III Comm: slitta l'esame della proposta sulla famiglia
(ACON) Trieste, 14 mar - RC - Necessita ancora di un po' di
tempo, la proposta di legge sulla famiglia che il Comitato
ristretto istituito in seno alla III Commissione consiliare
(sanità e sociale) ha comunque presentato oggi alla Commissione
stessa. Il Comitato si riunirà nuovamente per sentire in
audizione altri soggetti e valutare i rilievi fatti stamani
dall'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI). La legge,
dunque, non andrà in Aula la prossima settimana, quando è
probabile che una giornata sarà dedicata proprio al dibattito
generale in Commissione.
Quanto ai contenuti riassunti dal presidente del Comitato
ristretto e poi criticati dai consiglieri che non si ritrovano
nel testo, questi, a grandi linee, i 26 articoli:
La Regione riconosce la famiglia così come definita dalla
Costituzione italiana e dai trattati internazionali. Gli
interventi di carattere economico sono tesi a riconoscere il
valore sociale della genitorialità, della cura, della relazione
familiare. (art. 1)
Si dà specifica attenzione alle giovani coppie, alle famiglie
numerose con figli e a quelle con persone disabili o anziani non
autosufficienti, ai nuclei monogenitoriali e alle famiglie in
crisi. (art. 2)
I Comuni e le Aziende per i servizi sanitari assicurano gli
interventi socio-assistenziali integrati; i consultori familiari
sono i soggetti che promuovono gli interventi a sostegno della
procreazione responsabile; gli interventi per le famiglie con
minori e la promozione dei rapporti intergenerazionali prevedono
progetti integrati presentati da soggetti pubblici e privati.
(articoli dal 4 al 7)
I contributi alle gestanti sono individuati da un progetto
personalizzato elaborato dal Servizio sociale dei Comuni. (art.
8)
La Regione istituisce il beneficio denominato "Carta Famiglia";
con regolamento sono determinate le tipologie dei servizi oggetto
della Carta Famiglia, le percentuali di agevolazione e riduzione
dei costi e delle tariffe in relazione all'indicatore ISEE e al
numero dei figli, nonché il limite ISEE oltre il quale non c'è
titolo per fruire del beneficio; la Carta Famiglia è attribuita
dal Comune di residenza ai genitori con almeno due figli a
carico, in cui almeno uno dei due sia residente in regione da
almeno un anno. (art. 9)
L'assegno familiare di educazione è concesso ai genitori in cui
almeno uno dei due sia residente in regione dal almeno un anno.
(art. 10)
Si prevede un credito per servizi di assistenza per incentivare
il reinserimento lavorativo dei genitori che devono assistere
figli disabili o in età non scolare. (art. 11)
Al fine di sostenere le famiglie con temporanee difficoltà
economiche, la Regione provvede al finanziamento di prestiti
d'onore, ovvero denaro da restituire secondo piani di rimborso
concordati e senza interessi a carico del destinatario del
prestito. (art. 12)
La tutela dei minori passa anche attraverso il sostegno alle
adozioni internazionali e a quelle a distanza. (articoli 13 e 14)
Si promuove la qualità del tempo per la famiglia con le
associazioni denominate "Banche del tempo"; con i Piani
territoriali degli orari, predisposti dai Comuni e diretti a
coordinare gli orari di negozi, servizi pubblici, uffici
amministrativi periferici, dei trasporti e delle attività
culturali; con la promozione del turismo familiare. (articoli da
15 a 17)
La Regione finanzia l'associazionismo delle famiglie e, sino al
50% delle spese, i progetti da esse presentati e direttamente
gestiti. (articoli 18 e 19)
E' istituita, presso la presidenza della Giunta regionale, la
Consulta regionale per le famiglie. (art. 20)
I benefici previsti dalla presente legge sono cumulabili con ogni
altro intervento pubblico per il sostegno della maternità, fatte
salve le diverse disposizioni di legge. (art. 23)
La misura dei benefici è adeguata ogni due anni, mentre
l'efficacia delle azioni attuate è valutata ogni tre anni.
(articoli 24 e 25)
L'articolo 26 è dedicato ai finanziamenti, ma attualmente è
lasciato in bianco.