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CR: utenze domestiche, concluso esame articoli (7)

22.11.2006
18:07
(ACON) Trieste, 22 nov - MPB - Approvato anche l'art.2, inerente i Gruppi d'Acquisto vigilati e idonei, in una versione che è stata integralmente sostituita dalla riformulazione prodotta dalla Giunta e subemendata a sua volta da interventi modificativi proposti da Fortuna Drossi tra i quali quello che prevede per il socio di recedere dal contratto di fornitura senza penalità, con preavviso non superiore a 60 giorni, e quello che consente l'uso di forme telematiche per il voto per corrispondenza. L'articolo prevede che il Gruppo d'acquisto sia costituito nella forma di società cooperativa a mutualità prevalente, con sede in Friuli Venezia Giulia, e che, per statuto, assolva agli obblighi tributari con versamenti effettuati nell'ambito del territorio regionale.

Approvati anche gli articoli inerenti la sospensione e revoca dell'iscrizione, il comitato regionale tecnico consultivo per i Gruppi cooperativi d'acquisto, il regolamento regionale, lo statuto e il regolamento del Gruppo (in una versione modificata con emendamento sostitutivo della Giunta).

Accolto anche l'art.7 - contributi e oneri - modificato da due emendamenti: uno a firma Valenti e Venier Romano, approvato all'unanimità, che prevede che l'Amministrazione regionale, per le finalità della legge e nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, è autorizzata a concedere un contributo una tantum dell'importo massimo di 50 mila euro per ciascun gruppo per sovvenzionare gli investimenti di primo impianto; il secondo - di Fortuna Drossi - in base al quale i criteri e le modalità di erogazione dei contributi e della loro eventuale revoca sono determinati con apposito regolamento.

Con emendamento aggiuntivo sono stati inseriti altri due articoli, uno inerente la norma transitoria (i gruppi hanno la facoltà di operare nel campo dell'energia elettrica non prima del 1° luglio 2007), e uno che prevede che i gruppi abbiano facoltà di operare nel campo dell'acquisto di prodotti assicurativi destinati alle famiglie e finalizzati a coprire rischi derivanti da calamità naturali, a condizione che non acquistino titoli emessi da società assicurative e che non ammettano le medesime tra i loro soci finanziari. Questo ha comportato anche una modifica del titolo della legge con l'eplicitazione che le norme sono per favorire le utenze domestiche nell'acquisto di energia elettrica, di taluni prodotti assicurativi e di gas. Accolto infine l'articolo sulle norme transitorie.

(Segue)