CR: ddl cooperazione sociale, i contenuti (8 )
(ACON) Trieste, 03 ott - MPB - All'articolo 1 della legge sulla
cooperazione sociale è stato introdotto un nuovo comma che
esplicita il coordinamento di questo provvedimento con il sistema
integrato di interventi e servizi di welfare per introdurre
riferimenti puntuali alle normative approvate successivamente
alla predisposizione del testo.
L'articolo 2 modifica la LR 79/82 (vigilanza sulle cooperative e
associazionismo cooperativo) disciplinando l'iscrizione delle
cooperative sociali. L'articolo 3, che istituisce l'Albo
regionale delle cooperative sociali e definisce gli effetti di
tale iscrizione, ha visto delle modifiche dovute
all'esplicitazione delle norme di riferimento approvate di
recente; il 4 determina i requisiti dell'iscrizione, oltre a
stabilire le modalità e le condizioni per ottenerla; il 5 ha
visto modificare i tempi di comunicazione delle irregolarità
rispetto agli obblighi previsti dalla normativa nazionale.
Aggiunto un comma che stabilisce l'obbligo, per le cooperative e
loro consorzi, di comunicare annualmente alla Direzione regionale
competente una nota informativa sulla composizione della base
sociale.
L'articolo 6, che contiene l'elenco dei casi di sospensione e
cancellazione dall'Albo, ha visto alcune modifiche riguardanti i
tempi di riequilibrio della compagine sociale ovvero lavorativa.
Gli articoli 7, 8 e 9 riguardano le modalità di ricorso dei
provvedimenti di rigetto della domanda, sospensione e
cancellazione e individuano il soggetto che terrà l'Albo
specificando le modalità di calcolo dei soci volontari ai fini
dell'iscrizione.
Il 10 disciplina le funzioni spettanti alla Regione, l' 11
individua quelle spettanti alle Province. E se qui, di rilevante
importanza risulta l'emendamento aggiuntivo che specifica
l'obbligo, da parte delle cooperative, di applicare condizioni
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro della categoria e della zona altri miglioramenti
potrebbero venire specificando il rispetto dei contratti sia per
la parte economica che normativa e delle norme in materia
contributiva e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il 12 prevede la costituzione del Comitato regionale tecnico
consultivo per la cooperazione sociale, il 13 riguarda
l'individuazione delle persone svantaggiate ai fini
dell'ottenimento delle incentivazioni, mentre con il 14 si
ribadisce la volontà della Regione di sostenere la cooperazione
sociale regionale virtuosa, il 15 riporta gli obblighi dei
beneficiari e il 16 concerne la rendicontazione della spesa. Il
17, inerente i vincoli cui sono sottoposti i beni oggetto di
contributo, ha visto il raddoppio del vincolo di destinazione e
non alienazione per i beni immobili che ora è pari a dieci anni.
Alcuni articoli riguardano i procedimenti contributivi aventi ad
oggetto beni immobili, gli effetti sugli incentivi dei
provvedimenti di sospensione e cancellazione dall'Albo, le
agevolazioni fiscali, le priorità da stabilirsi con regolamento
per l'accesso agli incentivi e la norma di chiusura ad
assicurazione della completezza della disciplina, altri prevedono
l'approvazione da parte della Regione di schemi di
convenzione-tipo, stabiliscono i contenuti e disciplinano i
criteri da utilizzare per selezionare le cooperative sociali con
cui concludere le convenzioni; altri ancora affrontano la
modalità di partecipazione agli appalti riservati, il bilancio
sociale che vede accolte le richieste delle Associazioni del
movimento cooperativo sociale inerenti il coinvolgimento dei
soci, la verifica dei costi del lavoro e della sicurezza, il
riconoscimento alle cooperative di partecipare nella
programmazione della formazione professionale.
(segue)