Corecom: par condicio in periodo elettorale (1)
(ACON) Trieste, 16 feb - COM/AB - Sulle disposizioni relative
all'applicazione a livello regionale della normativa sulla par
condicio, il Corecom del Friuli Venezia Giulia ha promosso un
incontro pubblico.
Gli argomenti affrontati si riferiscono agli obblighi del
servizio pubblico regionale (Rai) e delle emittenti locali per
quanto riguarda l'informazione, la comunicazione politica, i
messaggi autogestiti, e quelli relativi alla disciplina della
comunicazione istituzionale e obblighi di informazione (art. 9
legge. 28/2000). Alcuni di questi adempimenti sono entrati in
vigore con la convocazione dei comizi elettorali (dall'11
febbraio 2006), in base alla normativa generale sulla par
condicio (legge 28/2000), altri diventeranno operativi per le
elezioni amministrative che nel Friuli Venezia Giulia si
svolgeranno nelle stesse date delle elezioni politiche, salvo
protrarsi in caso di eventuali ballottaggi (per questi si è in
attesa delle specifiche delibere dell'Autorità per le garanzie
nelle Comunicazioni).
Sono molteplici i soggetti che hanno compiti di indirizzo e di
vigilanza in questa complessa materia, con diverse funzioni a
livello nazionale e locale: la Commissione parlamentare di
vigilanza, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, i
Comitati regionali per le comunicazioni, ma anche le Prefetture
e, nel Friuli Venezia Giulia per le elezioni amministrative, il
Servizio elettorale regionale.
A tutti gli operatori dell'informazione (televisiva) si chiede
particolare attenzione a obiettività, completezza e imparzialità.
Alle forze politiche, indipendentemente dalla loro consistenza,
si vuole garantire il medesimo diritto d'accesso al mezzo
radiotelevisivo. L'obiettività, la completezza e l'imparzialità
dell'informazione dovrebbero essere elementi costanti
dell'attività giornalistica, ma in periodo elettorale questi
principi devono essere rafforzati perché direttori dei programmi,
registi, conduttori e ospiti devono attenersi a un comportamento
corretto e imparziale (Delibera n. 29/06/06, art. 9 co. 4,
dell'Autorità). Le maggiori polemiche nascono dall'equiparazione
comunicativa di forze politiche che hanno un peso elettorale
diverso (risultato delle precedenti elezioni).
Particolare attenzione deve essere rivolta a un aspetto centrale
della legge 28/2000, che riguarda il divieto nel periodo
elettorale, a tutte le amministrazioni pubbliche, di svolgere
attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in
forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento
delle proprie funzioni (art. 9 co. 1). Tale divieto riguarda
tutte le amministrazioni pubbliche, che siano o meno coinvolte
nella tornata elettorale.
Il senso di tale divieto, particolarmente netto e privo di
sfumature, sembra evidente: evitare che la comunicazione
istituzionale possa trasformarsi in un vantaggio politico
illecito ed evitare che siano impiegati soldi pubblici in una
comunicazione che può essere considerata di parte. Ecco perché
tutte le amministrazioni pubbliche, se da una parte possono
considerare la propria comunicazione come indispensabile per
l'assolvimento delle proprie funzioni (e questo può essere legato
a una valutazione soggettiva, caso per caso), in periodo
elettorale devono comunicare in modo impersonale (e questo può
essere misurato in modo oggettivo grazie alla grammatica e alla
sintassi).
(segue)