News


CR: ddl Burlo e CRO, relatrice Menosso (9)

26.07.2006
15:50
(ACON) Trieste, 26 lug - RC - "Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste e "Centro di riferimento oncologico" di Aviano" è il provvedimento che l'Aula si appresta ad esaminare dopo la presentazione della relatrice di maggioranza, Annamaria Menosso (DS).

Nel '93 ci fu il riordino degli IRCCS, definiti come enti nazionali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, che perseguono finalità di ricerca nel campo biomedico e in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari, insieme con prestazioni di ricovero e cura. Inoltre, si precisò che le strutture e i presidi ospedalieri di questi Istituti erano qualificati ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione. Furono confermate le competenze statali da un lato, regolamentata l'attività di ricerca dall'altro, ma si stabilì che gli IRCCS, per quanto riguarda l'organizzazione, i compiti, il personale, il patrimonio e la contabilità, avrebbero dovuto allinearsi all'organizzazione delle Aziende sanitarie pubbliche (ASS).

Ciò che è seguito, però, ha portato al commissariamento degli IRCCS e anche la riforma del 2003 è stata una riforma mancata, che non ha tenuto conto che nel frattempo la funzione assistenziale degli IRCCS è diventata sempre più rilevante rispetto a quella di ricerca, e che le modifiche al Titolo V della Costituzione hanno sancito che l'organizzazione, gli organi e la gestione degli IRCCS possono essere parificati a quelli delle Aziende ospedaliere (AO).

Sulla base di tutti questi elementi, alcune Regioni hanno fatto ricorso alla Corte Costituzionale contro il decreto legislativo 288/2003. La Corte, nel 2005, ha dichiarato che gli IRCCS non possono essere considerati enti nazionali rientranti nella esclusiva competenza legislativa statale, ma operano nell'ambito regionale delle materie concorrenti della tutela della salute e della ricerca scientifica.

La nostra Regione ha così fatto tre scelte: concertare con il ministero della Salute il funzionamento degli IRCCS; non percorrere la strada della Fondazione (posto già all'articolo 1 del presente disegno); favorire la piena integrazione, per la parte dell'assistenza, con le organizzazioni sanitarie regionali.

Negli articoli è evidenziata l'importanza delle funzioni assistenziali degli Istituti, senza rinunciare alle prerogative di alta specializzazione e di ricerca; si stabilisce la netta separazione fra le funzioni di indirizzo e di gestione. Le attività assistenziali sono stabilite dal Piano regionale e nazionale; quelle di ricerca si rinvengono nei Piani e nei Programmi nazionali e regionali. Si individuano gli organi e i comitati degli Istituti, le loro funzioni e le modalità di nomina e di designazione. Si dà la possibilità allo Stato e alla Regione di definire intese di programma, si vuole cioè mettere in evidenza la peculiarità degli IRCCS nel campo della ricerca. Si norma l'intervento dei privati. Al personale si applicano il contratto collettivo nazionale e gli accordi regionali per il personale in servizio presso il SSR. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, si deve far riferimento alle disposizioni nazionali e regionali in vigore per le ASS e per le AO.

(segue)