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CR: ddl cooperazione sociale, i contenuti (8 )

03.10.2006
16:39
(ACON) Trieste, 03 ott - MPB - All'articolo 1 della legge sulla cooperazione sociale è stato introdotto un nuovo comma che esplicita il coordinamento di questo provvedimento con il sistema integrato di interventi e servizi di welfare per introdurre riferimenti puntuali alle normative approvate successivamente alla predisposizione del testo.

L'articolo 2 modifica la LR 79/82 (vigilanza sulle cooperative e associazionismo cooperativo) disciplinando l'iscrizione delle cooperative sociali. L'articolo 3, che istituisce l'Albo regionale delle cooperative sociali e definisce gli effetti di tale iscrizione, ha visto delle modifiche dovute all'esplicitazione delle norme di riferimento approvate di recente; il 4 determina i requisiti dell'iscrizione, oltre a stabilire le modalità e le condizioni per ottenerla; il 5 ha visto modificare i tempi di comunicazione delle irregolarità rispetto agli obblighi previsti dalla normativa nazionale. Aggiunto un comma che stabilisce l'obbligo, per le cooperative e loro consorzi, di comunicare annualmente alla Direzione regionale competente una nota informativa sulla composizione della base sociale.

L'articolo 6, che contiene l'elenco dei casi di sospensione e cancellazione dall'Albo, ha visto alcune modifiche riguardanti i tempi di riequilibrio della compagine sociale ovvero lavorativa. Gli articoli 7, 8 e 9 riguardano le modalità di ricorso dei provvedimenti di rigetto della domanda, sospensione e cancellazione e individuano il soggetto che terrà l'Albo specificando le modalità di calcolo dei soci volontari ai fini dell'iscrizione.

Il 10 disciplina le funzioni spettanti alla Regione, l' 11 individua quelle spettanti alle Province. E se qui, di rilevante importanza risulta l'emendamento aggiuntivo che specifica l'obbligo, da parte delle cooperative, di applicare condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona altri miglioramenti potrebbero venire specificando il rispetto dei contratti sia per la parte economica che normativa e delle norme in materia contributiva e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il 12 prevede la costituzione del Comitato regionale tecnico consultivo per la cooperazione sociale, il 13 riguarda l'individuazione delle persone svantaggiate ai fini dell'ottenimento delle incentivazioni, mentre con il 14 si ribadisce la volontà della Regione di sostenere la cooperazione sociale regionale virtuosa, il 15 riporta gli obblighi dei beneficiari e il 16 concerne la rendicontazione della spesa. Il 17, inerente i vincoli cui sono sottoposti i beni oggetto di contributo, ha visto il raddoppio del vincolo di destinazione e non alienazione per i beni immobili che ora è pari a dieci anni.

Alcuni articoli riguardano i procedimenti contributivi aventi ad oggetto beni immobili, gli effetti sugli incentivi dei provvedimenti di sospensione e cancellazione dall'Albo, le agevolazioni fiscali, le priorità da stabilirsi con regolamento per l'accesso agli incentivi e la norma di chiusura ad assicurazione della completezza della disciplina, altri prevedono l'approvazione da parte della Regione di schemi di convenzione-tipo, stabiliscono i contenuti e disciplinano i criteri da utilizzare per selezionare le cooperative sociali con cui concludere le convenzioni; altri ancora affrontano la modalità di partecipazione agli appalti riservati, il bilancio sociale che vede accolte le richieste delle Associazioni del movimento cooperativo sociale inerenti il coinvolgimento dei soci, la verifica dei costi del lavoro e della sicurezza, il riconoscimento alle cooperative di partecipare nella programmazione della formazione professionale.

(segue)