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III Comm: slitta l'esame della proposta sulla famiglia

14.03.2006
14:48
(ACON) Trieste, 14 mar - RC - Necessita ancora di un po' di tempo, la proposta di legge sulla famiglia che il Comitato ristretto istituito in seno alla III Commissione consiliare (sanità e sociale) ha comunque presentato oggi alla Commissione stessa. Il Comitato si riunirà nuovamente per sentire in audizione altri soggetti e valutare i rilievi fatti stamani dall'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI). La legge, dunque, non andrà in Aula la prossima settimana, quando è probabile che una giornata sarà dedicata proprio al dibattito generale in Commissione.

Quanto ai contenuti riassunti dal presidente del Comitato ristretto e poi criticati dai consiglieri che non si ritrovano nel testo, questi, a grandi linee, i 26 articoli:

La Regione riconosce la famiglia così come definita dalla Costituzione italiana e dai trattati internazionali. Gli interventi di carattere economico sono tesi a riconoscere il valore sociale della genitorialità, della cura, della relazione familiare. (art. 1)

Si dà specifica attenzione alle giovani coppie, alle famiglie numerose con figli e a quelle con persone disabili o anziani non autosufficienti, ai nuclei monogenitoriali e alle famiglie in crisi. (art. 2)

I Comuni e le Aziende per i servizi sanitari assicurano gli interventi socio-assistenziali integrati; i consultori familiari sono i soggetti che promuovono gli interventi a sostegno della procreazione responsabile; gli interventi per le famiglie con minori e la promozione dei rapporti intergenerazionali prevedono progetti integrati presentati da soggetti pubblici e privati. (articoli dal 4 al 7)

I contributi alle gestanti sono individuati da un progetto personalizzato elaborato dal Servizio sociale dei Comuni. (art. 8)

La Regione istituisce il beneficio denominato "Carta Famiglia"; con regolamento sono determinate le tipologie dei servizi oggetto della Carta Famiglia, le percentuali di agevolazione e riduzione dei costi e delle tariffe in relazione all'indicatore ISEE e al numero dei figli, nonché il limite ISEE oltre il quale non c'è titolo per fruire del beneficio; la Carta Famiglia è attribuita dal Comune di residenza ai genitori con almeno due figli a carico, in cui almeno uno dei due sia residente in regione da almeno un anno. (art. 9)

L'assegno familiare di educazione è concesso ai genitori in cui almeno uno dei due sia residente in regione dal almeno un anno. (art. 10)

Si prevede un credito per servizi di assistenza per incentivare il reinserimento lavorativo dei genitori che devono assistere figli disabili o in età non scolare. (art. 11)

Al fine di sostenere le famiglie con temporanee difficoltà economiche, la Regione provvede al finanziamento di prestiti d'onore, ovvero denaro da restituire secondo piani di rimborso concordati e senza interessi a carico del destinatario del prestito. (art. 12)

La tutela dei minori passa anche attraverso il sostegno alle adozioni internazionali e a quelle a distanza. (articoli 13 e 14)

Si promuove la qualità del tempo per la famiglia con le associazioni denominate "Banche del tempo"; con i Piani territoriali degli orari, predisposti dai Comuni e diretti a coordinare gli orari di negozi, servizi pubblici, uffici amministrativi periferici, dei trasporti e delle attività culturali; con la promozione del turismo familiare. (articoli da 15 a 17)

La Regione finanzia l'associazionismo delle famiglie e, sino al 50% delle spese, i progetti da esse presentati e direttamente gestiti. (articoli 18 e 19)

E' istituita, presso la presidenza della Giunta regionale, la Consulta regionale per le famiglie. (art. 20)

I benefici previsti dalla presente legge sono cumulabili con ogni altro intervento pubblico per il sostegno della maternità, fatte salve le diverse disposizioni di legge. (art. 23)

La misura dei benefici è adeguata ogni due anni, mentre l'efficacia delle azioni attuate è valutata ogni tre anni. (articoli 24 e 25)

L'articolo 26 è dedicato ai finanziamenti, ma attualmente è lasciato in bianco.