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CR: legge lavoro, approvati altri articoli (2)

14.07.2005
12:52
(ACON) Trieste, 14 lug - MPB - Un emendamento aggiuntivo della Giunta ha introdotto l'articolo 32 bis (Promozione della stabilità occupazionale) con il quale la Regione, per favorire la stabilità nei rapporti di lavoro, promuove e sostiene programmi di intervento realizzati dall'Agenzia del lavoro e della formazione professionale e dalle Province.

E' poi proseguita con snellezza l'approvazione di altri articoli: il 33 che contempla politiche per una vecchiaia attiva; il 34 disciplina interventi ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 276/2003; il 35 riguarda la promozione dell'integrazione lavorativa delle persone disabili. I successivi due articoli, 36 e 37, riguardano i compiti rispettivamente di Regione e Province, mentre il 38 è inerente al Fondo provinciale per l'occupazione dei disabili e il 39 alla validazione delle convenzioni per l'inserimento lavorativo dei disabili. Gli articoli 40 e 41 apportano modifiche agli articoli 5 e 6 della legge regionale 41/1996 (legge quadro sull'assistenza alle persone handicappate, compiti di Province e Comuni) mentre il 42 - modificato da un emendamento sostitutivo della Giunta - porta integrazioni alla medesima legge. Il 43 riguarda la commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi di vista.

Un emendamento presentato da Zorzini (PDCI) e Pupulin (DS) e firmato anche da Santin (Margh), Bassa Poropat (Citt) e Ferone (Pens) ha quindi modificato l'art. 44, con il quale si apre il Capo III del Titolo III della legge, e che riguarda le azioni per prevenire e fronteggiare le gravi difficoltà occupazionali, prevedendo anche di favorire accordi tra imprese dello stesso ramo produttivo finalizzati all'obiettivo. Approvato sul medesimo articolo anche un emendamento di Franz (LN) con il quale la Regione, per attuare le azioni previste svolge attività di monitoraggio del mercato del lavoro e delle sue dinamiche evolutive oltre che delle situazioni di grave difficoltà, non solo attraverso l'Agenzia regionale del lavoro ma anche, e questa è la novità, con la collaborazione delle Province.

Con una modifica giuntale all'art. 45 sulle procedure di concertazione e dichiarazione dello stato di grave difficoltà occupazionale, si prevede che sia l'assessore a dichiarare formalmente lo stato di grave difficoltà. Egli, poi, come già previsto, attraverso l'Agenzia e con il concorso di parti sociali, Province, altri enti pubblici e imprese interessate, promuove la redazione di un Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale.

Emendato anche l'art. 46, relativo al Piano di gestione, con una modifica a firma di Blasoni (FI) che prevede che esso si raccordi con progetti non solo per il rilancio, ma anche per la riconversione del tessuto industriale e imprenditoriale. Approvato quindi anche l'art. 47 che chiude il Capo III.

(segue)