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Difensore civico regionale ed Enti locali

31.10.2005
10:14
(ACON) Trieste, 31 ott - COM/AB - In merito al disegno di legge di riforma delle Autonomie locali, la V Commissione consiliare ha invitato il Difensore civico della Regione Friuli Venezia Giulia, Caterina Dolcher, per un'audizione, nel corso della quale ha presentato una proposta di modifica dell'articolo 13 sugli Istituti di garanzia.

E' opportuno e importante - afferma Dolcher in una nota - che il disegno di legge abbia inteso affrontare espressamente il tema, sinora solo sommariamente regolato dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, anche per l'attuale carenza di una funzione di controllo, se si eccettua quella, molto costosa per i cittadini, del controllo giurisdizionale.

La norma del testo all'attenzione della Commissione è però troppo scarna. Se è senz'altro opportuno prevedere un potere di nomina di un commissario ad acta per l'adozione degli atti obbligatori in forza di norme di legge o di Statuto (punto però controverso per alcuni ripetuti interventi della Corte Costituzionale su analoghe disposizioni previste in altre regioni), Dolcher ha espresso la necessità che la norma sia integrata nella parte in cui prevede il caso in cui gli Enti locali possano "avvalersi" del Difensore civico regionale.

Infatti la norma, laddove prevede che gli Enti locali si avvalgono del Difensore civico regionale qualora lo preveda lo Statuto, dovrebbe prevedere uno strumento ad hoc, per esempio una convenzione, tra il Consiglio regionale (di cui il Difensore civico regionale è un'emanazione) e l'Ente locale che intende avvalersi della sua opera. In questo senso ci sono diversi esempi contenuti nell'ordinamento di altre Regioni quali Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Molise, Emilia Romagna.

Tutte le norme regionali citate hanno la necessità di una convenzione che appare un atto utile a definire i poteri di intervento e di controllo del Difensore civico, in questo modo autonomamente definiti dall'Ente locale stesso, così come le risorse che l'Ente mette a disposizione per il funzionamento del servizio sul proprio territorio.

Nei diversi casi in cui manchi una volontà esplicitamente manifestata dallo Statuto, o sia vacante la carica di Difensore civico, lo Statuto stesso dell'Ente territoriale dovrebbe prevedere che, durante la vacanza della carica, l'Ente locale si avvalga del Difensore civico regionale. Nel caso in cui non lo prevedesse la volontà, un obbligo per l'Ente locale di avvalersi del Difensore civico regionale darebbe adito a dubbi di costituzionalità, per violazione dell'art. 114 della Costituzione in quanto lesiva dell'autonomia dell'ente territoriale.

Perciò - conclude Dolcher - se lo Statuto dell'Ente locale non prevedesse ancora il Difensore civico o altri istituti di garanzia, l'Istituto regionale non potrebbe, ex lege, esercitare sugli Enti locali le sue funzioni proprie. In tal caso il Difensore civico regionale potrebbe esercitare quelle funzioni, per così dire, di supplenza, di invito e di sollecitazione, che già oggi esercita a favore dei cittadini nei confronti degli Enti locali privi di proprio Difensore.