Tutore minori a Comm. Senato su nuova legge pedopornografia
(ACON) Trieste, 12 ott - COM/AB - Francesco Milanese, Tutore
pubblico della Regione Friuli Venezia Giulia, ha incontrato a
Roma i presidenti della Commissione Giustizia del Senato Antonino
Caruso, e della Commissione speciale al Senato in materia
d'infanzia e di minori Ettore Bucciero, ai quali ha esposto
alcune considerazioni - anche a nome dei colleghi di Marche e
Veneto - in merito alla discussione congiunta che è stata avviata
in questi giorni dalle due Commissioni sul disegno di legge
nazionale 3503 che costituisce il progetto di riforma organica
della normativa di prevenzione e contrasto della pedofilia, dello
sfruttamento sessuale dei bambini e della pedopornografia anche
attraverso Internet.
Il provvedimento giunge a sette anni dall'entrata in vigore della
legge 269/98, che contiene norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno
di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù, che si
era posta da subito l'obiettivo di ampliare e rafforzare la
tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e di
violenza sessuale, introducendo nuove figure di reato e ponendo
al centro della tutela il singolo individuo vittima di reato: non
più delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, ma
reati contro la personalità individuale.
Milanese ha confermato ai parlamentari la validità del ddl 3503
nel suo complesso, volto all'adozione di uno strumento di
assoluto rigore contro fenomeni criminosi di violazioni dei
diritti fondamentali dei minori. In esso infatti - ha
sottolineato Milanese - ci sono norme delle quali era attesa
l'attuazione anche nel nostro ordinamento. Positivamente si
considera, tra l'altro, l'estensione della protezione del minore
sino al compimento del diciottesimo anno di età nel reato
prostituzione minorile (art 1); l'estensione delle fattispecie di
condotte diffusive relative al materiale pornografico con la
sanzione della "diffusione" oltre che "divulgazione" del
materiale medesimo (art.2); l'estensione della procedibilità di
ufficio del delitto di violenza sessuale alle ipotesi in cui lo
stesso sia commesso ai danni di persona che al momento del fatto
non ha compiuto i 18 anni (art. 8); la previsione
dell'istituzione di un Centro nazionale per il contrasto della
pedopornografia sulla rete Internet presso il ministero
dell'Interno (art. 20), a integrazione degli strumenti di
contrasto già previsti dalla legge 269 per potenziare la lotta al
fenomeno.
Un'attenta valutazione - ha aggiunto - va inoltre posta al
problema delle sanzioni. In sé, infatti, non necessariamente un
aumento delle pene corrisponde a un aumento del rigore.
Attraverso la revisione delle norme in essere e con
l'introduzione delle nuove si opera un generale aumento delle
pene e una limitazione al patteggiamento processuale, ma
attraverso l'art. 12 restano patteggiabili alcune delle forme di
tali reati. Milanese ha portato ad esempio le fattispecie
previste nel codice penale agli art. 600 bis, comma 2
(prostituzione minorile), 600 ter, quarto comma (ipotesi di chi
offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito materiale
pornografico di cui al primo comma), 600 quater, comma 1,
(detenzione di materiale pornografico), 600 quinquies, comma 2
(partecipazione ai viaggi volti allo sfruttamento della
prostituzione).
Il Tutore dei minori ha segnalato ai presidenti delle due
Commissioni di Palazzo Madama l'opportunità di escludere la
possibilità di chiedere il patteggiamento per queste fattispecie
di reato, particolarmente riprovevoli e sulle quali la società
civile manifesta anche una maggiore sensibilità. Assieme ai
colleghi di Marche e Veneto Mary Mengarelli e Lucio Strumento,
egli considera infatti importante, da un punto di vista
culturale, trasmettere un messaggio di effettività della pena: in
altri termini, la consapevolezza che chi si renderà colpevole di
determinati reati sconterà comunque una pena in carcere.
Se non viene modificato l'attuale impianto sanzionatorio - ha
concluso Milanese - potrebbe però anche realizzarsi una curiosa
doppia azione del legislatore: da un lato si inaspriscono pene
per reati che diventano difficilmente individuabili, per i quali
non vi è più la possibilità di patteggiamenti, mentre dall'altro
si consente una sostanziale derubricazione dei medesimi in reati
di minor profilo che sono patteggiabili.