CR: ddl lavori pubblici e protez. civile, Fortuna Drossi (8)
(ACON) Trieste, 28 lug - MPB - Il disegno di legge "Interventi
in materia di ambiente, lavori pubblici e protezione civile"
contiene, nei 12 articoli che lo compongono, alcune disposizioni
correttive ed integrative di leggi regionali vigenti in questi
settori e mira a rendere attuale la normativa vigente.
Gli emendamenti aggiunti in Commissione - ha sottolineato il
relatore di maggioranza Uberto Fortuna Drossi - che fanno
aumentare la valenza del dispositivo. Tra gli elementi
caratterizzanti c'è, all'art. 2, la proroga dei termini per
l'adeguamento a norma degli edifici scolastici (al 30 giugno
2006) e per richiedere ai Comuni un censimento dello stato
dell'arte della situazione con le relative priorità e il
programma di investimento. Sempre di attualità la soluzione al
problema delle discariche di inerti e rifiuti speciali in zone
vicino a vigneti in programma di espansione. Al fine poi di
calmierare i prezzi degli inerti a fronte di enorme fabbisogno di
materiale occorrente alla realizzazione di infrastrutture di
interesse regionale, tipo la terza corsia dell'autostrada Trieste
Venezia, si concede temporaneamente, attraverso le autorizzazioni
previste nella legge, la coltivazione di materiale inerte
limitato esclusivamente alla quantità necessaria per quella
specifica opera.
Infine si interviene sull'affinamento della legge n. 64 del 1986
in merito all'organizzazione delle strutture ed interventi di
competenza regionale in materia di protezione
civile.
Fra i punti qualificanti dell'articolato la previsione all'art.2
del termine al 30 giugno 2006, per il completamento dei lavori
finalizzati all'adeguamento a norma degli edifici scolastici come
previsto nei programmi di intervento della legge 265 del 1999.
L'art. 3 si prefigge di rimettere i termini per la presentazione
della documentazione finale di spesa di alcuni beneficiari, che
pur avendo rispettato il termine per l'esecuzione dei lavori, non
hanno prodotto i documenti giustificativi di spesa. Con l'art. 4
si prevede l'autorizzazione a finanziare le spese tecniche per la
redazione dei progetti, per la direzione lavori e per gli oneri
accessori in merito al demanio idrico a soggetti pubblici.
Messa in sicurezza del territorio all'art. 5, mentre il 6
interviene sui provvedimenti per la distribuzione di gas
combustibile e il 7 prevede modifiche all'articolo 7 della legge
13 del 1998 che disciplina la "Salvaguardia di Zona Tipica", con
i riferimenti alla salvaguardia delle condizioni ambientali della
zona tipica di produzione dei vini e alle disposizioni relative
alle discariche di rifiuti inerti.
Altro aspetto problematico quelli affrontato dall'art.9 che
propone la concessione delle cave di prestito limitatamente alla
realizzazione delle opere relative alle infrastrutture stradali.
L'art. 10 risolve poi l'annoso problema relativo all'attività di
gestione delle aree dove vengono conferiti i rifiuti urbani
generalmente provenienti dallo spezzamento delle strade ma non
solo. Infine l'art.12, affina e aumenta la flessibilità
dell'articolo 10 della legge regionale del 1986
sull'organizzazione delle strutture ed agli interventi di
competenza regionale in materia di protezione civile. In
particolare, l'integrazione riguarda in primo luogo gli oneri
relativi ai rimborsi ai datori di lavoro dei volontari di
protezione civile impiegati nelle attività di emergenza.