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Tutore minori a Comm. Senato su nuova legge pedopornografia

12.10.2005
13:02
(ACON) Trieste, 12 ott - COM/AB - Francesco Milanese, Tutore pubblico della Regione Friuli Venezia Giulia, ha incontrato a Roma i presidenti della Commissione Giustizia del Senato Antonino Caruso, e della Commissione speciale al Senato in materia d'infanzia e di minori Ettore Bucciero, ai quali ha esposto alcune considerazioni - anche a nome dei colleghi di Marche e Veneto - in merito alla discussione congiunta che è stata avviata in questi giorni dalle due Commissioni sul disegno di legge nazionale 3503 che costituisce il progetto di riforma organica della normativa di prevenzione e contrasto della pedofilia, dello sfruttamento sessuale dei bambini e della pedopornografia anche attraverso Internet.

Il provvedimento giunge a sette anni dall'entrata in vigore della legge 269/98, che contiene norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù, che si era posta da subito l'obiettivo di ampliare e rafforzare la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e di violenza sessuale, introducendo nuove figure di reato e ponendo al centro della tutela il singolo individuo vittima di reato: non più delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, ma reati contro la personalità individuale.

Milanese ha confermato ai parlamentari la validità del ddl 3503 nel suo complesso, volto all'adozione di uno strumento di assoluto rigore contro fenomeni criminosi di violazioni dei diritti fondamentali dei minori. In esso infatti - ha sottolineato Milanese - ci sono norme delle quali era attesa l'attuazione anche nel nostro ordinamento. Positivamente si considera, tra l'altro, l'estensione della protezione del minore sino al compimento del diciottesimo anno di età nel reato prostituzione minorile (art 1); l'estensione delle fattispecie di condotte diffusive relative al materiale pornografico con la sanzione della "diffusione" oltre che "divulgazione" del materiale medesimo (art.2); l'estensione della procedibilità di ufficio del delitto di violenza sessuale alle ipotesi in cui lo stesso sia commesso ai danni di persona che al momento del fatto non ha compiuto i 18 anni (art. 8); la previsione dell'istituzione di un Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet presso il ministero dell'Interno (art. 20), a integrazione degli strumenti di contrasto già previsti dalla legge 269 per potenziare la lotta al fenomeno.

Un'attenta valutazione - ha aggiunto - va inoltre posta al problema delle sanzioni. In sé, infatti, non necessariamente un aumento delle pene corrisponde a un aumento del rigore. Attraverso la revisione delle norme in essere e con l'introduzione delle nuove si opera un generale aumento delle pene e una limitazione al patteggiamento processuale, ma attraverso l'art. 12 restano patteggiabili alcune delle forme di tali reati. Milanese ha portato ad esempio le fattispecie previste nel codice penale agli art. 600 bis, comma 2 (prostituzione minorile), 600 ter, quarto comma (ipotesi di chi offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito materiale pornografico di cui al primo comma), 600 quater, comma 1, (detenzione di materiale pornografico), 600 quinquies, comma 2 (partecipazione ai viaggi volti allo sfruttamento della prostituzione).

Il Tutore dei minori ha segnalato ai presidenti delle due Commissioni di Palazzo Madama l'opportunità di escludere la possibilità di chiedere il patteggiamento per queste fattispecie di reato, particolarmente riprovevoli e sulle quali la società civile manifesta anche una maggiore sensibilità. Assieme ai colleghi di Marche e Veneto Mary Mengarelli e Lucio Strumento, egli considera infatti importante, da un punto di vista culturale, trasmettere un messaggio di effettività della pena: in altri termini, la consapevolezza che chi si renderà colpevole di determinati reati sconterà comunque una pena in carcere.

Se non viene modificato l'attuale impianto sanzionatorio - ha concluso Milanese - potrebbe però anche realizzarsi una curiosa doppia azione del legislatore: da un lato si inaspriscono pene per reati che diventano difficilmente individuabili, per i quali non vi è più la possibilità di patteggiamenti, mentre dall'altro si consente una sostanziale derubricazione dei medesimi in reati di minor profilo che sono patteggiabili.