CR: ddl salute umana e veterinaria, relatore Lupieri (3)
(ACON) Trieste, 02 ott - RC - Il Capo II del disegno di legge
sulla salute umana e veterinaria e altre disposizioni per il
settore socio-sanitario - ha proseguito il relatore Lupieri -
contiene disposizioni necessarie ad integrare alcune leggi
regionali. In particolare, tra l'altro:
l'articolo 7 istituisce una Consulta accanto alla Commissione
regionale per l'educazione continua in medicina;
l'articolo 11 prevede criteri più snelli per il servizio di
telesoccorso-telecontrollo;
l'articolo 15 autorizza l'Amministrazione regionale a concedere
un assegno di studio annuo ai soggetti iscritti al corso di
diploma universitario per infermiere professionale degli Atenei
regionali;
l'articolo 17 tratta della Conferenza dei presidenti dei collegi
sindacali delle ASS, il 18 la realizzazione di progetti di
particolare rilevanza in materia di pianificazione sanitaria, il
19 la concessione dei finanziamenti a soggetti pubblici e privati
relativi a strutture sanitarie e socio-assistenziali;
l'articolo 20 prevede la possibilità di concedere i contributi
previsti per la ristrutturazione e la trasformazione di edifici
esistenti in forme residenziali sperimentali e alternative alle
case di riposo, anche alle Aziende pubbliche di servizi alla
persona;
l'articolo 21, tra l'altro, abroga il Fondo per le spese di
investimento;
l'articolo 22, al fine di ridurre le liste d'attesa dei servizi
di asilo nido comunali, modifica la percentuale di contribuzione
per i servizi gestiti da soggetti privati anche con finalità di
lucro, mentre il 22 tratta degli asili nido aziendali;
l'articolo 24 completa l'art. 2 della LR 21/2005 che abolisce
l'obbligo di presentare il certificato di idoneità per
l'assunzione, consentendo ai datori di lavoro, con oneri a loro
carico, di far accertare l'idoneità psicofisica, qualora sia
richiesta quale condizione per l'accesso all'impiego, mediante
una visita pre-assuntiva;
l'articolo 27 elimina l'interpretazione dell'art. 5 della LR
2/2006 secondo la quale gli interventi di ristrutturazione,
riconversione, adeguamento e trasformazione di immobili per la
realizzazione di una rete integrata di servizi diurni e
semiresidenziali siano realizzati per soddisfare i bisogni della
popolazione anziana solo del comune di Trieste, chiarendo che si
parla dell'intero territorio provinciale;
l'articolo 28 salvaguarda il Fondo sociale regionale;
l'articolo 29 prevede, in via sperimentale, un contributo agli
affetti da morbo celiaco, in sostituzione dell'erogazione di
prodotti privi di glutine e si dispone che la nuova disciplina
trovi applicazione all'inizio del quarto mese successivo
all'entrata in vigore della presente legge;
l'articolo 31 autorizza le ASS a concedere contributi finalizzati
ad abbattere le rette giornaliere di accoglienza di anziani non
autosufficienti nelle strutture residenziali incluse nell'elenco
regionale;
l'articolo 32 prevede l'abrogazione della LR 19/1997 (disciplina
delle residenze polifunzionali);
l'articolo 34 ha l'obiettivo di facilitare la procedura di
istituzione della Commissione regionale per le politiche sociali
nonché di potenziarne la rappresentatività;
l'articolo 35 è inerente il trattamento dei dati sensibili per
finalità di programmazione, gestione, controllo e valutazione
dell'assistenza sanitaria;
l'articolo 36 adegua lo status dell'Associazione Centro Progetto
Spilimbergo, che non rientra tra le ONLUS;
l'articolo 37 detta disposizioni di carattere finanziario.
(segue)