FI: osservazioni su Regolamento nidi d'infanzia (1)
(ACON) Trieste, 31 gen - COM/AB - La III Commissione del
Consiglio ha in programma, tra l'altro, il Regolamento attuativo
sui nidi d'infanzia previsto dalla recente legge regionale 20 del
2005.
I tre consiglieri di Forza Italia non potendo essere presenti
alla seduta in quanto impegnati in un incontro previsto a Roma,
hanno predisposto e consegnato, tramite il consigliere Piero
Camber, una memoria al presidente della Commissione Nevio
Alzetta, con la quale vengono segnalati alcuni problemi
applicativi e, di conseguenza, alcune correzioni da apportare al
Regolamento.
Si riportano di seguito le osservazioni:
1 - Attenuazione di alcune norme relative al rilascio
dell'autorizzazione.
Dalla lettura dell'articolato non si evince una chiara
distinzione tra autorizzazione al funzionamento e accreditamento.
Infatti, le norme a cui ottemperare per ottenere l'autorizzazione
al funzionamento sono così numerose e complesse che difficilmente
si riesce a immaginarne di ulteriori per ottenere
l'accreditamento e quindi beneficiare di contributi pubblici.
Valga come esempio quanto segue. Al punto 5.5 dell'Allegato B si
richiede " in presenza di bambini diversamente abili di abbassare
il rapporto educatore-bambino o inserire personale educativo
aggiuntivo in relazione al numero ed alla gravità dei casi" senza
prevedere la copertura dei costi. Pare pertanto più adeguato
spostare tale prescrizione nel Regolamento per l'accreditamento
delle strutture da emanarsi in futuro.
Altro esempio: al punto 6.8 dell'allegato B si richiede la
presenza di un addetto ai servizi generali - a esclusione del
cuoco - durante l'orario di funzionamento; è chiaro che nessun
nido può permettersi tale adempimento senza gravare ulteriormente
sull'utenza e quindi anche tale voce va eventualmente prescritta
nel Regolamento per l'accreditamento.
2 - Osservanza della linea guida di prevenzione incendi per i
nidi d'infanzia.
Il combinato disposto dell'art. 4 c. 1 lett. g) e dell'art. 9
comma 3 impone alle strutture esistenti di presentare entro 90
giorni dall'entrata in vigore del Regolamento la domanda di
autorizzazione corredata della dichiarazione attestante la
rispondenza del fabbricato alla linea guida di prevenzione
incendi per i nidi d'infanzia ovvero che non è rispondente ma è
stato acquisito il parere dei Vigili del fuoco.
Occorre evidenziare che:
- i nidi d'infanzia non sono attività soggette a verifica di
prevenzione incendi (salvo casi molto particolari) e pertanto le
strutture esistenti normalmente non sono dotate di impianti e
strutture rispondenti a tali criteri;
- la linea guida è un documento predisposto dalla Direzione
regionale dei VV.F., ma ancora non resa pubblica: infatti da
quanto segnalatoci dalla Direzione stessa la pubblicazione
avverrà solamente dopo l'entrata in vigore del regolamento
regionale; quindi tale normativa - che si ritiene di opportuna
applicazione - non è nota ai gestori e ai tecnici.
A seguito di quanto sopra esposto si verificherà che entro il
termine di 90 giorni i gestori dovranno: reperire la linea guida,
far esaminare da un tecnico la propria struttura verificando
quali prescrizioni non vengono rispettate, qualora non sia
rispondente (ritiene la quasi totalità dei casi) predisporre un
progetto/relazione da inviare al comando provinciale dei vigili
del fuoco ed attendere il relativo parere favorevole. Pare
evidente che è impossibile che tali operazioni avvengano in
termini così ristretti.
Si propone quindi in alternativa
a) all'articolo 9 comma 3 di modificare il termine di 90 giorni
con un termine di 180 giorni;
b) all'articolo 4 punto g): riformulare la frase consentendo che
la dichiarazione sostitutiva da presentare attesti che la
struttura è conforme alla Linea Guida ovvero che si è provveduto
a richiedere il relativo parere ai Vigili del Fuoco.
(segue)