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CR: legge lavoro, i relatori; Pupulin (3)

13.07.2005
11:59
(ACON) Trieste, 13 lug - RC - Dall'idea di lasciar fare al mercato, rivelatasi disastrosa, si passa ad una funzione attiva della Regione favorendo l'incentivazione al recupero competitivo delle imprese. E' questa la base della legge sull'occupazione che Paolo Pupulin (DS) sta proponendo all'Aula in qualità di relatore di maggioranza.

Per lui il rilancio della nostra economia può avvenire se aumentano le competenze e la professionalità del lavoro, se la flessibilità non è solo inutile precarietà, ma avvio di stabilità dei rapporti di lavoro. L'ISTAT segnala una tenuta complessiva dell'occupazione, ma i dati vanno interpretati: diminuisce il numero delle persone in cerca d'impiego sulla base della minore aspettativa di trovare lavoro; cresce il ricorso alla Cassa integrazione, segno di difficoltà della nostra economia, anche se con una tenuta superiore ad altre regioni.

Il motore della proposta è la rivalutazione degli strumenti del collocamento pubblico: alle Province è affidata la gestione dei rinnovati "centri per l'impiego", non più con funzioni puramente amministrative ma anche di consulenza.

Così alcuni dei principali articoli: l'art. 3 istituisce il Programma triennale regionale di politica del lavoro quale strumento attraverso il quale, tra l'altro, la Regione individua le aree di intervento prioritario e le tipologie degli interventi; il 5 istituisce la Commissione regionale per il lavoro, il 6 il Comitato di coordinamento interistituzionale tra Regione e Province e l'8 le Commissioni provinciali per il lavoro; gli articoli dal 9 al 15 disciplinano l'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, incluso Collegio dei revisori contabili e controllo preventivo della Giunta regionale di alcuni atti dell'Agenzia; dal 16 al 20 trattano la figura del consigliere regionale di parità, nominato dalla Provincia con funzioni di promozione e controllo sulla non discriminazione uomo/donna nel lavoro.

I Centri per l'impiego trovano spiegazione nell'art. 21, con i servizi resi gratuitamente e con i loro compiti, fra i quali l'intermediazione fra domanda e offerta, l'aiuto all'inserimento delle persone svantaggaite e la certificazione dello stato di disoccupazione; si prevede poi che le Province intervengano nelle controversie di lavoro e nel rilascio dei provvedimenti relativi agli ingressi dei lavoratori stranieri.

L'art. 28 identifica il "Sistema informativo regionale lavoro" come lo strumento attraverso il quale la Regione assicura la programmazione e la gestione delle politiche regionali del lavoro e le Province esercitano le funzioni di organizzazione e coordinamento dei Centri per l'impiego.

Sono incentivati l'incremento dell'organico aziendale (art. 30), lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali (art. 31) e l'inserimento del personale, con la qualità di soci lavoratori, in cooperative iscritte nel Registro regionale purché ciò avvenga nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro (art. 32).

L'art. 33 individua le azioni sperimentali promosse dalla Regione per prolungare l'età lavorativa degli anziani, mentre il 35 promuove il diritto al lavoro dei disabili e il 38 prevede l'istituzione, da parte di ogni Provincia, del Fondo provinciale per l'occupazione dei disabili.

Ai sensi dell'art. 44, la Regione, con il concorso delle Province, degli altri Enti locali e delle parti sociali, aiuta a prevenire le situazioni di grave difficoltà occupazionale e a limitare i problemi dei lavoratori in esubero, con particolare riguardo alle categorie più esposte quali le donne e le persone di età superiore a 45 anni; il Programma triennale di politica del lavoro (art. 46) può prevedere interventi delle Province in conformità agli indirizzi emanati dalla Giunta regionale.

E ancora: ingresso, permanenza e reinserimento delle donne nel mercato del lavoro (art. 48); diffusione della cultura della responsabilità sociale dell'impresa (49); politiche regionali finalizzate a contrastare il lavoro sommerso e alla tutela della sicurezza sul lavoro (dal 50 al 54); internazionalizzazione del mercato (55); procedure per la ripartizione tra le Province delle quote di ingresso dei cittadini stranieri e per la presentazione delle domande di autorizzazione all'ingresso (57); integrazione tra lavoro e formazione (da 58 a 61).

Infine, l'art. 68 disciplina l'indennità prevista per i lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano (CAI), mentre le norme finanziarie chiudono il disegno di legge.

(segue)