CR: legge lavoro, i relatori; Pupulin (3)
(ACON) Trieste, 13 lug - RC - Dall'idea di lasciar fare al
mercato, rivelatasi disastrosa, si passa ad una funzione attiva
della Regione favorendo l'incentivazione al recupero competitivo
delle imprese. E' questa la base della legge sull'occupazione che
Paolo Pupulin (DS) sta proponendo all'Aula in qualità di relatore
di maggioranza.
Per lui il rilancio della nostra economia può avvenire se
aumentano le competenze e la professionalità del lavoro, se la
flessibilità non è solo inutile precarietà, ma avvio di stabilità
dei rapporti di lavoro. L'ISTAT segnala una tenuta complessiva
dell'occupazione, ma i dati vanno interpretati: diminuisce il
numero delle persone in cerca d'impiego sulla base della minore
aspettativa di trovare lavoro; cresce il ricorso alla Cassa
integrazione, segno di difficoltà della nostra economia, anche se
con una tenuta superiore ad altre regioni.
Il motore della proposta è la rivalutazione degli strumenti del
collocamento pubblico: alle Province è affidata la gestione dei
rinnovati "centri per l'impiego", non più con funzioni puramente
amministrative ma anche di consulenza.
Così alcuni dei principali articoli: l'art. 3 istituisce il
Programma triennale regionale di politica del lavoro quale
strumento attraverso il quale, tra l'altro, la Regione individua
le aree di intervento prioritario e le tipologie degli
interventi; il 5 istituisce la Commissione regionale per il
lavoro, il 6 il Comitato di coordinamento interistituzionale tra
Regione e Province e l'8 le Commissioni provinciali per il
lavoro; gli articoli dal 9 al 15 disciplinano l'Agenzia regionale
del lavoro e della formazione professionale, incluso Collegio dei
revisori contabili e controllo preventivo della Giunta regionale
di alcuni atti dell'Agenzia; dal 16 al 20 trattano la figura del
consigliere regionale di parità, nominato dalla Provincia con
funzioni di promozione e controllo sulla non discriminazione
uomo/donna nel lavoro.
I Centri per l'impiego trovano spiegazione nell'art. 21, con i
servizi resi gratuitamente e con i loro compiti, fra i quali
l'intermediazione fra domanda e offerta, l'aiuto all'inserimento
delle persone svantaggaite e la certificazione dello stato di
disoccupazione; si prevede poi che le Province intervengano nelle
controversie di lavoro e nel rilascio dei provvedimenti relativi
agli ingressi dei lavoratori stranieri.
L'art. 28 identifica il "Sistema informativo regionale lavoro"
come lo strumento attraverso il quale la Regione assicura la
programmazione e la gestione delle politiche regionali del lavoro
e le Province esercitano le funzioni di organizzazione e
coordinamento dei Centri per l'impiego.
Sono incentivati l'incremento dell'organico aziendale (art. 30),
lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali (art. 31) e
l'inserimento del personale, con la qualità di soci lavoratori,
in cooperative iscritte nel Registro regionale purché ciò avvenga
nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro (art.
32).
L'art. 33 individua le azioni sperimentali promosse dalla Regione
per prolungare l'età lavorativa degli anziani, mentre il 35
promuove il diritto al lavoro dei disabili e il 38 prevede
l'istituzione, da parte di ogni Provincia, del Fondo provinciale
per l'occupazione dei disabili.
Ai sensi dell'art. 44, la Regione, con il concorso delle
Province, degli altri Enti locali e delle parti sociali, aiuta a
prevenire le situazioni di grave difficoltà occupazionale e a
limitare i problemi dei lavoratori in esubero, con particolare
riguardo alle categorie più esposte quali le donne e le persone
di età superiore a 45 anni; il Programma triennale di politica
del lavoro (art. 46) può prevedere interventi delle Province in
conformità agli indirizzi emanati dalla Giunta regionale.
E ancora: ingresso, permanenza e reinserimento delle donne nel
mercato del lavoro (art. 48); diffusione della cultura della
responsabilità sociale dell'impresa (49); politiche regionali
finalizzate a contrastare il lavoro sommerso e alla tutela della
sicurezza sul lavoro (dal 50 al 54); internazionalizzazione del
mercato (55); procedure per la ripartizione tra le Province delle
quote di ingresso dei cittadini stranieri e per la presentazione
delle domande di autorizzazione all'ingresso (57); integrazione
tra lavoro e formazione (da 58 a 61).
Infine, l'art. 68 disciplina l'indennità prevista per i
lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso
alpino e speleologico del Club alpino italiano (CAI), mentre le
norme finanziarie chiudono il disegno di legge.
(segue)