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CR: ddl lavori pubblici e protez. civile, Fortuna Drossi (8)

28.07.2005
14:33
(ACON) Trieste, 28 lug - MPB - Il disegno di legge "Interventi in materia di ambiente, lavori pubblici e protezione civile" contiene, nei 12 articoli che lo compongono, alcune disposizioni correttive ed integrative di leggi regionali vigenti in questi settori e mira a rendere attuale la normativa vigente.

Gli emendamenti aggiunti in Commissione - ha sottolineato il relatore di maggioranza Uberto Fortuna Drossi - che fanno aumentare la valenza del dispositivo. Tra gli elementi caratterizzanti c'è, all'art. 2, la proroga dei termini per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici (al 30 giugno 2006) e per richiedere ai Comuni un censimento dello stato dell'arte della situazione con le relative priorità e il programma di investimento. Sempre di attualità la soluzione al problema delle discariche di inerti e rifiuti speciali in zone vicino a vigneti in programma di espansione. Al fine poi di calmierare i prezzi degli inerti a fronte di enorme fabbisogno di materiale occorrente alla realizzazione di infrastrutture di interesse regionale, tipo la terza corsia dell'autostrada Trieste Venezia, si concede temporaneamente, attraverso le autorizzazioni previste nella legge, la coltivazione di materiale inerte limitato esclusivamente alla quantità necessaria per quella specifica opera. Infine si interviene sull'affinamento della legge n. 64 del 1986 in merito all'organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.

Fra i punti qualificanti dell'articolato la previsione all'art.2 del termine al 30 giugno 2006, per il completamento dei lavori finalizzati all'adeguamento a norma degli edifici scolastici come previsto nei programmi di intervento della legge 265 del 1999. L'art. 3 si prefigge di rimettere i termini per la presentazione della documentazione finale di spesa di alcuni beneficiari, che pur avendo rispettato il termine per l'esecuzione dei lavori, non hanno prodotto i documenti giustificativi di spesa. Con l'art. 4 si prevede l'autorizzazione a finanziare le spese tecniche per la redazione dei progetti, per la direzione lavori e per gli oneri accessori in merito al demanio idrico a soggetti pubblici. Messa in sicurezza del territorio all'art. 5, mentre il 6 interviene sui provvedimenti per la distribuzione di gas combustibile e il 7 prevede modifiche all'articolo 7 della legge 13 del 1998 che disciplina la "Salvaguardia di Zona Tipica", con i riferimenti alla salvaguardia delle condizioni ambientali della zona tipica di produzione dei vini e alle disposizioni relative alle discariche di rifiuti inerti. Altro aspetto problematico quelli affrontato dall'art.9 che propone la concessione delle cave di prestito limitatamente alla realizzazione delle opere relative alle infrastrutture stradali. L'art. 10 risolve poi l'annoso problema relativo all'attività di gestione delle aree dove vengono conferiti i rifiuti urbani generalmente provenienti dallo spezzamento delle strade ma non solo. Infine l'art.12, affina e aumenta la flessibilità dell'articolo 10 della legge regionale del 1986 sull'organizzazione delle strutture ed agli interventi di competenza regionale in materia di protezione civile. In particolare, l'integrazione riguarda in primo luogo gli oneri relativi ai rimborsi ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile impiegati nelle attività di emergenza.