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CR: ddl salute umana e veterinaria, relatore Lupieri (3)

02.10.2006
12:18
(ACON) Trieste, 02 ott - RC - Il Capo II del disegno di legge sulla salute umana e veterinaria e altre disposizioni per il settore socio-sanitario - ha proseguito il relatore Lupieri - contiene disposizioni necessarie ad integrare alcune leggi regionali. In particolare, tra l'altro:

l'articolo 7 istituisce una Consulta accanto alla Commissione regionale per l'educazione continua in medicina; l'articolo 11 prevede criteri più snelli per il servizio di telesoccorso-telecontrollo; l'articolo 15 autorizza l'Amministrazione regionale a concedere un assegno di studio annuo ai soggetti iscritti al corso di diploma universitario per infermiere professionale degli Atenei regionali; l'articolo 17 tratta della Conferenza dei presidenti dei collegi sindacali delle ASS, il 18 la realizzazione di progetti di particolare rilevanza in materia di pianificazione sanitaria, il 19 la concessione dei finanziamenti a soggetti pubblici e privati relativi a strutture sanitarie e socio-assistenziali; l'articolo 20 prevede la possibilità di concedere i contributi previsti per la ristrutturazione e la trasformazione di edifici esistenti in forme residenziali sperimentali e alternative alle case di riposo, anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona; l'articolo 21, tra l'altro, abroga il Fondo per le spese di investimento; l'articolo 22, al fine di ridurre le liste d'attesa dei servizi di asilo nido comunali, modifica la percentuale di contribuzione per i servizi gestiti da soggetti privati anche con finalità di lucro, mentre il 22 tratta degli asili nido aziendali; l'articolo 24 completa l'art. 2 della LR 21/2005 che abolisce l'obbligo di presentare il certificato di idoneità per l'assunzione, consentendo ai datori di lavoro, con oneri a loro carico, di far accertare l'idoneità psicofisica, qualora sia richiesta quale condizione per l'accesso all'impiego, mediante una visita pre-assuntiva; l'articolo 27 elimina l'interpretazione dell'art. 5 della LR 2/2006 secondo la quale gli interventi di ristrutturazione, riconversione, adeguamento e trasformazione di immobili per la realizzazione di una rete integrata di servizi diurni e semiresidenziali siano realizzati per soddisfare i bisogni della popolazione anziana solo del comune di Trieste, chiarendo che si parla dell'intero territorio provinciale; l'articolo 28 salvaguarda il Fondo sociale regionale; l'articolo 29 prevede, in via sperimentale, un contributo agli affetti da morbo celiaco, in sostituzione dell'erogazione di prodotti privi di glutine e si dispone che la nuova disciplina trovi applicazione all'inizio del quarto mese successivo all'entrata in vigore della presente legge; l'articolo 31 autorizza le ASS a concedere contributi finalizzati ad abbattere le rette giornaliere di accoglienza di anziani non autosufficienti nelle strutture residenziali incluse nell'elenco regionale; l'articolo 32 prevede l'abrogazione della LR 19/1997 (disciplina delle residenze polifunzionali); l'articolo 34 ha l'obiettivo di facilitare la procedura di istituzione della Commissione regionale per le politiche sociali nonché di potenziarne la rappresentatività; l'articolo 35 è inerente il trattamento dei dati sensibili per finalità di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria; l'articolo 36 adegua lo status dell'Associazione Centro Progetto Spilimbergo, che non rientra tra le ONLUS; l'articolo 37 detta disposizioni di carattere finanziario.

(segue)