VI Comm: pdl palestre e tecnici qualificati, illustrazione
(ACON) Trieste, 11 mag - RC - La legislazione regionale in
materia di sport - ha rammentato Menis (Margh) alla VI
Commissione consiliare presieduta da Franzil (PRC), illustrando
da primo firmatario la proposta di legge del centro-sinistra
sulla materia - è stata opportunamente aggiornata con la LR
8/2003, che è sicuramente una buona legge perché affronta tutti i
temi del settore, tuttavia sono trascorsi tre anni e non sono
stati approvati i regolamenti in essa previsti.
In particolare, l'articolo 23 (Tutela della pratica sportiva),
nel rinviare a regolamento l'assistenza tecnica e come
individuare i tecnici qualificati, ha solo spostato quei problemi
che in sede di costruzione della legge non avevano trovato un
accordo. La nostra proposta è di sostituirlo e al contempo
introdurre un articolo 23 bis.
Il regolamento che disciplini le qualifiche tecniche è eliminato,
precisando direttamente in legge quali siano le figure
professionali abilitate ad esercitare all'interno di impianti
sportivi aperti al pubblico. Si avrà, così, chiarezza sui
responsabili delle attività svolte e, al contempo, si promuove la
qualità del servizio prevedendo obbligatoriamente un tecnico
professionale in possesso di laurea in Scienze motorie o di
diploma ISEF, il quale avrà funzioni di direttore tecnico.
In questo modo, al pari di altre Regioni italiane - così ancora
Menis - viene finalmente riconosciuta la dignità professionale di
un titolo accademico che in anni passati è stato poco
valorizzato. Proprio la nostra Regione quattro anni fa ha
promosso, all'interno dell'Università di Udine, il corso di
laurea in Scienze motorie presso Gemona e continua a sostenerlo.
Risulta, quindi, evidente che questa impostazione si traduce in
opportunità di lavoro per i 50-60 giovani che ogni anno escono da
tale facoltà.
Al direttore tecnico va la responsabilità di verificare le
idoneità alla pratica sportiva; sono escluse da questa legge le
attività didattiche scolastiche e quelle svolte da società
iscritte a federazioni sportive nazionali o enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI.
L'articolo 23 bis, invece - ha concluso il consigliere -, non
dimentica le esperienze professionali maturate in almeno due anni
da parte di quelle persone che, mentre operavano con continuità
all'interno di impianti sportivi, hanno acquisito un titolo, un
diploma o un brevetto presso federazioni sportive nazionali, enti
aderenti al CONI o istituti di formazione riconosciuti dalla
Regione.