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III Comm: illustrate proposte aiuti per mantenimento minori

29.06.2006
13:41
(ACON) Trieste, 29 giu - RC - La III Commissione del Consiglio regionale ha esaminato una proposta di legge di FI inerente gli aiuti regionali per il mantenimento economico dei minorenni, nonché un emendamento sulla stessa materia presentato in Aula dalla Giunta all'inizio del mese in occasione della legge sulla famiglia, ma poi stralciato per dubbi sul recupero del credito.

Il presidente Nevio Alzetta (DS) ha dato la parola al primo firmatario della proposta, Massimo Blasoni, che ha parlato di genitore unico affidatario della prole al quale spesso è riconosciuto un assegno di mantenimento che è a carico dell'altro genitore. Con la proposta - ha detto - si vuole l'intervento della Regione quando la violazione dell'obbligo al mantenimento può costituire grave pregiudizio per i figli minori. L'Amministrazione eroga in via anticipata quanto dovuto all'affidatario, che restituirà l'importo quando sarà rimborsato dal genitore obbligato al mantenimento.

Nell'ipotesi di totale insolvenza del soggetto obbligato, l'intervento regionale si configurerebbe come prestazione assistenziale in quanto - ha rammentato Blasoni - gli importi sono corrisposti a soggetti in effettivo disagio sociale.

L'erogazione delle somme é delegata con regolamento agli Enti locali (come avviene per quasi la totalità delle prestazioni socio-assistenziali), mentre il loro recupero resta in capo alla Regione, che provvede direttamente tramite i propri Uffici.

Con rinvio a regolamento, si prevede che l'anticipazione possa essere totale o parziale, limiti di reddito e di durata. Le condizioni economiche del soggetto richiedente sono valutate in termini complessivi e sulla base del criterio ISE-FVG. Infine, si prevedono nuove funzioni per il Tutore pubblico dei minori.

Riflettendo sulla situazione sociale che si sta vivendo, il consigliere ha reso noto che nel 2002, in relazione alla violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'Autorità giudiziaria ha iniziato 130 azioni penali, ma sono tanti i casi di mancata denuncia. Per quanto riguarda il provvedimento stralciato, spiegato da Carlo Monai (Citt), anche qui si propone l'erogazione anticipata delle somme destinate al mantenimento del minore qualora non siano corrisposte dall'obbligato nei termini stabiliti dall'Autorità giudiziaria. Non ha diritto, però, alla prestazione il genitore affidatario che convive con il genitore obbligato al mantenimento e, tra l'altro, ci deve essere un provvedimento giudiziario che stabilisca importo e modalità di contribuzione.

L'assegno - e qui sta la principale differenza con l'altra proposta - è anticipato in misura tale da garantire il raggiungimento del "reddito di cittadinanza" previsto nella legge regionale 6/2006 all'articolo 59: l'affidatario non ha diritto al reddito di cittadinanza in quanto l'assegno di mantenimento gli fa superare il tetto massimo; in realtà non percepisce alcun assegno perché il coniuge è insolvente; la Regione interviene a coprire la differenza tra il reddito reale e quello di cittadinanza.

Le funzioni amministrative relative all'intervento di assistenza spettano al Servizio sociale dei Comuni. Con regolamento sono stabiliti: modalità per la domanda; attribuzione della prestazione; la decorrenza e la durata della prestazione; accertamento della permanenza dei requisiti e perdita del diritto; modalità di rimborso ai Comuni.

Il problema maggiore che aveva portato allo stralcio, ovvero il recupero di quanto erogato, deve ancora essere risolto - ha anticipato Monai - in quanto si sta valutando l'ipotesi di non porlo a carico dell'Ufficio legale della Regione, ma dell'Esattoria. Per il consigliere, rimane comunque l'esigenza di non andare a creare un'ulteriore legge, bensì emendare la stessa legge regionale 6 sul welfare oppure la più recente sulla famiglia.

Prossimamente, la Commissione approfondirà l'argomento con i soggetti coinvolti nella questione.