CR: utenze domestiche, concluso esame articoli (7)
(ACON) Trieste, 22 nov - MPB - Approvato anche l'art.2,
inerente i Gruppi d'Acquisto vigilati e idonei, in una versione
che è stata integralmente sostituita dalla riformulazione
prodotta dalla Giunta e subemendata a sua volta da interventi
modificativi proposti da Fortuna Drossi tra i quali quello che
prevede per il socio di recedere dal contratto di fornitura senza
penalità, con preavviso non superiore a 60 giorni, e quello che
consente l'uso di forme telematiche per il voto per
corrispondenza. L'articolo prevede che il Gruppo d'acquisto sia
costituito nella forma di società cooperativa a mutualità
prevalente, con sede in Friuli Venezia Giulia, e che, per
statuto, assolva agli obblighi tributari con versamenti
effettuati nell'ambito del territorio regionale.
Approvati anche gli articoli inerenti la sospensione e revoca
dell'iscrizione, il comitato regionale tecnico consultivo per i
Gruppi cooperativi d'acquisto, il regolamento regionale, lo
statuto e il regolamento del Gruppo (in una versione modificata
con emendamento sostitutivo della Giunta).
Accolto anche l'art.7 - contributi e oneri - modificato da due
emendamenti: uno a firma Valenti e Venier Romano, approvato
all'unanimità, che prevede che l'Amministrazione regionale, per
le finalità della legge e nel rispetto della disciplina
comunitaria in materia di aiuti di stato, è autorizzata a
concedere un contributo una tantum dell'importo massimo di 50
mila euro per ciascun gruppo per sovvenzionare gli investimenti
di primo impianto; il secondo - di Fortuna Drossi - in base al
quale i criteri e le modalità di erogazione dei contributi e
della loro eventuale revoca sono determinati con apposito
regolamento.
Con emendamento aggiuntivo sono stati inseriti altri due
articoli, uno inerente la norma transitoria (i gruppi hanno la
facoltà di operare nel campo dell'energia elettrica non prima
del 1° luglio 2007), e uno che prevede che i gruppi abbiano
facoltà di operare nel campo dell'acquisto di prodotti
assicurativi destinati alle famiglie e finalizzati a coprire
rischi derivanti da calamità naturali, a condizione che non
acquistino titoli emessi da società assicurative e che non
ammettano le medesime tra i loro soci finanziari. Questo ha
comportato anche una modifica del titolo della legge con
l'eplicitazione che le norme sono per favorire le utenze
domestiche nell'acquisto di energia elettrica, di taluni prodotti
assicurativi e di gas.
Accolto infine l'articolo sulle norme transitorie.
(Segue)