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CR: pdl noleggio bus con conducente, Gherghetta (8)

27.07.2005
18:22
(ACON) Trieste, 27 lug - RC - Con la proposta ora in esame - ha spiegato il relatore di maggioranza Enrico Gherghetta (DS) - si disciplina il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, in conformità alle disposizioni contenute nella legge 218/2003, ma non suo semplice recepimento.

Il nostro provvedimento introduce in Friuli Venezia Giulia, tra le prime regioni in Italia, un cambiamento radicale nel sistema dei noli di autobus, passando dalle attuali licenze comunali a favore del singolo autobus ad un sistema liberalizzato, basato sull'autorizzazione alla singola impresa. Intesa Democratica presenta, quindi, un testo che sta principalmente dalla parte degli utenti, con la volontà di garantire loro: buona qualità del servizio; costo contenuto dello stesso; garanzia di sicurezza nella circolazione; riduzione dell'impatto ambientale delle emissioni in atmosfera. E quindi: più qualità e meno costi, più sicurezza e meno danni ambientali.

Per perseguire questi obiettivi, la norma prefigura sostanzialmente un'economia "sociale" basata su una concorrenza non selvaggia, ma libera, trasparente e di qualità, che garantisca una compatibilità economica, sociale e ambientale. Ciò che si vuole è una legge che faccia crescere il sistema regione e non una legge che faccia solo crescere i profitti di qualcuno a scapito della qualità, delle condizioni lavorative e della sicurezza nelle strade. Non vogliamo catorci in giro, ma autobus dignitosi e sicuri. Non vogliamo lavoratori in nero, ma professionisti nelle cui mani poter mettere con sicurezza i nostri figli.

La norma quindi garantisce: trasparenza del mercato; libertà di accesso delle imprese; il libero esercizio dell'attività in riferimento alla libera circolazione delle persone; la sicurezza dei viaggiatori trasportati; l'omogeneità dei requisiti professionali; la tutela delle condizioni di lavoro; la qualità e la non vetustà dei mezzi circolanti; una adeguata percentuale di mezzi per persone disabili; una adeguata percentuale di personale conducente e quindi professionalmente preparato; alcuni obblighi di controllo come il cronotachigrafo, il documento fiscale, copia conforme dell'autorizzazione e del documento comprovante la posizione lavorativa del conducente, che devono essere conservate a bordo di ogni autobus.

L'altro aspetto importante di questa norma regionale è che l'autorizzazione viene rilasciata dalla Provincia dove ha sede il richiedente o dove ha la sua principale organizzazione aziendale. Alla Provincia vengono inoltre trasferiti compiti di controllo e di sanzione.

Possono ovviamente esercitare sul territorio regionale le imprese autorizzate, ai sensi della 218/2003, in altre Regioni e per le quali vige il regolamento con cui sono state autorizzate. Altrettanto possono fare le nostre imprese verso altre Regioni. Per autorizzazioni che prevedano l'esercizio di servizi internazionali è necessario il possesso per l'impresa della licenza comunitaria. Le imprese con sede in Paesi comunitari che svolgono servizi internazionali non hanno ovviamente bisogno di alcuna autorizzazione da parte della Provincia, perché entra in vigore il Regolamento CEE 684 del '92, mentre per le imprese con sede in Paesi comunitari che intendano svolgere servizi nazionali nel nostro Paese valgono le disposizioni previste del Regolamento CEE 2454 sempre del '92. Per le imprese che appartengono a Paesi non dell'Unione europea vale quanto previsto dall'articolo 10 della 218/2003 che fa riferimento ad accordi bilaterali e sanzioni relative.

La proposta prevede l'istituzione del Registro regionale delle imprese autorizzate, che serve, tra le altre cose, a creare un unico archivio ministeriale ai fini di evitare forme di concorrenza sleale sul territorio nazionale. In particolare serve a verificare il divieto d'uso di autobus acquistati tramite sovvenzioni che non siano quelle previste a livello nazionale per tutti. Da questa categoria escono gli autobus del trasporto locale (TPL) se acquistati con sole risorse aziendali, in quanto il finanziamento TPL da parte della Regione non è una sovvenzione o contributo bensì un corrispettivo per la gara di appalto vinta.

La nostra norma invece non ammette deroghe per autobus acquistati con contributi pubblici, oltre a quelli ammissibili dalla 218, mentre prevede l'obbligo della contabilità separata per le imprese che svolgono anche servizio di TPL nel regime autorizzatorio. La norma affronta pure la questione dei servizi di noleggio con conducente (taxi), prevista nella 218 come riconoscimento alle imprese-autobus di essere abilitate all'esercizio dei servizi taxi pur all'interno di specifico regime autorizzatorio. Noi abbiamo recepito quella indicazione, in quanto Regione con competenza primaria nel settore dei trasporti, stabilendo senza alcun dubbio che le imprese-autobus sono sì abilitate al servizio taxi, ma pur sempre all'interno del contingentamento previsto dai Comuni, e quindi possono concorrere a quel contingentamento, ma senza certezza di farne parte.

Gherghetta ha infine preannunciato alcuni emendamenti per modifiche tecniche che, però, non cambieranno la struttura della legge.

(segue)