CR: pdl noleggio bus con conducente, Gherghetta (8)
(ACON) Trieste, 27 lug - RC - Con la proposta ora in esame - ha
spiegato il relatore di maggioranza Enrico Gherghetta (DS) - si
disciplina il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di
autobus con conducente, in conformità alle disposizioni contenute
nella legge 218/2003, ma non suo semplice recepimento.
Il nostro provvedimento introduce in Friuli Venezia Giulia, tra
le prime regioni in Italia, un cambiamento radicale nel sistema
dei noli di autobus, passando dalle attuali licenze comunali a
favore del singolo autobus ad un sistema liberalizzato, basato
sull'autorizzazione alla singola impresa. Intesa Democratica
presenta, quindi, un testo che sta principalmente dalla parte
degli utenti, con la volontà di garantire loro: buona qualità del
servizio; costo contenuto dello stesso; garanzia di sicurezza
nella circolazione; riduzione dell'impatto ambientale delle
emissioni in atmosfera. E quindi: più qualità e meno costi, più
sicurezza e meno danni ambientali.
Per perseguire questi obiettivi, la norma prefigura
sostanzialmente un'economia "sociale" basata su una concorrenza
non selvaggia, ma libera, trasparente e di qualità, che
garantisca una compatibilità economica, sociale e ambientale. Ciò
che si vuole è una legge che faccia crescere il sistema regione e
non una legge che faccia solo crescere i profitti di qualcuno a
scapito della qualità, delle condizioni lavorative e della
sicurezza nelle strade. Non vogliamo catorci in giro, ma autobus
dignitosi e sicuri. Non vogliamo lavoratori in nero, ma
professionisti nelle cui mani poter mettere con sicurezza i
nostri figli.
La norma quindi garantisce: trasparenza del mercato; libertà di
accesso delle imprese; il libero esercizio dell'attività in
riferimento alla libera circolazione delle persone; la sicurezza
dei viaggiatori trasportati; l'omogeneità dei requisiti
professionali; la tutela delle condizioni di lavoro; la qualità e
la non vetustà dei mezzi circolanti; una adeguata percentuale di
mezzi per persone disabili; una adeguata percentuale di personale
conducente e quindi professionalmente preparato; alcuni obblighi
di controllo come il cronotachigrafo, il documento fiscale, copia
conforme dell'autorizzazione e del documento comprovante la
posizione lavorativa del conducente, che devono essere conservate
a bordo di ogni autobus.
L'altro aspetto importante di questa norma regionale è che
l'autorizzazione viene rilasciata dalla Provincia dove ha sede il
richiedente o dove ha la sua principale organizzazione aziendale.
Alla Provincia vengono inoltre trasferiti compiti di controllo e
di sanzione.
Possono ovviamente esercitare sul territorio regionale le imprese
autorizzate, ai sensi della 218/2003, in altre Regioni e per le
quali vige il regolamento con cui sono state autorizzate.
Altrettanto possono fare le nostre imprese verso altre Regioni.
Per autorizzazioni che prevedano l'esercizio di servizi
internazionali è necessario il possesso per l'impresa della
licenza comunitaria.
Le imprese con sede in Paesi comunitari che svolgono servizi
internazionali non hanno ovviamente bisogno di alcuna
autorizzazione da parte della Provincia, perché entra in vigore
il Regolamento CEE 684 del '92, mentre per le imprese con sede in
Paesi comunitari che intendano svolgere servizi nazionali nel
nostro Paese valgono le disposizioni previste del Regolamento CEE
2454 sempre del '92. Per le imprese che appartengono a Paesi non
dell'Unione europea vale quanto previsto dall'articolo 10 della
218/2003 che fa riferimento ad accordi bilaterali e sanzioni
relative.
La proposta prevede l'istituzione del Registro regionale delle
imprese autorizzate, che serve, tra le altre cose, a creare un
unico archivio ministeriale ai fini di evitare forme di
concorrenza sleale sul territorio nazionale. In particolare serve
a verificare il divieto d'uso di autobus acquistati tramite
sovvenzioni che non siano quelle previste a livello nazionale per
tutti. Da questa categoria escono gli autobus del trasporto
locale (TPL) se acquistati con sole risorse aziendali, in quanto
il finanziamento TPL da parte della Regione non è una sovvenzione
o contributo bensì un corrispettivo per la gara di appalto vinta.
La nostra norma invece non ammette deroghe per autobus acquistati
con contributi pubblici, oltre a quelli ammissibili dalla 218,
mentre prevede l'obbligo della contabilità separata per le
imprese che svolgono anche servizio di TPL nel regime
autorizzatorio.
La norma affronta pure la questione dei servizi di noleggio con
conducente (taxi), prevista nella 218 come riconoscimento alle
imprese-autobus di essere abilitate all'esercizio dei servizi
taxi pur all'interno di specifico regime autorizzatorio. Noi
abbiamo recepito quella indicazione, in quanto Regione con
competenza primaria nel settore dei trasporti, stabilendo senza
alcun dubbio che le imprese-autobus sono sì abilitate al servizio
taxi, ma pur sempre all'interno del contingentamento previsto dai
Comuni, e quindi possono concorrere a quel contingentamento, ma
senza certezza di farne parte.
Gherghetta ha infine preannunciato alcuni emendamenti per
modifiche tecniche che, però, non cambieranno la struttura della
legge.
(segue)