è trattata al Capo IV. All'art. 48, su
parità di genere e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,
un emendamento di Bassa Poropat ha previsto che le azioni di
sistema sostenute dalla Regione nel programma triennale siano
volte a favorire non solo l'ingresso e la permanenza delle donne
nel mercato del lavoro, ma anche il loro reinserimento. Un
accento per favorire la parità di genere è stato invece
introdotto all'art. 49 (responsabilità sociale dell'impresa)
dall'emendamento Zorzini - De Angelis in aggiunta agli altri
obiettivi previsti (miglioramento dei livelli di salute,
sicurezza, qualità del lavoro e delle relazioni industriali,
delle forme di partecipazione dei lavoratori e delle condizioni
ambientali).
Il Capo V è dedicato alle azioni di contrasto del lavoro sommerso
e irregolare e alla tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro, e i cinque articoli che lo compongono sono stati
praticamente votati nella stesura originaria.
L'internazionalizzazione del mercato del lavoro è materia del
Titolo IV e gli articoli 55, 56 e 57 si occupano anche della
validazione di percorsi formativi e di inserimento lavorativo e
gestione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri.
Al Titolo V si parla di lavoro e formazione.
Formazione e politiche del lavoro all'art. 58, aspetti formativi
del contratto di apprendistato all'art. 59, principi comuni in
materia di apprendistato all'art. 60 integrato da un emendamento
di Maurizio Franz, che prevede come nelle piccole imprese il
ruolo del tutor aziendale possa essere svolto dal datore di
lavoro. Modificato poi l'art. 61 sui tirocini formativi e la
materia è tra quelle che saranno oggetto di ulteriore
approfondimento da qui all'Aula.
Dopo le forme di sostengo al credito dei lavoratori (art. 62) e
interventi per il sostegno al reddito (art. 63) che compongono il
Titolo VI, gli ultimi articoli dal 64 al 70 riguardano le norme
finanziarie e finali. Un pacchetto di articoli, questo del Titolo
VII, che ha visto anche una serie di integrazioni, dopo le norme
in fatto di potere sostitutivo (64), beni mobili e immobili (65)
e personale (66), riguardo il trattamento dei dati personali
(66bis) e le norme comuni per la concessione degli incentivi
(67bis), l'articolo riguardante le indennità ai volontari del
Club Alpino Italiano. Modificato il 68 su abrogazioni, sono stati
infine sostituiti da nuovi testi della giunta il 69 sulle norme
transitorie e il 70 sulle norme finanziarie che - ha spiegato
Cosolini - sono formulate sulla base di criteri di adeguatezza ed
effettiva spendibilità nel 2005, anno di transizione.
E' stato inoltre rafforzato il capitolo degli interventi a favore
delle Province. La legge, in sostanza, parte con una dotazione
finanziaria effettivamente più ampia sia per il recupero di
risorse su altre leggi sia per la cospicua dotazione del capitolo
sulle crisi. Non sono state invece implementate, in prima
battuta, le politiche attive del lavoro.
(fine)