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FI: osservazioni su Regolamento nidi d'infanzia (1)

31.01.2006
13:15
(ACON) Trieste, 31 gen - COM/AB - La III Commissione del Consiglio ha in programma, tra l'altro, il Regolamento attuativo sui nidi d'infanzia previsto dalla recente legge regionale 20 del 2005.

I tre consiglieri di Forza Italia non potendo essere presenti alla seduta in quanto impegnati in un incontro previsto a Roma, hanno predisposto e consegnato, tramite il consigliere Piero Camber, una memoria al presidente della Commissione Nevio Alzetta, con la quale vengono segnalati alcuni problemi applicativi e, di conseguenza, alcune correzioni da apportare al Regolamento.

Si riportano di seguito le osservazioni:

1 - Attenuazione di alcune norme relative al rilascio dell'autorizzazione.

Dalla lettura dell'articolato non si evince una chiara distinzione tra autorizzazione al funzionamento e accreditamento. Infatti, le norme a cui ottemperare per ottenere l'autorizzazione al funzionamento sono così numerose e complesse che difficilmente si riesce a immaginarne di ulteriori per ottenere l'accreditamento e quindi beneficiare di contributi pubblici. Valga come esempio quanto segue. Al punto 5.5 dell'Allegato B si richiede " in presenza di bambini diversamente abili di abbassare il rapporto educatore-bambino o inserire personale educativo aggiuntivo in relazione al numero ed alla gravità dei casi" senza prevedere la copertura dei costi. Pare pertanto più adeguato spostare tale prescrizione nel Regolamento per l'accreditamento delle strutture da emanarsi in futuro. Altro esempio: al punto 6.8 dell'allegato B si richiede la presenza di un addetto ai servizi generali - a esclusione del cuoco - durante l'orario di funzionamento; è chiaro che nessun nido può permettersi tale adempimento senza gravare ulteriormente sull'utenza e quindi anche tale voce va eventualmente prescritta nel Regolamento per l'accreditamento.

2 - Osservanza della linea guida di prevenzione incendi per i nidi d'infanzia.

Il combinato disposto dell'art. 4 c. 1 lett. g) e dell'art. 9 comma 3 impone alle strutture esistenti di presentare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento la domanda di autorizzazione corredata della dichiarazione attestante la rispondenza del fabbricato alla linea guida di prevenzione incendi per i nidi d'infanzia ovvero che non è rispondente ma è stato acquisito il parere dei Vigili del fuoco. Occorre evidenziare che: - i nidi d'infanzia non sono attività soggette a verifica di prevenzione incendi (salvo casi molto particolari) e pertanto le strutture esistenti normalmente non sono dotate di impianti e strutture rispondenti a tali criteri; - la linea guida è un documento predisposto dalla Direzione regionale dei VV.F., ma ancora non resa pubblica: infatti da quanto segnalatoci dalla Direzione stessa la pubblicazione avverrà solamente dopo l'entrata in vigore del regolamento regionale; quindi tale normativa - che si ritiene di opportuna applicazione - non è nota ai gestori e ai tecnici. A seguito di quanto sopra esposto si verificherà che entro il termine di 90 giorni i gestori dovranno: reperire la linea guida, far esaminare da un tecnico la propria struttura verificando quali prescrizioni non vengono rispettate, qualora non sia rispondente (ritiene la quasi totalità dei casi) predisporre un progetto/relazione da inviare al comando provinciale dei vigili del fuoco ed attendere il relativo parere favorevole. Pare evidente che è impossibile che tali operazioni avvengano in termini così ristretti. Si propone quindi in alternativa a) all'articolo 9 comma 3 di modificare il termine di 90 giorni con un termine di 180 giorni; b) all'articolo 4 punto g): riformulare la frase consentendo che la dichiarazione sostitutiva da presentare attesti che la struttura è conforme alla Linea Guida ovvero che si è provveduto a richiedere il relativo parere ai Vigili del Fuoco.

(segue)