CR: ddl Burlo e CRO, relatrice Menosso (9)
(ACON) Trieste, 26 lug - RC - "Disciplina dell'assetto
istituzionale, organizzativo e gestionale degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di
Trieste e "Centro di riferimento oncologico" di Aviano" è il
provvedimento che l'Aula si appresta ad esaminare dopo la
presentazione della relatrice di maggioranza, Annamaria Menosso
(DS).
Nel '93 ci fu il riordino degli IRCCS, definiti come enti
nazionali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa,
patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, che perseguono
finalità di ricerca nel campo biomedico e in quello della
organizzazione e gestione dei servizi sanitari, insieme con
prestazioni di ricovero e cura. Inoltre, si precisò che le
strutture e i presidi ospedalieri di questi Istituti erano
qualificati ospedali di rilievo nazionale e di alta
specializzazione. Furono confermate le competenze statali da un
lato, regolamentata l'attività di ricerca dall'altro, ma si
stabilì che gli IRCCS, per quanto riguarda l'organizzazione, i
compiti, il personale, il patrimonio e la contabilità, avrebbero
dovuto allinearsi all'organizzazione delle Aziende sanitarie
pubbliche (ASS).
Ciò che è seguito, però, ha portato al commissariamento degli
IRCCS e anche la riforma del 2003 è stata una riforma mancata,
che non ha tenuto conto che nel frattempo la funzione
assistenziale degli IRCCS è diventata sempre più rilevante
rispetto a quella di ricerca, e che le modifiche al Titolo V
della Costituzione hanno sancito che l'organizzazione, gli organi
e la gestione degli IRCCS possono essere parificati a quelli
delle Aziende ospedaliere (AO).
Sulla base di tutti questi elementi, alcune Regioni hanno fatto
ricorso alla Corte Costituzionale contro il decreto legislativo
288/2003. La Corte, nel 2005, ha dichiarato che gli IRCCS non
possono essere considerati enti nazionali rientranti nella
esclusiva competenza legislativa statale, ma operano nell'ambito
regionale delle materie concorrenti della tutela della salute e
della ricerca scientifica.
La nostra Regione ha così fatto tre scelte: concertare con il
ministero della Salute il funzionamento degli IRCCS; non
percorrere la strada della Fondazione (posto già all'articolo 1
del presente disegno); favorire la piena integrazione, per la
parte dell'assistenza, con le organizzazioni sanitarie regionali.
Negli articoli è evidenziata l'importanza delle funzioni
assistenziali degli Istituti, senza rinunciare alle prerogative
di alta specializzazione e di ricerca; si stabilisce la netta
separazione fra le funzioni di indirizzo e di gestione. Le
attività assistenziali sono stabilite dal Piano regionale e
nazionale; quelle di ricerca si rinvengono nei Piani e nei
Programmi nazionali e regionali. Si individuano gli organi e i
comitati degli Istituti, le loro funzioni e le modalità di nomina
e di designazione. Si dà la possibilità allo Stato e alla Regione
di definire intese di programma, si vuole cioè mettere in
evidenza la peculiarità degli IRCCS nel campo della ricerca. Si
norma l'intervento dei privati. Al personale si applicano il
contratto collettivo nazionale e gli accordi regionali per il
personale in servizio presso il SSR. Per tutto quanto non
disciplinato dalla presente legge, si deve far riferimento alle
disposizioni nazionali e regionali in vigore per le ASS e per le
AO.
(segue)