Difensore civico regionale ed Enti locali
(ACON) Trieste, 31 ott - COM/AB - In merito al disegno di legge
di riforma delle Autonomie locali, la V Commissione consiliare ha
invitato il Difensore civico della Regione Friuli Venezia Giulia,
Caterina Dolcher, per un'audizione, nel corso della quale ha
presentato una proposta di modifica dell'articolo 13 sugli
Istituti di garanzia.
E' opportuno e importante - afferma Dolcher in una nota - che il
disegno di legge abbia inteso affrontare espressamente il tema,
sinora solo sommariamente regolato dal Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti locali, anche per l'attuale carenza
di una funzione di controllo, se si eccettua quella, molto
costosa per i cittadini, del controllo giurisdizionale.
La norma del testo all'attenzione della Commissione è però troppo
scarna. Se è senz'altro opportuno prevedere un potere di nomina
di un commissario ad acta per l'adozione degli atti obbligatori
in forza di norme di legge o di Statuto (punto però controverso
per alcuni ripetuti interventi della Corte Costituzionale su
analoghe disposizioni previste in altre regioni), Dolcher ha
espresso la necessità che la norma sia integrata nella parte in
cui prevede il caso in cui gli Enti locali possano "avvalersi"
del Difensore civico regionale.
Infatti la norma, laddove prevede che gli Enti locali si
avvalgono del Difensore civico regionale qualora lo preveda lo
Statuto, dovrebbe prevedere uno strumento ad hoc, per esempio una
convenzione, tra il Consiglio regionale (di cui il Difensore
civico regionale è un'emanazione) e l'Ente locale che intende
avvalersi della sua opera. In questo senso ci sono diversi esempi
contenuti nell'ordinamento di altre Regioni quali Valle d'Aosta,
Trentino-Alto Adige, Molise, Emilia Romagna.
Tutte le norme regionali citate hanno la necessità di una
convenzione che appare un atto utile a definire i poteri di
intervento e di controllo del Difensore civico, in questo modo
autonomamente definiti dall'Ente locale stesso, così come le
risorse che l'Ente mette a disposizione per il funzionamento del
servizio sul proprio territorio.
Nei diversi casi in cui manchi una volontà esplicitamente
manifestata dallo Statuto, o sia vacante la carica di Difensore
civico, lo Statuto stesso dell'Ente territoriale dovrebbe
prevedere che, durante la vacanza della carica, l'Ente locale si
avvalga del Difensore civico regionale. Nel caso in cui non lo
prevedesse la volontà, un obbligo per l'Ente locale di avvalersi
del Difensore civico regionale darebbe adito a dubbi di
costituzionalità, per violazione dell'art. 114 della Costituzione
in quanto lesiva dell'autonomia dell'ente territoriale.
Perciò - conclude Dolcher - se lo Statuto dell'Ente locale non
prevedesse ancora il Difensore civico o altri istituti di
garanzia, l'Istituto regionale non potrebbe, ex lege, esercitare
sugli Enti locali le sue funzioni proprie. In tal caso il
Difensore civico regionale potrebbe esercitare quelle funzioni,
per così dire, di supplenza, di invito e di sollecitazione, che
già oggi esercita a favore dei cittadini nei confronti degli Enti
locali privi di proprio Difensore.