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VI Comm: pdl palestre e tecnici qualificati, illustrazione

11.05.2006
12:45
(ACON) Trieste, 11 mag - RC - La legislazione regionale in materia di sport - ha rammentato Menis (Margh) alla VI Commissione consiliare presieduta da Franzil (PRC), illustrando da primo firmatario la proposta di legge del centro-sinistra sulla materia - è stata opportunamente aggiornata con la LR 8/2003, che è sicuramente una buona legge perché affronta tutti i temi del settore, tuttavia sono trascorsi tre anni e non sono stati approvati i regolamenti in essa previsti.

In particolare, l'articolo 23 (Tutela della pratica sportiva), nel rinviare a regolamento l'assistenza tecnica e come individuare i tecnici qualificati, ha solo spostato quei problemi che in sede di costruzione della legge non avevano trovato un accordo. La nostra proposta è di sostituirlo e al contempo introdurre un articolo 23 bis.

Il regolamento che disciplini le qualifiche tecniche è eliminato, precisando direttamente in legge quali siano le figure professionali abilitate ad esercitare all'interno di impianti sportivi aperti al pubblico. Si avrà, così, chiarezza sui responsabili delle attività svolte e, al contempo, si promuove la qualità del servizio prevedendo obbligatoriamente un tecnico professionale in possesso di laurea in Scienze motorie o di diploma ISEF, il quale avrà funzioni di direttore tecnico.

In questo modo, al pari di altre Regioni italiane - così ancora Menis - viene finalmente riconosciuta la dignità professionale di un titolo accademico che in anni passati è stato poco valorizzato. Proprio la nostra Regione quattro anni fa ha promosso, all'interno dell'Università di Udine, il corso di laurea in Scienze motorie presso Gemona e continua a sostenerlo. Risulta, quindi, evidente che questa impostazione si traduce in opportunità di lavoro per i 50-60 giovani che ogni anno escono da tale facoltà.

Al direttore tecnico va la responsabilità di verificare le idoneità alla pratica sportiva; sono escluse da questa legge le attività didattiche scolastiche e quelle svolte da società iscritte a federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

L'articolo 23 bis, invece - ha concluso il consigliere -, non dimentica le esperienze professionali maturate in almeno due anni da parte di quelle persone che, mentre operavano con continuità all'interno di impianti sportivi, hanno acquisito un titolo, un diploma o un brevetto presso federazioni sportive nazionali, enti aderenti al CONI o istituti di formazione riconosciuti dalla Regione.