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Corecom: par condicio in periodo elettorale (1)

16.02.2006
12:58
(ACON) Trieste, 16 feb - COM/AB - Sulle disposizioni relative all'applicazione a livello regionale della normativa sulla par condicio, il Corecom del Friuli Venezia Giulia ha promosso un incontro pubblico.

Gli argomenti affrontati si riferiscono agli obblighi del servizio pubblico regionale (Rai) e delle emittenti locali per quanto riguarda l'informazione, la comunicazione politica, i messaggi autogestiti, e quelli relativi alla disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione (art. 9 legge. 28/2000). Alcuni di questi adempimenti sono entrati in vigore con la convocazione dei comizi elettorali (dall'11 febbraio 2006), in base alla normativa generale sulla par condicio (legge 28/2000), altri diventeranno operativi per le elezioni amministrative che nel Friuli Venezia Giulia si svolgeranno nelle stesse date delle elezioni politiche, salvo protrarsi in caso di eventuali ballottaggi (per questi si è in attesa delle specifiche delibere dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni).

Sono molteplici i soggetti che hanno compiti di indirizzo e di vigilanza in questa complessa materia, con diverse funzioni a livello nazionale e locale: la Commissione parlamentare di vigilanza, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, i Comitati regionali per le comunicazioni, ma anche le Prefetture e, nel Friuli Venezia Giulia per le elezioni amministrative, il Servizio elettorale regionale.

A tutti gli operatori dell'informazione (televisiva) si chiede particolare attenzione a obiettività, completezza e imparzialità. Alle forze politiche, indipendentemente dalla loro consistenza, si vuole garantire il medesimo diritto d'accesso al mezzo radiotelevisivo. L'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione dovrebbero essere elementi costanti dell'attività giornalistica, ma in periodo elettorale questi principi devono essere rafforzati perché direttori dei programmi, registi, conduttori e ospiti devono attenersi a un comportamento corretto e imparziale (Delibera n. 29/06/06, art. 9 co. 4, dell'Autorità). Le maggiori polemiche nascono dall'equiparazione comunicativa di forze politiche che hanno un peso elettorale diverso (risultato delle precedenti elezioni).

Particolare attenzione deve essere rivolta a un aspetto centrale della legge 28/2000, che riguarda il divieto nel periodo elettorale, a tutte le amministrazioni pubbliche, di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni (art. 9 co. 1). Tale divieto riguarda tutte le amministrazioni pubbliche, che siano o meno coinvolte nella tornata elettorale.

Il senso di tale divieto, particolarmente netto e privo di sfumature, sembra evidente: evitare che la comunicazione istituzionale possa trasformarsi in un vantaggio politico illecito ed evitare che siano impiegati soldi pubblici in una comunicazione che può essere considerata di parte. Ecco perché tutte le amministrazioni pubbliche, se da una parte possono considerare la propria comunicazione come indispensabile per l'assolvimento delle proprie funzioni (e questo può essere legato a una valutazione soggettiva, caso per caso), in periodo elettorale devono comunicare in modo impersonale (e questo può essere misurato in modo oggettivo grazie alla grammatica e alla sintassi).

(segue)